CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30339/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN FATTO1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 28 gennaio 2026, haconfermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno, mesi otto e giorniventicinque di reclusione, sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità percomplessive ore 1260 di lavoro, pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 27marzo 2025 nei confronti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione a diverseipotesi di reato di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 159 del2011 e, ritenuta la pericolosità sociale dell’imputato, ha altresì disposto la misuradi sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni due e l’obbligo di dimorapresso una struttura residenziale psichiatrica e di sottoporsi a un programmaterapeutico riabilitativo, da eseguirsi a decorrere dall’espiazione della pena.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42, 43,88, 89, 95, 337, 582, 585 cod. pen. e 75 d.lgs. 159 del 2011 quanto alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico. Nel primo motivo la difesa rileva che laCorte territoriale, pure a fronte di una specifica censura sul punto, avrebbeerroneamente rilevato la presenza del dolo e la motivazione sul punto sarebbecontraddittoria e manifestamente illogica. Secondo la difesa, infatti, averericonosciuto che l’imputato è affetto da una intossicazione cronica da alcool e dadisturbo paranoide della personalità, tanto da ritenere la parziale infermità dimente, avrebbe dovuto indurre una diversa e più attenta valutazione quanto allasussistenza del dolo, elemento in ordine al quale l’affermazione per cui l’imputatoha deliberato consapevolmente le violazioni sarebbe il frutto di una mera edinconsistente asserzione, tanto da configurarsi quale riconoscimento di un dolusin re ipsa. Ciò in quanto in presenza di un soggetto la cui capacità ègrandemente scemata l’accertamento sul punto deve essere attento eapprofondito.2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. Nel secondomotivo la difesa censura la conclusione della Corte con riferimento al diniego diapplicazione dell’istituto invocato evidenziando che la decisione sul puntosarebbe il risultato di una valutazione superficiale che non tiene conto di tutti gliaspetti e degli elementi emersi, soprattutto riguardo la peculiare situazione in cuiversa l’imputato la cui condotta, determinata e causata dalla propria dipendenza,non ha comunque creato nessun concreto ed effettivo pericolo.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis,69, 89, 99 e 133 cod. pen. con riferimento al giudizio effettuato in termini diequivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la semi infermità e leaggravanti.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod.proc. pen. e 202, 203, 229 e 133 cod. pen. quanto all’applicazione della misuradi sicurezza della libertà vigilata, fondata sul mero recepimento delle indicazionifornite dal perito e senza procedere a una effettiva e concreta valutazioneprognostica con specifico riferimento al tempo trascorso dai fatti.3. In data 29 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 42, 43, 88, 89, 95, 337, 582, 585 cod. pen. e75 d.lgs. 159 del 2011 quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che siriferisce alla logicità e alla completezza della motivazione, è infondata.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice diprimo grado, infatti, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’attodi appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti conquanto emerso nel corso del processo.Le concordi motivazioni resa dai giudici di merito danno pieno e completoconto dell’intera vicenda e di quanto accaduto dando così atto delle valutazionidel perito, nominato d’ufficio dal giudice di primo grado.Sotto tale profilo le censure della difesa, che si fondano su di una sostanzialesovrapposizione dei piani di valutazione per cui l’avvenuto riconoscimento delvizio parziale di mente imporrebbe di inferire l’inesistenza del dolo, appaionoinconferenti.Sullo specifico punto, infatti, non solo il perito ha escluso che il ricorrentefosse totalmente incapace di mente ma, soprattutto, i giudici di merito hannoevidenziato che le condotte dell’imputato, pure riconosciuto il suo stato di cronicaintossicazione, sono tali, per la reiterazione e per le modalità, da dimostrare chelo stesso era consapevole di quanto commetteva e ciò sia con riferimento alleviolazioni alla misura di prevenzione che agli altri comportamenti.La motivazione, pertanto, non è manifestamente illogica e non è sindacabilein questa sede.Ciò anche considerato che, come più volte ribadito da questa Corte, ilsindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinsecamerito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se glielementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo leregole della logica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativocongruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioniraggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quellaprospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (intal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonchéSez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completaenucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazioneall’art. 131-bis cod. pen. evidenziando che la decisione sul punto sarebbe ilrisultato di una valutazione superficiale che non tiene conto di tutti gli aspetti edegli elementi emersi.La doglianza è infondata.La Corte territoriale, infatti, con lo specifico riferimento al numero dei fatti ealla modalità degli stessi, pure considerati i precedenti, ha dato conto deglielementi sui quali ha fondato la conclusione in ordine all’esclusionedell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e lamotivazione così resa tenendo conto dei fattori ritenuti prevalenti in sensoostativo (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01), non è, inassenza di una palese illogicità, sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 31843 del17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 02).4. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 89, 99 e 133 cod. pen. conriferimento al giudizio effettuato in termini di equivalenza tra le circostanzeLa doglianza è infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflittaall'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delleragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'eserciziodel potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciòanche in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuantigeneriche e la semi infermità, da una parte, e le aggravanti, dall’altra, tenutoconto dei numerosi precedenti penali e della recidiva, correttamente ecoerentemente ritenuta. Ciò pure considerato che l’affermazione per cui ilriconoscimento delle due attenuanti si fonda su presupposti diversi - l’art. 89cod. pen. deriva dal vizio parziale di mente e le generiche dal comportamentoprocessuale - è corretta.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta lineare, sonoprive di effettiva consistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, inquesta sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena(Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).Il giudizio in ordine alla sussistenza e consistenza delle circostanzeaggravanti, d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto per cui la motivazionesu tali punti può essere fondata anche sulle sole ragioni preponderanti dellapropria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e noncontraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244 - 01; Sez. 6, n.42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 - 01).Ciò in quanto il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, è tenuto amotivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazionecirca l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed allapersonalità del reo.5. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 202, 203, 229 e 133cod. pen. in ordine all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.La doglianza è infondata.La Corte di appello, la cui motivazione anche su tale aspetto si integra efonda con quella di primo grado, ha, con il riferimento alla pericolositàriconosciuta nella perizia, dato sufficiente conto della persistenza della stessa etale, conseguentemente, da giustificare allo stato l’applicazione della misura.Tutto ciò, d’altro canto, anche considerato che il giudizio in concreto sulpunto sarà poi oggetto di nuova valutazione e verifica nella competente sedeallorché la pena sarà espiata e la misura dovrà, nel caso, essere effettivamenteespiata.6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.