CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 40362/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 3550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 853/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, ha dichiarato legittima l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato non iscritta alla Cassa forense, per mancato raggiungimento dei limiti di reddito, presso cui versava solo il contributo integrativo; ha tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Istituto per l'anno 2005, escludendo che la mancata compilazione del "Quadro RR" integrasse un occultamento doloso del debito contributivo. 2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, dell'art. 1, d.lgs. n. 462/97 e degli artt. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. n. 241/97. 5. Ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei Ric. 2020 n. 03550 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. 6. Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.. 7. Il ricorso non può trovare accoglimento. 8. Anzitutto, per difetto di autosufficienza, atteso che nel ricorso in cassazione l'Istituto non ha trascritto il documento su cui la censura si fonda né ha provveduto alla necessaria localizzazione negli atti processuali e al deposito degli stessi (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021). 9. Deve ribadirsi, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (v. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006). 10. Il motivo di ricorso è comunque inammissibile poiché l'INPS denuncia un errore di diritto (violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.) mentre l'accertamento di un comportamento occulto configura una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), Ric. 2020 n. 03550 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021). 11. Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]iTATO [OSCURATO:PERSONA] Dot