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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03095/2022

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ei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Considerando che la richiesta è fondata sull'accoglimento della istanza di autotutela, può applicarsi il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).

Le spese del processo sono compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez.

U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Roma, Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] te, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Considerando che la richiesta è fondata sull'accoglimento della istanza di autotutela, può applicarsi il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, e dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018). Le spese del processo sono compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] te, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris