CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 31081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22449/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], d omiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresenta t a e dife s a da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza d el Tribunale d i Enna n. 191 /202 2 depositata il 15.3.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 22449/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Enna, con sentenza del 17.8.2008, dichiarò inammissibile l’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’espropriazione immobiliare promossa dal [OSCURATO:PERSONA] di Aidone nei confronti del marito separato [OSCURATO:PERSONA], su un bene in comproprietà tra i predetti; in detta procedura, era intervenuto il [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti derivanti sia da un contratto di fideiussione, sia da un contratto di apertura di credito, sia da una cambiale agraria; era intervenuta anche essa Viavattene, per crediti derivanti dalla sentenza di separazione. Con detta opposizione, in particolare, la Viavattene aveva fatto valere, in via surrogatoria, un controcredito spettante al [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 15.493,70, oltre interessi all’11% dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da certificato di deposito emesso dal Banco. La sentenza venne impugnata per cassazione dalla Viavattene; questa Corte, con sentenza n. 21293/2011, accolse il primo motivo e dichiarò assorbiti i restanti, cassando con rinvio la prima decisione (al tempo, inappellabile, stante il disposto dell’art. 616 c.p.c., vigente ratione temporis). Rilevò, infatti, che, trattandosi di titoli stragiudiziali, nulla ostava alla proponibilità della contestazione: in tal caso, infatti, “il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell’opposizione può rilevare d’ufficio non solo l’inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione”. Riassunta la N. 22449/22R.G. causa dinanzi al Tribunale di Enna, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (che frattanto aveva incorporato il Banco) e con l’intervento adesivo di [OSCURATO:PERSONA], l’opposizione venne parzialmente accolta con sentenza del 15.3.2022. In particolare, il giudice del merito accolse l’eccezione di compensazione, limitatamente all’importo di € 18.050,16 (comprensivi di interessi al tasso legale alla data del 25.9.1993), rigettando nel resto; dichiarò anche inammissibili le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA] non ha resistito. Ai sensi dell ’ art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l ’ unico motivo si denuncia la violazione dell ’ art. 1224, comma 1, ult. periodo, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale ritenuto di applicare gli interessi moratori nella misura dell’11% annuo, pattuito con riguardo al certificato di deposito sottoscritto, riferendosi invece al tasso legale, e per di più soltanto fino al 25.9.2993, anziché fino al soddisfo. 2.1 –Il ricorso è inammissibile. Invero,con la prima sentenza di merito (Trib. Enna del 17.8.2008) era stata dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ opposizione per reputata tardività, erroneamente assumendosi che le censure così avanzate dalla Viavattene non fossero più proponibili: non venne dunque adottata nessuna statuizione sul merito della controversia. N. 22449/22R.G. Pertanto, allorché questa Corte, con la citata sentenza n. 21293/2011, cassò la prima decisione, rinviando dinanzi al Tribunale di Enna, essa contestualmente dispose che il giudice del rinvio delibasse il merito dell’opposizione all ’ esecuzione originariamente spiegata dalla Viavattene , proprio perché – al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale siciliano –l’opposizione stessa era ammissibilee andava esaminata nel merito, per essere non corretta la sua definizione in rito. Si è trattato, dunque, di un rinvio c.d. restitutorio o improprio, in quanto la sentenza cassata s’era erroneamente pronunciata in rito, pretermettendo (altrettanto erroneamente) il merito: il quale non era mai stato trattato. In conseguenza di tale qualificazione, però, il ricorso in esame, proposto direttamente avverso la nuova decisione resa dal Tribunale di Enna (qui impugnata) è inammissibile, perché -trattandosi appunto di rinvio restitutorio o improprio -trova applicazione, all’esito del giudizio di rinvio, l’art. 616 c.p.c., nel testovigente al tempo della pubblicazione della relativa sentenza ( v. da ultimo, Cass. n. 167/2019; in precedenza, Cass., Sez. U n . , n. 11844/ 20 16 ) : in tal caso, infatti, le sopravvenienze normative, comprese quelle relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze rese in esito al grado al quale le parti sono state appunto restituite, incidono sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza della cassazione della prima decisione. Ne deriva che la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 15.3.2022 avrebbe dovuto impugnarsi con l’appello, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., stante la soppressione dell’ultimo periodo dell’unico suo comma (che appunto sanciva N. 22449/22R.G. l’inappellabilità della sentenza ex art. 615 c.p.c.),ad opera dell’art. 49, comma 2, della legge n. 69/2009, come reputata applicabile alla fattispecie dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 3.1 –In definitiva, il rico rso è inammissibile , non essendo corretto il mezzo di impugnazione individuato dalla parte. Nulla va disposto sulle spese di lite , [OSCURATO:SOCIETA]. essendo rimastaintimata. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiarail ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.