CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 1964
Cassazione n. 16946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1964 avverso là sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo B) per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione; con rinvio alla Corte d'Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 16 dicembre 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 11 marzo 2021, che, con esclusivo riferimento alla durata delle pene accessorie, ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. del tribunale di Forlì del 7 gennaio 2016 - che lo aveva condannato, in sede di rito abbreviato, alla pena di anni 2 di reclusione, pena sospesa, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, commessi in Forlì il 13 novembre 2013 nella qualità di amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 del r.d. n. 267/42. La difesa ha articolato quattro motivi di ricorso. 1.Col primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. e all'art. 601 commi 3 e 6 cod. proc. pen., per mancata o comunque erronea citazione nel giudizio di appello, per avere - la cancelleria della Corte d'appello, in data 2 dicembre 2020 - effettuato la notificazione al suo indirizzo di posta certificata - anche in qualità di domiciliatario del proprio assistito - di un decreto di citazione nel giudizio di appello relativo bensì all'udienza del 11 marzo 2021, ma ad altro procedimento penale, ad altro imputato, difeso da altro difensore, che aveva impugnato una sentenza del tribunale di Parma; il ricorrente ha dedotto, dunque, di non avere ricevuto notizia della fissazione del giudizio di appello di suo interesse, salvo ricevere la comunicazione via PEC in data 11 marzo 2021 del dispositivo della sentenza di secondo grado, emessa all'esito della trattazione del procedimento in camera di consiglio, senza intervento delle parti. Attivatosi tempestivamente, il difensore ha chiesto ed ottenuto dalla cancelleria della Corte di merito l'attestazione - allegata al ricorso per cassazione - con la quale il personale ausiliario ha riconosciuto l'errore, confermando l'avvenuta trasmissione telematica, al di lui indirizzo di posta elettronica certificata, dell'esemplare di un decreto di citazione relativo a diverso procedimento. 2. Con un secondo motivo, ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - sotto il profilo del travisamento del fatto - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 216 I.f.. Rondoni è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta per distrazione di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], intestata alla società, quando avrebbe chiarito e dimostrato di non essere stato a conoscenza degli intenti illeciti dell'amministratore di fatto Fainelli, il quale avrebbe unilateralmente permutato il mezzo ad una concessionaria per acquistare la proprietà personale di altro veicolo.In realtà, per quanto a lui noto, l'autoveicolo avrebbe dovuto essere ceduto alla concessionaria per estinguere il debito del finanziamento ancora gravante sulla società poi fallita. Le sentenze di merito avrebbero travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dalla curatrice del fallimento, dr.ssa Giorgioni, che mai avrebbe confermato l'esistenza di un previo accordo, a fini distrattivi, tra i due amministratori. 3. Con un terzo motivo, il ricorrente ha lamentato - a riguardo della condanna per bancarotta semplice - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 217 I.f. per assenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di merito avrebbe erroneamente ravvisato aggravamento del dissesto e colpa grave in nesso di causa con il medesimo, pur in presenza di bilanci di esercizio positivi per il 2010 e il 2011 - la società è stata posta in liquidazione nel maggio 2013 - e, comunque, omesso di motivare sui concreti indici rappresentativi dell'elemento soggettivo del reato, esso non potendo identificarsi con il mancato ricorso all'auto-fallimento. 4. Con un quarto motivo, il ricorrente si è doluto della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e dell'inosservanza della legge penale di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 219 ult. co . I.f., e - su tale profilo - ha posto questione di legittimità costituzionale. La Corte di merito ha negato la concessione della diminuente pur a fronte del modestissimo valore commerciale della [OSCURATO:PERSONA], oggetto della contestata distrazione, obiettando, ma in modo apodittico, che ben più consistente deve comunque ritenersi il danno provocato ai creditori dall'ingravescente dissesto, attribuibile all'imputato. Sotto tale profilo, ove si ritenesse condivisibile tale argomentazione, la Corte di Cassazione dovrebbe valutare di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 219 ult. co . l.f. in quanto - in definitiva - i giudici di merito hanno giudicato inapplicabile la circostanza attenuante in presenza di un reato significativamente meno grave, quanto a trattamento edittale, rispetto a quello di bancarotta patrimoniale per distrazione, che avrebbe invece pacificamente consentito di ravvisarne i presupposti; e tanto pur a fronte di un istituto di favore, costituito dalla peculiare struttura della circostanza di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 l.f., che non rappresenta un'aggravante, ma una forma di continuazione tra reati in deroga alla previsione di cui all'art. 81 cod. pen..; in sostanza, il rigore dell'interpretazione data all'art. 219 ult. co. della legge fallimentare - che prevede un'attenuante ad effetto speciale - non si concilierebbe con il trattamento "pro reo" che la giurisprudenza ha ritenuto di assicurare con riferimento all'applicazione dell'art. 219 secondo comma n. 1 della medesima disciplina.Considerato in diritto 5.11 primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla tipologìa della questione posta, risulta che, effettivamente, la cancelleria della Corte d'appello di Bologna, in data 2 dicembre 2020, abbia eseguito, ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, la notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato appellante (entrambi pur correttamente indicati nella relata di notifica degli atti penali del sistema SNT quali destinatari della comunicazione), allegando tuttavia un esemplare di un analogo atto, recante un numero di procedimento diverso, relativo all'imputato [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.Pezzoni del foro di Parma, appellante avverso una sentenza del tribunale di Parma del 15 luglio 2020. Tale decreto di citazione ha indicato la data e l'ora della comparizione dinanzi alla Corte bolognese in quelle del 11 marzo 2021, ore 12.00. Il decreto di citazione nel giudizio di secondo grado notificato all'attuale ricorrente, pertanto, deve ritenersi affetto da nullità ai sensi dell'art. 601 comma sesto cod. proc.pen., in combinato con l'art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. da esso richiamato, quantomeno per mancata od insufficiente indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza di comparizione davanti alla Corte d'appello perché tali ultimi indefettibili requisiti riguardano altro imputato ed altro procedimento penale. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente sollevata nel primo, possibile costituto processuale, rappresentato dall'impugnazione della sentenza con il ricorso per cassazione. 6.Ritiene il collegio che la sentenza della quarta sezione di questa Corte, n. 46394 del 2021, Valsecchi, citata dal Procuratore Generale a sostegno dell'assunta infondatezza dell'eccezione e dell'affermato onere di collaborazione della difesa con il personale di cancelleria, riguardi un caso diverso, nel quale l'invalidità che aveva dato causa alla mancata comunicazione al difensore di fiducia di un rinvio dell'udienza dibattimentale era stato determinato da un equivoco riconducibile alla fase transitoria delle formalità di variazione del codice fiscale del professionista - erroneamente ritenuto cancellato dall'albo e sostituito dalla Corte territoriale con un legale d'ufficio - e, dunque, ad un disguido comunicativo in qualche misura attribuibile alla responsabilità dell' ordine professionale di appartenenza di quest'ultimo. I restanti motivi debbono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione