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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11162/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33619/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova; b. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata disapplicazione della recidiva.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenente "istanza di riassegnazione" rilevando la ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti.

2. Il ricorso, pure valutate le argomentazioni di cui alla suddetta memoria, è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte.

2.1. Osserva il Collegio che le censure avanzate con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del reato contestato in quanto l'imputato.

I giudici di appello hanno richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado (ove sono stati adeguatamente indicati tutti gli elementi istruttori idonei a comprovare i contestati acquisti effettuati in modo fraudolento dall' imputato con carte di credito altrui (v. ff.3/9), ulteriormente sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di perquisizione, era stato trovato nella disponibilità di carte di credito di soggetti terzi che ne avevano denunziato lo smarrimento o il furto; lo stesso era stato riconosciuto da uno dei dipendenti dell' esercizio commerciale ove lo stesso aveva utilizzato la carta di credito di tale [OSCURATO:PERSONA] nonché ripreso nei fotogrammi in occasione degli acquisti indebiti con la carta di [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

2.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla gravità delle condotte poste in essere dall' imputato.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 13 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate.

2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato (vedi pag. 5).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 202L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33619/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova; b. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata disapplicazione della recidiva. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria contenente "istanza di riassegnazione" rilevando la ammissibilità e fondatezza dei motivi dedotti. 2. Il ricorso, pure valutate le argomentazioni di cui alla suddetta memoria, è da ritenere inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure proposte. 2.1. Osserva il Collegio che le censure avanzate con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del reato contestato in quanto l'imputato. I giudici di appello hanno richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado (ove sono stati adeguatamente indicati tutti gli elementi istruttori idonei a comprovare i contestati acquisti effettuati in modo fraudolento dall' imputato con carte di credito altrui (v. ff.3/9), ulteriormente sottolineando che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di perquisizione, era stato trovato nella disponibilità di carte di credito di soggetti terzi che ne avevano denunziato lo smarrimento o il furto; lo stesso era stato riconosciuto da uno dei dipendenti dell' esercizio commerciale ove lo stesso aveva utilizzato la carta di credito di tale [OSCURATO:PERSONA] nonché ripreso nei fotogrammi in occasione degli acquisti indebiti con la carta di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla gravità delle condotte poste in essere dall' imputato. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 13 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate. 2.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere il medesimo motivo oggi reiterato, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell'imputato (vedi pag. 5). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 202L [OSCURATO:PERSONA]
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