CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 02765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/02/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione che ha ad oggetto il decreto di confisca depositato in data 22 luglio 2016 ed ora pendente in fase di appello. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Lampada, ma questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 16764 del 10 marzo 2021 della nt:t4,„ SeooneFa Sezione penale, ha riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 676, comma 1, in materia di restituzione delle cose sequestrate e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. 2. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione, sentite le parti all'udienza in camera di consiglio del 12 febbraio 2021, ha nuovamente rigettato l'istanza. 3. Avverso detto decreto, che in realtà ha natura di ordinanza, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, nonché il difensore del proposto, con distinti atti di ricorso. 3.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si basa su un unico motivo con il quale si deduce che il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 è interamente decorso in quanto in relazione ad esso, essendo intervenute plurime cause di sospensione del termine, dovrebbero comunque applicarsi — in virtù del richiamo, quanto alle cause di sospensione del termine, all'art. 304 cod. proc. pen. — anche i termini di durata massima di cui all'art. 303 cod. proc. pen. con la conseguenza che sarebbe decorso il termine massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.. 3.2. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su cinque motivi. 3.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello, pur riconoscendo che la norma che prevedeva la sospensione del termine durante il tempo occorrente per la decisione sull'istanza di ricusazione — introdotta con legge n. 161 del 2017 — non potesse trovare applicazione prima della sua entrata in vigore, aveva comunque ritenuto che il termine non fosse scaduto in virtù della sospensione conseguente all'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria, ma in tal modo aveva introdotto d'ufficio una inammissibile mutatio libelli. 3.2.2. Con il secondo motivo deduce che il riferimento, nella motivazione del decreto impugnato in questa sede, alla sentenza n. 21760 del 2019 di questa Corte di cassazione è inconferente, in quanto la questione decisa da tale precedente era del tutto diversa. 3.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 non poteva ritenersi sospeso durante il tempo in cui il procedimento era stato rinviato in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalle associazioni di categoria in quanto il Giudice non aveva adottato alcun espresso provvedimento che tale sospensione disponesse.3.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce che in realtà il rinvio determinato dall'adesione all'astensione non valeva come causa sospensiva del termine, atteso che il rinvio del processo era comunque reso necessario dall'esigenza di attendere l'esito del procedimento di ricusazione. 3.2.5. Con il quinto motivo di ricorso, erroneamente indicato quale quarto motivo, il ricorrente sostiene che in mancanza di un provvedimento espresso che disponesse la sospensione del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 questa era inoperante in virtù del richiamo, contenuto nel citato art. 24, alle cause di sospensione previste dall'art. 304 cod. proc. pen. che espressamente richiede l'emissione di un'espressa ordinanza di sospensione. 4. Il difensore del ricorrente ha pure fatto pervenire presso la cancelleria di questa Corte di cassazione una memoria difensiva di replica alla memoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del difensore depositato il 4 maggio 2021 è inammissibile in quanto è stato proposto tardivamente. Il difensore afferma nel suo ricorso che il provvedimento impugnato in questa sede è stato notificato al Lampada in data 16 aprile 2021. Lo stesso provvedimento risulta notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla cancelleria della Corte di appello di Milano a mezzo della posta elettronica certificata in data 6 aprile 2021. Ne consegue che dal 16 aprile 2021 iniziava a decorrere sia per il Lampada, sia per il suo difensore, il termine per proporre ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Il termine è pari a giorni quindici, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ed esso era destinato a scadere il 3 maggio 2021, essendo il 1 ed il 2 maggio 2021 giorni festivi. 2. Quanto all'atto di ricorso proposto dal Lampada, sottoscritto dal difensore e depositato il 3 maggio 2021, esso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di misure di prevenzione patrimoniali e proprio in relazione ad un ricorso proposto dal Lampada, che l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Lampada, Rv. 276892, che ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,le [OSCURATO:PERSONA]((, o abeo