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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26158/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11814/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio delDott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 103/2019 depositata in data11/2/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]r.l. conveniva in giudizio l’A.S.L. di Taranto deducendo di aver svolto, in regime di proroga di fatto una volta venuto a scadenza il precedente rapporto contrattuale, il servizio di custodia e gestione degli archivi amministrativi e sanitari dell a controparte e chiedendo di sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per le prestazioni rese in suo favore.

Nel corso del giudizio, a seguito della declaratoria di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]r.l. (in data 15 gennaio 2014), si costituiva in giudizio la procedura concorsuale dell’originaria attrice.

2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva n. 30/2015, escludeva che fosse configurabile un’ipotesi di cessazione della materia del contendere a causa del raggiungimento di un accordo transattivo fra le parti , dato che la transazione è un contratto dispositivo che deve essere stipulato tra i legali rappresentanti mentre nel caso di specie la curatela non aveva espressamente ricevuto un’apposita autorizzazione del giudice delegato.

Dichiarava nel contempo, in accoglimento della domanda attorea, che [OSCURATO:SOCIETA]r.l. aveva eseguito in favore della locale A.S.L. la somministrazione di servizi in epoca successiva alla cessazione di efficacia dei contratti di appalto già in essere fra le parti e aveva sopportato, in esecuzione di tali prestazioni, costi equivalenti per € 260.875,44; rimette va la causa sul ruolo onde accertare, mediante C.T.U., il valore commerciale dei servizi resi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]..

Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 2358/2016, una volta richiamato quanto già deciso in ordine all’insussistenza di un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, dichiarava che [OSCURATO:SOCIETA]., eseguendo in favore dell’A.S.L. di Taranto l a somministrazione di servizi in epoca successiva alla cessazione di efficacia dei contratti di appalto, aveva accusato un decremento patrimoniale di € 418.644,72, con pari arricchimento della controparte, e condannava l’azienda convenuta al pagamento del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di tale somma, oltre accessori.

3. La Corte distrettuale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, a seguito dell’appello principale presentato d a ll’A.S.L. e di quello incidentale del fallimento, osservava che il giudice di prime cure aveva escluso la cessazione della materia del contendere con riguardo non alla [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in bonis , bensì alla procedura fallimentaredella compagine, trascurando di esaminare la questione dell’intervenuta o meno transazione della causa in epoca anteriore al fallimento, cosicchésotto quest’ultimo profilo la questione non poteva ritenersi coperta dal giudicato.

Riteneva che fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise A.S.L. fosse stata definita per iscritto, nel gennaio 2013, una transazione della lite; di conseguenza, al momento della dichiarazione di fallimento, resa un anno dopo, il giudizio, in cui la curatela era intervenuta nel punto e nello stato in cui si trovava, doveva intendersi definito.

Accoglieva, perciò,l’appello principale, dichiarando cessata la materia del contendere, e rigettava l’appello incidentale, con il quale la curatela aveva contestato, in via subordinata nell’ipotesi in cui non fosse stata accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, l’esistenza di una transazione.

4. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 febbraio 2019, prospettando tre articolati motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’A.S.L. di Taranto.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e mancata applicazione degli artt. 342, comma 2, e 340 cod. proc. civ., 123 e 129 disp. att. cod. proc. civ. (lamentando in subordine, exartt. 360, comma 1, n. 5, e 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ovvero, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la mancata applicazione degli artt. 342, comma 2, e 340 cod. proc. civ., 123 e 129 disp. att. cod. proc. civ.): la Corte distrettuale – sostiene il ricorrente - non ha valutato l’eccezione di inammissibilità dell’appello che la curatela aveva sollevato, con la quale era stato evidenziato che l’oggetto delgravame era esclusivamente la sentenza definitiva, mentre le questioni devolute con l’impugnazione erano state decise con la sentenza non definitiva, che, invece, non era stata investita di appello, non poteva essere oggetto di appello differito in mancanza di un’espressa riserva di appello, né era stata oggetto di impugnazione immediata.

La Corte distrettuale ha sussunto questa eccezione nell’ambito dell’eccezione di giudicato, pervenendo alla conclusione che non si era formato alcun giudicato sulla questione ad essa devoluta.

In questo modo la Corte distrettuale non si è pronunciata su una specifica eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla curatela, né ha rilevato che nessuna rituale e tempestiva riserva di appello era stata formulata rispetto alla sentenza non definitiva e che, parallelamente, non era rinvenibile nella sentenza definitiva la parte oggetto di impugnazione. 5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., la mancata applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 123 disp. att. cod. proc. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente - ha erroneamente ritenuto che la questione della cessazione della materia del contendere non risultasse coperta dal giudicato, benché quest’ultimo copra non solo il dedotto, ma anche il deducibile; in realtàla mancata impugnazione della sentenza non definitiva, che aveva deciso nel senso dell’inidoneità della transazione fra [OSCURATO:SOCIETA]. a produrre la cessazione della materia del contendere in ordine all’originaria domanda, comportava la formazione, sul punto, di un giudicato formale e sostanzialee imped iva di discutere ulteriormente sulla sussistenza di fatti modificativi o estintivi dei fatti dedotti in giudizio.

6. I motivi - da esaminarsi congiuntamente, in ragione del rapporto di connessione che li lega –pongono una questione di rito, fondata, il cui omesso esame non è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ma per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324, 340 e 342 cod. proc. civ.. 6.1 La Corte di merito, pur avendo registrato (a pag. 4, primo capoverso) che la curatela aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello perché il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza parziale e concernente il mancato raggiungimento di un accordo transattivo non era stato impugnato, si è limitata a sostenere (a pag. 5) che la questione non era coperta dal giudicato perché il tribunale aveva statuito solo sull’esistenza di una transazione con il fallimento (senza considerare l’esistenza di un simile accordo con la società in bonis), come se un simile rilievo valesse anche al fine di esaminare l’eccezione sollevata.

Ora, l’esercizio del potere di riforma presupponeva, innanzitutto, che il capo della prima statuizione su cui la Corte d’appello era stat a sollecitata a provvedere fosse stato impugnato; occorreva, quindi, appurare se la questione dell’avvenuta transazione fra la società in bonise la A.S.L. da cui sarebbe derivata la cessazione della materia del contendere fosse stata affrontata all’interno della decisione impugnata.

Una simile indagine avrebbe condotto a constatare che effettivamente l'appello non aveva ad oggetto la sentenza non definitiva di primo grado, recante la statuizione relativa alla transazione, ma solo quella definitiva, concernenteesclusivamente la liquidazione dell'indennizzo.

L’esame della questione relativa alla validità della transazione, dunque, doveva ritenersi precluso dalla formazione del giudicato interno, tenuto conto che avverso la sentenza non definitiva non era stata neppure formulata riserva d'appello. 6.2 Gli assunti della Corte d’appello non sono condivisibili neppure sotto il profilo della consistenza del giudicato sostanziale creatosi a seguito della sentenza non definitiva.

Questa Corte ben può rilevare, valutare e interpretare il giudicato interno venutosi a formare nel corso del processo, dato che lo stesso integra una regola del caso concreto il cui accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando a evitare la formazione digiudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione(cfr., per tutte, Cass., Sez.

U., 13916/2006).

Nel caso di specie la sentenza non definitiva di primo grado ha ritenuto che non fosse provato “il raggiungimento di un accordo transattivo” opponibile al fallimento, escludendone anche la validità, in quanto non risultante da un atto stipulato tra i legali rappresentanti delle parti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (v.

Cass. 25745/2017, Cass. 3488/2016, Cass. 14535/2012, Cass. 22520/2011).

Il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza non definitiva impediva, allora, alla Corte d’appello di esaminare la questione dell’intervenuta transazione della causa con [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in bonis, essendo stata esclusa l’esistenza di una transazione opponibile alla curatela sotto il profilo sia del suo perfezionamento, che della sua validità.

7. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’erronea o mancata applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, benché la sentenza definitiva di primo grado non fosse stata impugnata rispetto alla determinazione del quantum, ha comunque osservato che il primo giudice, avendo già determinato i costi, non avrebbe potuto accertare il mancato guadagno.

Lamenta, inoltre, l’erronea e falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ. e 17 r.d. 2440/1923 nonché la mancata applicazione dell’art. 16 r.d. 2440/1923, perché la Corte di merito ha ritenuto valida la transazione intervenuta con la società in bonis nonostante che tale contratto dovesse essere consacrato in un unico documento e benché la proposta e l'accettazione non fossero conformifra loro.

Assume, infine, l’insistenza o l’invalidità della transazione ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., perché il negozio era stato perfezionato con una società avente sede legale e partita I.V.A. diverse e costituiva l’esito di un reato finalizzato ad eludere i vincoli amministrativi e contabili che disciplinano l’utilizzo di risorse pubbliche.

8. La censura risulta in parte inammissibile, in parte assorbita dall’accoglimento dei precedenti mezzi. 8.1 La decisione impugnata non si è pronunciata sulla questione riguardante la liquidazione dell'indennizzo, rimasta assorbita dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma si è limitata a precisare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto astenersi dal disporre attività integrativa volta all’accertamento del quantume limitarsi a prendere atto della transazione conclusa.

Non è dunque individuabile alcuna pronuncia adottata in violazione di quanto devoluto con l’appello. 8.2 L'accoglimento del ricorso, in conseguenza della constatazione dell'avvenuta formazione di un giudicato interno in ordine all'invalidità della transazione, comporta la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante la validità della stessa, con il conseguente assorbimento delle censure sollevate a questo proposito.

9. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo stato oramai acclarato che l’appello proposto formulava censure rivolte soltanto nei confronti della sentenza non definitiva, che non era stata oggetto né di tempestiva impugnazione né di riserva di appello, e risultava, di conseguenza, inammissibile.

Pertanto, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’appello presentato dall’A.S.L. di Taranto avverso la sentenza n. 2358/2016 del Tribunale di Taranto deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, del precedente giudizio d’appelloe del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara il terzo motivo in parte inammissibile, in parte assorbito, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello presentato dall’A.S.L. di Taranto avverso la sentenza n. 2358/2016 del Tribunale di Taranto.

Condanna l’A.S.L. di Taranto al rimborso delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 10.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11814/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:SOCIETA]. , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio delDott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 103/2019 depositata in data11/2/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]r.l. conveniva in giudizio l’A.S.L. di Taranto deducendo di aver svolto, in regime di proroga di fatto una volta venuto a scadenza il precedente rapporto contrattuale, il servizio di custodia e gestione degli archivi amministrativi e sanitari dell a controparte e chiedendo di sentirla condannare al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per le prestazioni rese in suo favore. Nel corso del giudizio, a seguito della declaratoria di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]r.l. (in data 15 gennaio 2014), si costituiva in giudizio la procedura concorsuale dell’originaria attrice. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva n. 30/2015, escludeva che fosse configurabile un’ipotesi di cessazione della materia del contendere a causa del raggiungimento di un accordo transattivo fra le parti , dato che la transazione è un contratto dispositivo che deve essere stipulato tra i legali rappresentanti mentre nel caso di specie la curatela non aveva espressamente ricevuto un’apposita autorizzazione del giudice delegato. Dichiarava nel contempo, in accoglimento della domanda attorea, che [OSCURATO:SOCIETA]r.l. aveva eseguito in favore della locale A.S.L. la somministrazione di servizi in epoca successiva alla cessazione di efficacia dei contratti di appalto già in essere fra le parti e aveva sopportato, in esecuzione di tali prestazioni, costi equivalenti per € 260.875,44; rimette va la causa sul ruolo onde accertare, mediante C.T.U., il valore commerciale dei servizi resi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].. Il medesimo tribunale, con sentenza definitiva n. 2358/2016, una volta richiamato quanto già deciso in ordine all’insussistenza di un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, dichiarava che [OSCURATO:SOCIETA]., eseguendo in favore dell’A.S.L. di Taranto l a somministrazione di servizi in epoca successiva alla cessazione di efficacia dei contratti di appalto, aveva accusato un decremento patrimoniale di € 418.644,72, con pari arricchimento della controparte, e condannava l’azienda convenuta al pagamento del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. di tale somma, oltre accessori. 3. La Corte distrettuale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, a seguito dell’appello principale presentato d a ll’A.S.L. e di quello incidentale del fallimento, osservava che il giudice di prime cure aveva escluso la cessazione della materia del contendere con riguardo non alla [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in bonis , bensì alla procedura fallimentaredella compagine, trascurando di esaminare la questione dell’intervenuta o meno transazione della causa in epoca anteriore al fallimento, cosicchésotto quest’ultimo profilo la questione non poteva ritenersi coperta dal giudicato. Riteneva che fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise A.S.L. fosse stata definita per iscritto, nel gennaio 2013, una transazione della lite; di conseguenza, al momento della dichiarazione di fallimento, resa un anno dopo, il giudizio, in cui la curatela era intervenuta nel punto e nello stato in cui si trovava, doveva intendersi definito. Accoglieva, perciò,l’appello principale, dichiarando cessata la materia del contendere, e rigettava l’appello incidentale, con il quale la curatela aveva contestato, in via subordinata nell’ipotesi in cui non fosse stata accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, l’esistenza di una transazione. 4. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 febbraio 2019, prospettando tre articolati motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’A.S.L. di Taranto. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e mancata applicazione degli artt. 342, comma 2, e 340 cod. proc. civ., 123 e 129 disp. att. cod. proc. civ. (lamentando in subordine, exartt. 360, comma 1, n. 5, e 112 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ovvero, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la mancata applicazione degli artt. 342, comma 2, e 340 cod. proc. civ., 123 e 129 disp. att. cod. proc. civ.): la Corte distrettuale – sostiene il ricorrente - non ha valutato l’eccezione di inammissibilità dell’appello che la curatela aveva sollevato, con la quale era stato evidenziato che l’oggetto delgravame era esclusivamente la sentenza definitiva, mentre le questioni devolute con l’impugnazione erano state decise con la sentenza non definitiva, che, invece, non era stata investita di appello, non poteva essere oggetto di appello differito in mancanza di un’espressa riserva di appello, né era stata oggetto di impugnazione immediata. La Corte distrettuale ha sussunto questa eccezione nell’ambito dell’eccezione di giudicato, pervenendo alla conclusione che non si era formato alcun giudicato sulla questione ad essa devoluta. In questo modo la Corte distrettuale non si è pronunciata su una specifica eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla curatela, né ha rilevato che nessuna rituale e tempestiva riserva di appello era stata formulata rispetto alla sentenza non definitiva e che, parallelamente, non era rinvenibile nella sentenza definitiva la parte oggetto di impugnazione. 5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., la mancata applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 123 disp. att. cod. proc. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente - ha erroneamente ritenuto che la questione della cessazione della materia del contendere non risultasse coperta dal giudicato, benché quest’ultimo copra non solo il dedotto, ma anche il deducibile; in realtàla mancata impugnazione della sentenza non definitiva, che aveva deciso nel senso dell’inidoneità della transazione fra [OSCURATO:SOCIETA]. a produrre la cessazione della materia del contendere in ordine all’originaria domanda, comportava la formazione, sul punto, di un giudicato formale e sostanzialee imped iva di discutere ulteriormente sulla sussistenza di fatti modificativi o estintivi dei fatti dedotti in giudizio. 6. I motivi - da esaminarsi congiuntamente, in ragione del rapporto di connessione che li lega –pongono una questione di rito, fondata, il cui omesso esame non è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ma per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 112, 324, 340 e 342 cod. proc. civ.. 6.1 La Corte di merito, pur avendo registrato (a pag. 4, primo capoverso) che la curatela aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello perché il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza parziale e concernente il mancato raggiungimento di un accordo transattivo non era stato impugnato, si è limitata a sostenere (a pag. 5) che la questione non era coperta dal giudicato perché il tribunale aveva statuito solo sull’esistenza di una transazione con il fallimento (senza considerare l’esistenza di un simile accordo con la società in bonis), come se un simile rilievo valesse anche al fine di esaminare l’eccezione sollevata. Ora, l’esercizio del potere di riforma presupponeva, innanzitutto, che il capo della prima statuizione su cui la Corte d’appello era stat a sollecitata a provvedere fosse stato impugnato; occorreva, quindi, appurare se la questione dell’avvenuta transazione fra la società in bonise la A.S.L. da cui sarebbe derivata la cessazione della materia del contendere fosse stata affrontata all’interno della decisione impugnata. Una simile indagine avrebbe condotto a constatare che effettivamente l'appello non aveva ad oggetto la sentenza non definitiva di primo grado, recante la statuizione relativa alla transazione, ma solo quella definitiva, concernenteesclusivamente la liquidazione dell'indennizzo. L’esame della questione relativa alla validità della transazione, dunque, doveva ritenersi precluso dalla formazione del giudicato interno, tenuto conto che avverso la sentenza non definitiva non era stata neppure formulata riserva d'appello. 6.2 Gli assunti della Corte d’appello non sono condivisibili neppure sotto il profilo della consistenza del giudicato sostanziale creatosi a seguito della sentenza non definitiva. Questa Corte ben può rilevare, valutare e interpretare il giudicato interno venutosi a formare nel corso del processo, dato che lo stesso integra una regola del caso concreto il cui accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando a evitare la formazione digiudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione(cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 13916/2006). Nel caso di specie la sentenza non definitiva di primo grado ha ritenuto che non fosse provato “il raggiungimento di un accordo transattivo” opponibile al fallimento, escludendone anche la validità, in quanto non risultante da un atto stipulato tra i legali rappresentanti delle parti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (v. Cass. 25745/2017, Cass. 3488/2016, Cass. 14535/2012, Cass. 22520/2011). Il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza non definitiva impediva, allora, alla Corte d’appello di esaminare la questione dell’intervenuta transazione della causa con [OSCURATO:SOCIETA]r.l. in bonis, essendo stata esclusa l’esistenza di una transazione opponibile alla curatela sotto il profilo sia del suo perfezionamento, che della sua validità. 7. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’erronea o mancata applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello, benché la sentenza definitiva di primo grado non fosse stata impugnata rispetto alla determinazione del quantum, ha comunque osservato che il primo giudice, avendo già determinato i costi, non avrebbe potuto accertare il mancato guadagno. Lamenta, inoltre, l’erronea e falsa applicazione degli artt. 1326 cod. civ. e 17 r.d. 2440/1923 nonché la mancata applicazione dell’art. 16 r.d. 2440/1923, perché la Corte di merito ha ritenuto valida la transazione intervenuta con la società in bonis nonostante che tale contratto dovesse essere consacrato in un unico documento e benché la proposta e l'accettazione non fossero conformifra loro. Assume, infine, l’insistenza o l’invalidità della transazione ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., perché il negozio era stato perfezionato con una società avente sede legale e partita I.V.A. diverse e costituiva l’esito di un reato finalizzato ad eludere i vincoli amministrativi e contabili che disciplinano l’utilizzo di risorse pubbliche. 8. La censura risulta in parte inammissibile, in parte assorbita dall’accoglimento dei precedenti mezzi. 8.1 La decisione impugnata non si è pronunciata sulla questione riguardante la liquidazione dell'indennizzo, rimasta assorbita dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma si è limitata a precisare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto astenersi dal disporre attività integrativa volta all’accertamento del quantume limitarsi a prendere atto della transazione conclusa. Non è dunque individuabile alcuna pronuncia adottata in violazione di quanto devoluto con l’appello. 8.2 L'accoglimento del ricorso, in conseguenza della constatazione dell'avvenuta formazione di un giudicato interno in ordine all'invalidità della transazione, comporta la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante la validità della stessa, con il conseguente assorbimento delle censure sollevate a questo proposito. 9. Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo stato oramai acclarato che l’appello proposto formulava censure rivolte soltanto nei confronti della sentenza non definitiva, che non era stata oggetto né di tempestiva impugnazione né di riserva di appello, e risultava, di conseguenza, inammissibile. Pertanto, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l’appello presentato dall’A.S.L. di Taranto avverso la sentenza n. 2358/2016 del Tribunale di Taranto deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, del precedente giudizio d’appelloe del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara il terzo motivo in parte inammissibile, in parte assorbito, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello presentato dall’A.S.L. di Taranto avverso la sentenza n. 2358/2016 del Tribunale di Taranto. Condanna l’A.S.L. di Taranto al rimborso delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 10.0