CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 luglio 2014 il Tribunale di Torino condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per i reati di estorsione aggravata continuata, ingiuria, minaccia e lesione.Con sentenza del 17 giugno 2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolto l'imputato dalla ingiuria perché non il fatto non è previsto dalla legge come reato e dichiarata la estinzione dei reati di minaccia e lesione, rideterminava la pena per il residuo reato di estorsione in cinque anni, tre mesi di reclusione e 800,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di estorsione. Le sovvenzioni economiche da parte del suocero [OSCURATO:PERSONA] inizialmente furono spontanee liberalità e i successivi rapporti conflittuali, sfociati anche in episodi di violenza o minaccia, non modificarono la natura delle dazioni di denaro, consegnato sempre nelle mani delle figlie, cosicché va escluso il nesso eziologico fra le minacce dell'imputato e dette dazioni da parte del suocero; - alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che presentano elementi di scarsa coerenza e logicità, non risultando corroborate da quelle della moglie, considerato anche che i fatti denunciati originano in un contesto familiare degradato: il ricorrente ebbe una relazione con [OSCURATO:PERSONA] (prima figlia di [OSCURATO:PERSONA]), con la quale ebbe tre figli, interrotta a seguito della relazione con la sorella [OSCURATO:PERSONA], con la quale ebbe due figli; - alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora, ritenuta in relazione a due episodi, il primo non contestato in imputazione e il secondo per il quale la Corte ha in motivazione affermato essersi trattato di una estorsione tentata e non consumata; - alla omessa valutazione della richiesta di derubricazione nel reato previsto dall'art. 393 cod. pen., poiché le elargizioni di denaro erano per lo più connesse a elargizioni spontanee per far fronte alle spese di vita quotidiana e, dopo la separazione tra l'imputato e la prima figlia, alla somma di denaro dallo stesso spesa per l'acquisto del mobilio, che i suoceri si erano offerti di restituire con pagamenti di 300/350 euro mensili; - alla commisurazione della pena inflitta, avuto riguardo al giudizio di comparazione fra circostanze e all'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla rideterminazione della pena, in ragione della fondatezza del motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante.2. Sono privi di fondamento i motivi concernenti la sussistenza del reato di estorsione, che possono essere congiuntamente esaminati. La sentenza impugnata, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita pare civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurímis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza quest'ultima del tutto assente nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che la persona offesa, non costituitasi parte civile, ha ricostruito in modo lineare la vicenda, senza alcuna enfasi, non incorrendo in contraddizioni rispetto a quanto dichiarato in denuncia, a breve distanza dai fatti, come dimostrato anche dall'assenza di contestazioni delle parti durante la sua deposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha ben descritto - secondo i giudici di merito - il passaggio dalle volontarie dazioni di denaro a quelle che furono il frutto di pesanti minacce e soprusi subiti dal genero, che lo misero in difficoltà, anche in ragione delle modeste condizioni economiche nelle quali egli si trovava, svolgendo l'attività di calzolaio, mentre la moglie era casalinga. L'attendibilità della persona offesa è stata esaminata alla luce anche delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale ascoltò numerose telefonate minacciose e apprese dal marito degli atti intimidatori e violenti subiti dal genero, nonché della testimonianza del vicino di casa [OSCURATO:PERSONA], che assistette a una violenta aggressione di [OSCURATO:PERSONA]. Risulta irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che, in seguito agli atti intimidatori e violenti subiti, la persona offesa abbia mai materialmente consegnato le somme richieste nelle mani delle figlie che convivevano (prima una e poi l'altra) con l'imputato. E' manifestamente infondato anche il motivo con il quale la difesa ha lamentato l'omessa riqualificazione nel reato ex art. 393 cod. pen. del fatto contestato come estorsione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il delitto ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (ex plurimis v. Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Il principio è stato da ultimo ribadito anche dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), che hanno osservato come, nella ipotesi della estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, risulta chiaro come l'imputato non potesse affatto ritenere di vantare ragionevolmente un diritto azionabile in giudizio. La difesa, estrapolando peraltro una sola frase della teste Antiquario, ha dedotto apoditticamente, senza specifici riferimenti e in violazione anche del principio di autosufficienza del ricorso, che la coppia si era offerta di pagare la somma di 300 o 350 euro mensili per i mobili, indicata quale "esattamente la cifra che il Sicchiero lamenta in punto estorsione". Invero, già il primo giudice aveva osservato che - secondo quanto riferito dai coniugi Sicchiero - essi "si erano offerti di rimborsare la cifra sborsata dal [OSCURATO:PERSONA]" per l'acquisto di mobili lasciati alla prima moglie dopo la separazione; tuttavia, non si trattava di "un obbligo a cui i coniugi erano vincolati, ma fu così inteso dal prevenuto, il quale pretendeva la restituzione di tale somma con cadenza mensile" (pag. 4); la Corte territoriale, poi, ha ricordato che la persona offesa dichiarò "che ad un certo punto aveva consegnato anche € 700,00 al mese" (pag. 10), confutando così l'amomentazione difensiva, in quanto incompatibile con detta ricostruzione in fatto.(( 3. Come detto, è fondato il motivo inerente alla circostanza aggravante del fatto commesso in uno dei luoghi di cui all'art. 624-bis cod. pen. (prevista dall'art. 628, terzo comma, cod. pen., richiamato dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.), che in imputazione è espressamente riferita soltanto all'aggressione verificatasi nell'ottobre/novembre 2010 all'interno della bottega di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ne ha dato atto (pag. 13), osservando che l'episodio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] si servì di un mestolo non risultava contestato come verificatosi nell'abitazione della persona offesa. La sentenza, dunque, si è soffermata solo sull'aggressione nella bottega, osservando che la stessa originò dalle consuete richieste di denaro rivolte dall'imputato al suocero e che, valorizzando anche le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], si doveva ritenere che "il delitto di estorsione (tentato)" fosse "comunque integrato" (pag. 15). Con fondamento, dunque, la difesa ha sostenuto che in motivazione il giudice di appello ha ritenuto sussistente, in relazione al descritto episodio, un tentativo di estorsione aggravata, pur avendo omesso di riqualificarlo in dispositivo. Alla diversa definizione giuridica del fatto può procedere questa Corte, considerato anche che, sulla base della ricostruzione operata dai giudici di merito, non risulta che in conseguenza di quell'aggressione la vittima avesse poi effettivamente corrisposto la somma di denaro richiesta. La riqualificazione comporta che reato più grave, in ragione del giudizio di equivalenza fra aggravante e attenuanti generiche espresso dal Tribunale e confermato in secondo grado, risulti l'estorsione consumata non aggravata e non già quella tentata aggravata. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, hanno statuito che «la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347). Sulla pena base per il reato di estorsione consumata, diminuita in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche in misura non eccedente un terzo, secondo la valutazione discrezionale del giudice di appello, andrà poi operato l'aumento per le altre estorsioni consumate e per quella tentata aggravata. Risulta quindi assorbito l'ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino in ordine alla rideterminazione della pena conseguente alla definizione giuridica del fatto verificatosi nella bottega della persona offesa, da riqualificare come estorsione aggravata tentata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione giuridica della condotta commessa nell'ottobre/novembre 2010 come estorsione tentata aggravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così d