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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 14735/2022

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 35029/2019 e 36126/2019 R.G. proposto, il primo (NRG 35029/2019), da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3/U, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente e proposto, il secondo (NRG 36126/2019), da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 5724/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito indicata pure, per brevità, RFI), creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di due decreti ingiuntivi, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., o, in subordine, di simulazione dell'atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito della quota della metà dell'immobile di proprietà del Dominici, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61, in favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'atto di donazione della metà di altro locale uso ufficio in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì in giudizio il Dominici sostenendo che il trasferimento era avvenuto nell'ambito della separazione consensuale nel 2007 ed era stato formalizzato con l'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dedusse, Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- inoltre, che il credito era venuto meno, poiché in parte era stato soddisfatto ed in parte era stato escluso con sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inesistenza di rapporti debitori con la società.

Il Tribunale adito accolse la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in considerazione dell'esistenza del credito della società attrice, ancorché litigioso, del pregiudizio delle ragioni del creditore, non avendo il Dominici altri beni, dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e della gratuità degli atti stessi.

Avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili.

Si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, del quale chiese, comunque, nel merito, il rigetto.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5724/2019, pubblicata il 19/09/2019, rigettò gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore di RFI, delle spese di quel grado.

La Corte territoriale rilevò, tra l'altro, che il credito fatto valere da RFI, a sostegno della domanda, era consacrato in due d.i., uno dei quali pagato dal Dominici nelle more del giudizio e l'altro opposto dall'ingiunto, con opposizione rigettata in primo grado e accolta in appello, ed evidenziò che l'accoglimento in secondo grado dell'opposizione non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, poiché solo con il giudicato poteva ritenersi definitivamente accertata l'esistenza ovvero l'inesistenza del credito e che, invece, era Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -3- ancora pendente il giudizio relativo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'opposizione.

La Corte territoriale aggiunse che l'attribuzione patrimoniale in favore del coniuge in vista della separazione costituiva, come correttamente ritenuto dal Tribunale, atto a titolo gratuito, alla luce delle intestazioni - degli atti in questione - di donazione e trasferimento di quota a titolo gratuito e dell'assoluta mancanza di prova degli accordi di separazione che dimostrerebbero la natura onerosa del trasferimento, e precisò al riguardo che non era stato prodotto il provvedimento relativo alla separazione dei coniugi e che l'atto di trasferimento di quota a titolo gratuito, pur contenendo un generico riferimento agli accordi di separazione, non presentava alcun elemento dal quale desumere la natura onerosa dell'atto, sussistendo, invece, dati nel senso della gratuità, come la presenza di due testimoni, non necessaria in una cessione onerosa, e la dichiarazione, benché ai fini fiscali, della natura di atto traslativo di proprietà senza corrispettivo.

Osservò inoltre che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria l'indagine sull'esistenza dell'elemento soggettivo anche da parte del terzo beneficiario e che tuttavia il Tribunale lo aveva ritenuto egualmente sussistente sulla base dell'elemento presuntivo rappresentato dal rapporto coniugale, affermazione corretta soprattutto alla luce della natura del debito, costituito da un ricalcolo della pensione e dell'indennità di buonuscita, questione economica di interesse anche per la faglia.

Aggiunse, altresì, che la Seghetti doveva ritenersi a conoscenza delle vicende giudiziarie relative al debito, posto che erano durate per dieci anni nel corso dei quali i coniugi non erano separati e la vicenda aveva inciso direttamente sulla vita familiare.

Ritenne, infine, che non era condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui il pagamento del credito avrebbe fatto venir meno la legittimazione e l'interesse ad agire in revocatoria della società appellata per la ragione evidente che Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -4- nella specie il pagamento effettuato era stato solo parziale e, quindi, permaneva l'interesse alla decisione in relazione all'iimporto di euro 134.250,97 ed era del tutto irrilevante il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 19296 del 2005.

Avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti di RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memorie, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memorie.

In data 11/09/2020 le ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., copia della sentenza di questa Corte n. 3466/2020.

La pronuncia di secondo grado è stata pure impugnata con distinto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], basato su tre motivi e illustrato da memorie, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memorie.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente dà atto della intervenuta riunione - disposta con separata e coeva ordinanza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - del ricorso NRG 36126/2019 al ricorso iscritto al NRG 35029/2019.

2. Osserva, inoltre, sempre preliminarmente, che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -5- a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass.1 4 /01/2020, n. 448).

3. Dà atto della sopravvenienza, successivamente alla proposizione dei proposti ricorsi, della sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte, n. 3466/20, pubblicata il 12 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1899/2014 che, in accogliment:o del gravame proposto dal Dominici e in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di condanna restitutoria proposta dalla RFI con ricorso monitorio in primo grado ed aveva condannato quest'ultima alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Tale sentenza è stata prodotta da tutte le parti ricorrenti (il Dominici in allegato alla memoria datata 78 luglio 2021) e la parte controricorrente, nelle sue memorie, ha controdedatto in relazione alla sentenza da ultimo depositata, evidenziando che soltanto dopo la pubblicazione della stessa «RFI ha perso la legittimazione a proporre l'azione revocatoria.

Fino a quel momento, i diritti fatti valere da RFI erano meritevoli di tutela, così come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello nella sentenza qui impugnata» e ha concluso chiedendo, nel caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, la compensazione delle spese di lite, stante la buona fede dell'operato della RFI, che avrebbe agito non solo nella convinzione di vantare un credito nei confronti del Donninici, ma anche in possesso di un valido titolo, definitivamente revocato soltanto dopo l'introduzione del presente giudizio di cassazione.

3. Con i primi tre motivi le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e falsa applicazione delll'art. 2901 c.c., per aver la Corte di merito: a) (primo motivo) ritenuto sufficiente per il credit:ore procedente l'allegazione di un d.i. ottenuto nei confronti del preteso debitore e Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -6- che la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione ex art. 295 c.p.c., senza tener conto che la richiesta di rigetto della domanda trovava fondamento nell'autorità della sentenza di appello anche se assoggettata al ricorso per cassazione, sicché - ad avviso delle ricorrenti - la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui, qualora la sentenza emessa nel giudizio preqiudiziale sia di secondo grado, risulta quanto meno più ponderata ed attendibile e, pertanto, la pronuncia di un accertamento negativo, in sede di appello, circa l'asserito credito avrebbe dovuto vincolare il giudice del distinto procedimento revocatorio «a ritenere insussistente finanche una ragione di credito benché nella veste di credito litigioso»; b) (secondo motivo) non seguito l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'azione ex art. 2901 c.c. è esperibile in base ad una semplice aspettativa di credito solo però se quest'ultima non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata; c) (terzo motivo) ritenuto che il rigetto della pretesa creditoria da parte della Corte di appello Sezione lavoro non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, perché solo con il giudicato può ritenersi accertata l'esistenza ovvero l'inesistenza del credito senza tener conto che in caso di sentenza impugnata o di revoca di un provvedimento cautelare a seguito di reclamo la relativa decisione si sovrappone interamente al provvedimento precedente, a prescindere dal passaggio in giudicato in senso formale e che con la sentenza della Corte di appello lavoro era comunque già passato in giudicato «il fatto relativo all'inesistenza del rapporto creditorio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]».

4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte di merito Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -7- omesso di esaminare la domanda con cui in primo grado e in appello le attuali ricorrenti avevano chiesto disporsi una c.t.u. sul valore degli immobili di cui all'atto del quale era stata chiesta la revocazione.

5. Con il primo motivo del ricorso da lui proposto il Dominici, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostiene che il giudice deve, sia pure sommariamente, entrare nel merito del titolo di credito posto che l'azione revocatoria è esperibile in presenza anche di semplice aspettativa di credito, purché non sia prima facie pretestuosa, e che il credito trae origine da una pretesa di restituzione di somme versate asseritamente dal Dominici non suffragata da alcuna prova scritta.

6. Con il secondo motivo il Dominici denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., osservando che, data la presenza dell'accollo del residuo mutuo da parte della Seghetti, è da escludere il carattere di gratuità e bilateralità dell'atto di trasferimento e che, inoltre, esso costituisce mero adempimento dell'obbligo assunto dal marito, sottratto a revocazione ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c., stante la menzione delle intese intercorse in occasione della separazione consensuale.

Aggiunge il predetto ricorrente che il consilium fraudis non può ritenersi sussistente in mancanza di ulteriori riscontri sulla base del mero status di coniuge che la Seghetti già da epoca anteriore alla separazione consensuale non era più convivente con il Dominici.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che sia il Tribunale che la Corte di merito non si sono pronunciati in relazione all'eccezione di eccessivo valore complessivo degli immobili oggetto di azione revocatoria e che non si comprende perché sia stata ordinata la trascrizione della domanda in relazione ad entrambi gli immobili.

Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -8-

8. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato.

Come documentato da tutti i ricorrenti è sopravvenuto, a seguito della pronuncia di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 3466/20, il passaggio in giudicato della sentenza di appello con cui è stata rigettata la domanda di accertamento e di condanna al pagamento relativamente al credito per il quale è stata proposta l'azione revocatoria.

La sopravvenienza al ricorso del giudicato esterno in parola costituisce ragione di accoglimento dei motivi di censura all'esame per il venir meno della principale condizione per l'esercizio della proposta azione ex art. 2901 c.c., ossia la sussistenza di un credito, in quanto la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale costituisce, come già detto, condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore.

9. L'accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi proposti determina l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi. 10 Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda.

11. Va accolta l'istanza volta ad ordinare, evidentemente al Conservatore dei RR.II., come richiesto, "la cancellazione della trascrizione della sentenza 15023 del 2015, R.G. 12808/2010, rep. 14184/20115 del 9/7/2015 del Tribunale civile di Roma ovvero della sentenza numero 5724/2019 R.G.

N 790/2016, resa dalla Corte di Appello di Roma sezione civile depositata in data 19/9/2019".

12. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, tenuto conto che la proposizione dell'azione era originariamente giustificata, essendone notoriamente il presupposto anche un credito litigioso, e in considerazione del sopravvenuto venir meno della condizione dell'azione.

13. Stante l'esito del giudizio per le ragioni appena evidenziate, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -9- versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui proposti ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; ordina al Conservatore dei RR.II., come richiesto, la cancellazione della trascrizione della sentenza 15023 del 2015, R.G. 12808/2010, rep. 14184/20115 del 9/7/2015 del Tribunale civile di Roma ovvero della sentenza numero 5724/2019 R.G.

N 790/2016, resa dalla Corte di Appello di Roma sezione civile depositata in data 19/9/2019; compensa integralmente tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 35029/2019 e 36126/2019 R.G. proposto, il primo (NRG 35029/2019), da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3/U, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente e proposto, il secondo (NRG 36126/2019), da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 5724/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (di seguito indicata pure, per brevità, RFI), creditrice di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di due decreti ingiuntivi, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., o, in subordine, di simulazione dell'atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito della quota della metà dell'immobile di proprietà del Dominici, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61, in favore di [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'atto di donazione della metà di altro locale uso ufficio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì in giudizio il Dominici sostenendo che il trasferimento era avvenuto nell'ambito della separazione consensuale nel 2007 ed era stato formalizzato con l'atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dedusse, Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- inoltre, che il credito era venuto meno, poiché in parte era stato soddisfatto ed in parte era stato escluso con sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inesistenza di rapporti debitori con la società. Il Tribunale adito accolse la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in considerazione dell'esistenza del credito della società attrice, ancorché litigioso, del pregiudizio delle ragioni del creditore, non avendo il Dominici altri beni, dell'anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e della gratuità degli atti stessi. Avverso tale sentenza proposero separati appelli, poi riuniti ex art. 335 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentandone l'erroneità sotto plurimi profili. Si costituì la società RFI, eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, del quale chiese, comunque, nel merito, il rigetto. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5724/2019, pubblicata il 19/09/2019, rigettò gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannò gli appellanti in solido fra loro al pagamento, in favore di RFI, delle spese di quel grado. La Corte territoriale rilevò, tra l'altro, che il credito fatto valere da RFI, a sostegno della domanda, era consacrato in due d.i., uno dei quali pagato dal Dominici nelle more del giudizio e l'altro opposto dall'ingiunto, con opposizione rigettata in primo grado e accolta in appello, ed evidenziò che l'accoglimento in secondo grado dell'opposizione non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, poiché solo con il giudicato poteva ritenersi definitivamente accertata l'esistenza ovvero l'inesistenza del credito e che, invece, era Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- ancora pendente il giudizio relativo al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che aveva accolto l'opposizione. La Corte territoriale aggiunse che l'attribuzione patrimoniale in favore del coniuge in vista della separazione costituiva, come correttamente ritenuto dal Tribunale, atto a titolo gratuito, alla luce delle intestazioni - degli atti in questione - di donazione e trasferimento di quota a titolo gratuito e dell'assoluta mancanza di prova degli accordi di separazione che dimostrerebbero la natura onerosa del trasferimento, e precisò al riguardo che non era stato prodotto il provvedimento relativo alla separazione dei coniugi e che l'atto di trasferimento di quota a titolo gratuito, pur contenendo un generico riferimento agli accordi di separazione, non presentava alcun elemento dal quale desumere la natura onerosa dell'atto, sussistendo, invece, dati nel senso della gratuità, come la presenza di due testimoni, non necessaria in una cessione onerosa, e la dichiarazione, benché ai fini fiscali, della natura di atto traslativo di proprietà senza corrispettivo. Osservò inoltre che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria l'indagine sull'esistenza dell'elemento soggettivo anche da parte del terzo beneficiario e che tuttavia il Tribunale lo aveva ritenuto egualmente sussistente sulla base dell'elemento presuntivo rappresentato dal rapporto coniugale, affermazione corretta soprattutto alla luce della natura del debito, costituito da un ricalcolo della pensione e dell'indennità di buonuscita, questione economica di interesse anche per la faglia. Aggiunse, altresì, che la Seghetti doveva ritenersi a conoscenza delle vicende giudiziarie relative al debito, posto che erano durate per dieci anni nel corso dei quali i coniugi non erano separati e la vicenda aveva inciso direttamente sulla vita familiare. Ritenne, infine, che non era condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui il pagamento del credito avrebbe fatto venir meno la legittimazione e l'interesse ad agire in revocatoria della società appellata per la ragione evidente che Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- nella specie il pagamento effettuato era stato solo parziale e, quindi, permaneva l'interesse alla decisione in relazione all'iimporto di euro 134.250,97 ed era del tutto irrilevante il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 19296 del 2005. Avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti di RFI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memorie, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memorie. In data 11/09/2020 le ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., copia della sentenza di questa Corte n. 3466/2020. La pronuncia di secondo grado è stata pure impugnata con distinto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], basato su tre motivi e illustrato da memorie, cui ha resistito RFI con controricorso, pure illustrato da memorie. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente dà atto della intervenuta riunione - disposta con separata e coeva ordinanza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - del ricorso NRG 36126/2019 al ricorso iscritto al NRG 35029/2019. 2. Osserva, inoltre, sempre preliminarmente, che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -5- a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass.1 4 /01/2020, n. 448). 3. Dà atto della sopravvenienza, successivamente alla proposizione dei proposti ricorsi, della sentenza della Sezione Lavoro di questa Corte, n. 3466/20, pubblicata il 12 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1899/2014 che, in accogliment:o del gravame proposto dal Dominici e in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di condanna restitutoria proposta dalla RFI con ricorso monitorio in primo grado ed aveva condannato quest'ultima alle spese del doppio grado del giudizio di merito. Tale sentenza è stata prodotta da tutte le parti ricorrenti (il Dominici in allegato alla memoria datata 78 luglio 2021) e la parte controricorrente, nelle sue memorie, ha controdedatto in relazione alla sentenza da ultimo depositata, evidenziando che soltanto dopo la pubblicazione della stessa «RFI ha perso la legittimazione a proporre l'azione revocatoria. Fino a quel momento, i diritti fatti valere da RFI erano meritevoli di tutela, così come riconosciuto dalla stessa Corte d'appello nella sentenza qui impugnata» e ha concluso chiedendo, nel caso di ritenuta ammissibilità del ricorso, la compensazione delle spese di lite, stante la buona fede dell'operato della RFI, che avrebbe agito non solo nella convinzione di vantare un credito nei confronti del Donninici, ma anche in possesso di un valido titolo, definitivamente revocato soltanto dopo l'introduzione del presente giudizio di cassazione. 3. Con i primi tre motivi le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e falsa applicazione delll'art. 2901 c.c., per aver la Corte di merito: a) (primo motivo) ritenuto sufficiente per il credit:ore procedente l'allegazione di un d.i. ottenuto nei confronti del preteso debitore e Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -6- che la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione ex art. 295 c.p.c., senza tener conto che la richiesta di rigetto della domanda trovava fondamento nell'autorità della sentenza di appello anche se assoggettata al ricorso per cassazione, sicché - ad avviso delle ricorrenti - la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui, qualora la sentenza emessa nel giudizio preqiudiziale sia di secondo grado, risulta quanto meno più ponderata ed attendibile e, pertanto, la pronuncia di un accertamento negativo, in sede di appello, circa l'asserito credito avrebbe dovuto vincolare il giudice del distinto procedimento revocatorio «a ritenere insussistente finanche una ragione di credito benché nella veste di credito litigioso»; b) (secondo motivo) non seguito l'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'azione ex art. 2901 c.c. è esperibile in base ad una semplice aspettativa di credito solo però se quest'ultima non si riveli prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata; c) (terzo motivo) ritenuto che il rigetto della pretesa creditoria da parte della Corte di appello Sezione lavoro non aveva fatto venir meno la qualità di credito litigioso, perché solo con il giudicato può ritenersi accertata l'esistenza ovvero l'inesistenza del credito senza tener conto che in caso di sentenza impugnata o di revoca di un provvedimento cautelare a seguito di reclamo la relativa decisione si sovrappone interamente al provvedimento precedente, a prescindere dal passaggio in giudicato in senso formale e che con la sentenza della Corte di appello lavoro era comunque già passato in giudicato «il fatto relativo all'inesistenza del rapporto creditorio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]». 4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte di merito Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -7- omesso di esaminare la domanda con cui in primo grado e in appello le attuali ricorrenti avevano chiesto disporsi una c.t.u. sul valore degli immobili di cui all'atto del quale era stata chiesta la revocazione. 5. Con il primo motivo del ricorso da lui proposto il Dominici, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostiene che il giudice deve, sia pure sommariamente, entrare nel merito del titolo di credito posto che l'azione revocatoria è esperibile in presenza anche di semplice aspettativa di credito, purché non sia prima facie pretestuosa, e che il credito trae origine da una pretesa di restituzione di somme versate asseritamente dal Dominici non suffragata da alcuna prova scritta. 6. Con il secondo motivo il Dominici denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., osservando che, data la presenza dell'accollo del residuo mutuo da parte della Seghetti, è da escludere il carattere di gratuità e bilateralità dell'atto di trasferimento e che, inoltre, esso costituisce mero adempimento dell'obbligo assunto dal marito, sottratto a revocazione ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c., stante la menzione delle intese intercorse in occasione della separazione consensuale. Aggiunge il predetto ricorrente che il consilium fraudis non può ritenersi sussistente in mancanza di ulteriori riscontri sulla base del mero status di coniuge che la Seghetti già da epoca anteriore alla separazione consensuale non era più convivente con il Dominici. 7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che sia il Tribunale che la Corte di merito non si sono pronunciati in relazione all'eccezione di eccessivo valore complessivo degli immobili oggetto di azione revocatoria e che non si comprende perché sia stata ordinata la trascrizione della domanda in relazione ad entrambi gli immobili. Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -8- 8. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato. Come documentato da tutti i ricorrenti è sopravvenuto, a seguito della pronuncia di questa Corte, Sezione Lavoro, n. 3466/20, il passaggio in giudicato della sentenza di appello con cui è stata rigettata la domanda di accertamento e di condanna al pagamento relativamente al credito per il quale è stata proposta l'azione revocatoria. La sopravvenienza al ricorso del giudicato esterno in parola costituisce ragione di accoglimento dei motivi di censura all'esame per il venir meno della principale condizione per l'esercizio della proposta azione ex art. 2901 c.c., ossia la sussistenza di un credito, in quanto la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale costituisce, come già detto, condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore. 9. L'accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi proposti determina l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi. 10 Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda. 11. Va accolta l'istanza volta ad ordinare, evidentemente al Conservatore dei RR.II., come richiesto, "la cancellazione della trascrizione della sentenza 15023 del 2015, R.G. 12808/2010, rep. 14184/20115 del 9/7/2015 del Tribunale civile di Roma ovvero della sentenza numero 5724/2019 R.G. N 790/2016, resa dalla Corte di Appello di Roma sezione civile depositata in data 19/9/2019". 12. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, tenuto conto che la proposizione dell'azione era originariamente giustificata, essendone notoriamente il presupposto anche un credito litigioso, e in considerazione del sopravvenuto venir meno della condizione dell'azione. 13. Stante l'esito del giudizio per le ragioni appena evidenziate, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2019 n. 35029 + Ric 2019 n. 336126 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -9- versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, decidendo sui proposti ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; ordina al Conservatore dei RR.II., come richiesto, la cancellazione della trascrizione della sentenza 15023 del 2015, R.G. 12808/2010, rep. 14184/20115 del 9/7/2015 del Tribunale civile di Roma ovvero della sentenza numero 5724/2019 R.G. N 790/2016, resa dalla Corte di Appello di Roma sezione civile depositata in data 19/9/2019; compensa integralmente tra
Sentenza Cassazione n. 14735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris