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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 34215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'estradando, avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Colloca che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2022, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la sentenza 6-10-2021 aveva annullato la precedente pronuncia dello stesso giudice di secondo grado in diversa composizione, accoglieva la domanda di estradizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti di reato di rapina aggravata dall'uso di armi. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori del Colloca, avv.ti Figini e Ceola, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa, apparente o illogica motivazione poiché il giudice del rinvio aveva proceduto ad una errata ricostruzione del contenuto della sentenza Svizzera pronunciata nei confronti dei coimputati che non conteneva elementi nei riguardi dell'estradando; - violazione dell'art. 705 anche in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che a carico del Colloca pen.de procedimento penale nello Stato italiano per i medesimi fatti aventi ad oggetto la procedura di estradizione svizzera; - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero in alcuno dei vizi denunciati appare essere incorsa la sentenza della corte di appello di Milano la quale, adeguandosi ai principi stabiliti dalla pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione, ha proceduto nel nuovo giudizio a valutare gli atti processuali trasmessi dall'autorità svizzera, concludendo per la sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del Colloca alla rapina commessa nel territorio di quello Stato.

E poiché l'annullamento verteva proprio sulla individuazione degli elementi e delle fonti di prova che non erano state precedentemente indicate, il giudice di rinvio appare avere assolto all'obbligo impostogli ex art. 627 cod.proc.pen. procedendo alla elencazione degli elementi (la sentenza a carico dei coimputati , la dichiarazione accusatoria del Mistretta) di cui il ricorso propone una lettura alternativa non deducibile nel presente giudizio di legittimità.

Il primo motivo è pertanto infondato. 2.2 II secondo motivo appare avanzato per doglianze non deducibili nella presente fase posto che l'annullamento aveva ad oggetto soltanto l'individuazione degli elementi di prova e non anche la eventuale sussistenza di procedimento penale per gli stessi fatti; peraltro, al proposito, la corte di appello ha escluso la sussistenza di altro procedimento nel territorio nazionale sulla base di specifiche considerazioni in fatto svolte a pagina 4 della motivazione, senza che rilievo decisivo possa assumere quanto prospettato nella informativa di reato dei C.C. di Varese, pure citata nel ricorso, che non equivale certamente alla avvenuta iscrizione nel registro indagati del Colloca per il medesimo episodio di rapina aggravata.

Quanto al motivo proposto sotto il profilo dell'assenza di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di procedimento estradizionale, l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418 - 01).

Ne consegue affermarsi che anche il motivo con il quale si deduce un'errata valutazione degli indizi da parte della corte di appello non è proponibile nella presente sede sotto il profilo di una differente lettura degli elementi di prova valutati dal giudice di merito in assenza di qualsiasi illogicità.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il Colloca condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen Roma, 9 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'estradando, avv.to [OSCURATO:PERSONA] per il Colloca che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2022, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la sentenza 6-10-2021 aveva annullato la precedente pronuncia dello stesso giudice di secondo grado in diversa composizione, accoglieva la domanda di estradizione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai fatti di reato di rapina aggravata dall'uso di armi. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori del Colloca, avv.ti Figini e Ceola, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omessa, apparente o illogica motivazione poiché il giudice del rinvio aveva proceduto ad una errata ricostruzione del contenuto della sentenza Svizzera pronunciata nei confronti dei coimputati che non conteneva elementi nei riguardi dell'estradando; - violazione dell'art. 705 anche in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che a carico del Colloca pen.de procedimento penale nello Stato italiano per i medesimi fatti aventi ad oggetto la procedura di estradizione svizzera; - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero in alcuno dei vizi denunciati appare essere incorsa la sentenza della corte di appello di Milano la quale, adeguandosi ai principi stabiliti dalla pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione, ha proceduto nel nuovo giudizio a valutare gli atti processuali trasmessi dall'autorità svizzera, concludendo per la sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del Colloca alla rapina commessa nel territorio di quello Stato. E poiché l'annullamento verteva proprio sulla individuazione degli elementi e delle fonti di prova che non erano state precedentemente indicate, il giudice di rinvio appare avere assolto all'obbligo impostogli ex art. 627 cod.proc.pen. procedendo alla elencazione degli elementi (la sentenza a carico dei coimputati , la dichiarazione accusatoria del Mistretta) di cui il ricorso propone una lettura alternativa non deducibile nel presente giudizio di legittimità. Il primo motivo è pertanto infondato. 2.2 II secondo motivo appare avanzato per doglianze non deducibili nella presente fase posto che l'annullamento aveva ad oggetto soltanto l'individuazione degli elementi di prova e non anche la eventuale sussistenza di procedimento penale per gli stessi fatti; peraltro, al proposito, la corte di appello ha escluso la sussistenza di altro procedimento nel territorio nazionale sulla base di specifiche considerazioni in fatto svolte a pagina 4 della motivazione, senza che rilievo decisivo possa assumere quanto prospettato nella informativa di reato dei C.C. di Varese, pure citata nel ricorso, che non equivale certamente alla avvenuta iscrizione nel registro indagati del Colloca per il medesimo episodio di rapina aggravata. Quanto al motivo proposto sotto il profilo dell'assenza di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di procedimento estradizionale, l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418 - 01). Ne consegue affermarsi che anche il motivo con il quale si deduce un'errata valutazione degli indizi da parte della corte di appello non è proponibile nella presente sede sotto il profilo di una differente lettura degli elementi di prova valutati dal giudice di merito in assenza di qualsiasi illogicità. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il Colloca condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen Roma, 9 giugno
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