CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 38391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiptite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].. et& 'Lnei'44.12.44.7) M144^~9,1241,4~4(3 t4.4 totil_tahlimAktmto $41 e d 74--Aa)"a• 1/(.904tU- frf [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3/1/23 il Giudice del Tribunale di Modena ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] su richiesta dell'Agenzia delle entrate. Nella motivazione si legge che la revoca è determinata dalla "originaria o sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002". Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 112, comma 1, lett. d), 76, 79 lett. d) e 92 d.P.R 115/2002, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle variazioni reddituali intervenute nel corso del procedimento e non di quelle successive alla definizione del procedimento stesso. Si deduce, inoltre, la violazione degli artt. 76, commi 2 e 4, T.U. spese giustizia, laddove si prevede che nei processi in cui gli interessi del ricorrente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto soltanto del reddito personale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei seguenti termini. 2. Occorre rilevare, concordemente a quanto segnalato dalla difesa nel ricorso, come "in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento" (si veda per tutte Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014 Cc., dep. 10/11/2014, rv. 260955). La previsione ha chiaramente la funzione di non lasciare il cittadino illimitatamente assoggettato all'obbligo di comunicazione. Ed infatti l'obbligo di comunicazione intende assicurare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio lungo l'intero periodo di godimento; l'ufficio finanziario ben può svolgere accertamenti che riguardano tale periodo, ma non possono assumere rilievo quelle variazioni reddituali che intervengano dopo la definizione del procedimento, dovendo considerarsi come l'art. 112, comma 1, lett. d) T.U. spese giustizia preveda un termine (di cinque anni dalla definizione del procedimento) esclusivamente per la presentazione da parte dell'ufficio finanziario della richiesta di revoca dell'ammissione. Si veda, in argomento, Sezione Quarta del 20 maggio 2021, n. 20122, non massimata, laddove si precisa: "...l'art 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'assunzione, da parte dell'istante, dell'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione, sicché successivamente il soggetto ammesso al patrocinio non ha alcun obbligo di comunicazione delle eventuali variazioni rilevanti. Tuttavia, l'eventuale revoca del beneficio, in caso di variazione reddituali rilevanti, può intervenire ai sensi della lett. d) dell'art. 112 d.P.R. n. 112 del 2002, su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92". Il giudice, nel provvedimento impugnato, non ha valutato che il processo si era concluso con sentenza di patteggiamento irrevocabile del 30/10/2021. Quando è intervenuta la variazione, relativa all'anno 2020, non era ancora maturato il termine di trenta giorni dalla scadenza di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza per la comunicazione, essendosi il processo concluso a distanza di cinque mesi dalla data di presentazione della istanza di ammissione al patrocinio (avvenuta il 5 maggio 2021). 3. Infine, la Corte di cassazione ha in più occasioni stabilito (da ultimo Sez. 4 , n. 43238 del 04/10/2019 Cc., dep. 22/10/2019, Rv. 277690) che "nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede, vertendosi nell'ipotesi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del familiare convivente prevista dall'art. 76, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115". Nella specie il provvedimento di revoca del provvedimento non contiene alcuna motivazione in relazione alla sopravvenuta mancanza dei presupposti relativi al periodo di imposta di riferimento, limitandosi a richiamare la nota prot. 188368/5 dell'Agenzia delle Entrate che, con riferimento al periodo di imposta 2020, assume che dalla verifica dei redditi conseguiti cumulativamente dal ricorrente e dai suoi conviventi, tra i quali anche la ex compagna, persona offesa nel procedimento, risultano superati i limiti reddituali previsti dagli artt. 76 e 92 D.P.R. 115/2002. 4. Conseguentemente, il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena alla luce dei richiamati principi. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Modena. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data