CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilitai dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Ricorrono per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 22/12/2020 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Gip del tribunale che li aveva condannati per concorso in rapina impropria aggravata, danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistenza a pubblico, detenzione, porto, ricettazione di una pistola semiautornatica. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico ricorso deducono: • con il primo motivo: violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 110,628 comma due e 624 bis cod.pen. oltre che per mancanza di motivazione in merito alla distanza temporale intercorsa tra la sottrazione della refurtiva e l'intervento della polizia giudiziaria, tale da escludere la cosiddetta quasi flagranza. Sostiene che nel caso di specie, a fronte delle emergenze processuali, non poteva intendersi integrato lo status di quasi flagranza con riguardo al delitto di rapina; • con il secondo motivo rilevano che la violenza e la minaccia non è stata realizzata nei luoghi destinati a privata dimora e quindi non sussiste l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 n. 3 bis codice penale; • con il terzo motivo lamentano violazione di legge e comunque mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di danneggiamento in assenza di formale contestazione; • con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo la sussistenza del reato di cui all'articolo 337 codice penale. Insistono per la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato considerato che la PG aveva agito in borghese; • con il quinto motivo il solo Ruci lamenta vizio della motivazione con riguardo alle contestazioni in relazione alla detenzione e il porto dell'arma. La sentenza sarebbe pervenuta a medesima conclusione per tutti gli imputati, nonostante l'eterogeneità delle posizioni, e, nello specifico, la peculiarità del ruolo ricoperto dal Ruci che si sarebbe limitato ad accompagnare i coimputati in t prossimità dei luoghi di consumazione del delitto e non sarebbe mai sceso dall'auto. La pistola non è stata rinvenuta nell'auto bensì all'interno di uno zaino, a sua volta occultato in una busta di plastica nera, rivenuta in luogo differente da quello di controllo dell'autovettura; • con il sesto motivo entrambi denunciano vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di quell'articolo 61 numero 2 considerato che non sono stati acquisiti elementi indiziari concludenti nel senso che l'arma sia stata impiegata per la consumazione dei furti in abitazione; • con il settimo motivo si contesta la motivazione in merito ai criteri adottati per la determinazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti di cui al capo A) che andrebbero qualificati come furto aggravato e non come rapina impropria. Sostiene che, ammesso che la paventata azione violenta possa avvenire anche in un luogo diverso da quello in cui è avvenuto l'impossessamento non può non sottolinearsi come nella vicenda in argomento l'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in un lasso di tempo successivo e non immediato rispetto alla introduzione dei tre coimputati nelle abitazioni depredate. Sostiene che per la configurazione del reato di rapina impropria è necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorre un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva. Rileva che nel caso di specie quello che difetta è proprio l'unitarietà dell'azione in quanto la condotta di impossessamento risulta essere scollegata all'azione violenta posta in essere successivamente con gli agenti intervenuti; 3.2. violazione di legge vizio della motivazione per mancato assorbimento del capo B) nel reato di cui al capo A). Mancata precisa indicazione della condotta ascritta al ricorrente; 3.3. vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e in termini di prevalenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati hanno ammesso i fatti contestandone solo la qualificazione giuridica, il Ruci ha ammesso di avere portato i correi sul luogo dei furti ma con il quinto motivo di ricorso ha contestato la sua responsabilità con riguardo all'arma risultata rubata lamentando vizio di motivazione. 2.1. La doglianzetarticolate da [OSCURATO:PERSONA] nel quinto motivo di ricorso non rientra tra quelle consentite perché non è volta ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocull della sentenza impugnata, bensì mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reitera censura già sollevate dinanzi a quel Giudice, che l'ha ritenuta infondata sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3. Il motivo, avanzato da tutti gli imputati, che investe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A), è invece fondato. Come affermato in più occasioni da questa Corte (fra le tante Cass.n. 34056 del 2018 Rv. 273617 - 01; N. 43764 del 2013 Rv. 257310 - 01; N. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; N. 39924 del 2008 ) in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso di specie è stato accertato in fatto che la polizia stradale di Frosinone il giorno 5 dicembre 2019 alle 20.10 ha proceduto al controllo della vettura targata A4 tg [OSCURATO:TARGA], sulla quale era installato un dispositivo di rilevazione satellitare GPS. L'operazione si inserisce nell'ambito di un'indagine che aveva dato origine a un diverso procedimento penale per reati contro il patrimonio. Il conducente della vettura, poi individuato in [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di trovare spazio per la "./ fuga speronava l'autovettura di servizio delle forze dell'ordine. Non riuscendo a fuggire gli imputati scendevano dall'auto e cercavano di allontanarsi. [OSCURATO:PERSONA] ingaggiava una colluttazione con uno degli operanti nel tentativo di sfuggire alla cattura così come il [OSCURATO:PERSONA]. All'interno dell'autovettura veniva rinvenuta una busta di plastica contenente numerosi gioielli. Dagli immediati accertamenti gli operanti apprendevano che poco prima erano stati consumati diversi furti in abitazione. Contattavano pertanto i proprietari delle abitazioni derubate e accertavano che gli oggetti rinvenuti nell'auto erano proprio quelli sottratti nel tardo pomeriggio dalle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui venivano restituiti i gioielli. Se è vero che gli indagati hanno opposto resistenza alla Polizia (reato che concorre con quello di rapina impropria, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente) all'evidente fine di eludere il controllo che ha portato al casuale rinvenimento degli oggetti, risultati rubati nelle abitazioni di Cecere e Cristallo, e che è verosimile ritenere che i tre, inconsapevoli del fatto che la vettura da loro usata, intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] che risultava intestatario di ben 200 veicoli, fosse monitorata attraverso un dispositivo satellitare GPS, si siano dati alla fuga nella consapevolezza di trasportare oggetti rubati, è pur vero che i giudici di merito non hanno dato conto, se non in maniera apodittica (presenza del GPS) delle ragioni che li hanno portati a ritenere non interrotto il nesso di contestualità dell'intera azione e ad affermare corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria. La sentenza della Corte territoriale è carente di motivazione nella parte in cui, ricostruendo l'azione criminosa, non fornisce adeguata motivazione circa la contestualità dell'azione complessiva (arco temporale in rapporto alle modalità di intervento degli operanti, che hanno individuato e fermato i malviventi per ragioni diverse da quelle per cui è processo, rinvenendo casualmente sulla macchina gli oggetti poi risultati provento di furto in abitazione), e la condotta violenta tenuta per sfuggire al controllo degli agenti. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. L'accoglimento del motivo di ricorso assorbe le ulteriori doglianze avanzate nei restanti motivi di appello. 4 it/ P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'ap