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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 18536/2026

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CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc. pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto motivazione carente exart. 606, lett. e, cod. proc. pen..2.

Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art.610 cod. proc. pen. la Corte dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilitàdel ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. sono quelle relative alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentrenessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati(Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01) o questioni cheesulino dal perimetro sopra delineato.3.

Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergentidal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod.proc. pen. su istanza di concordato, l’imputato ha dedotto motivazione carente exart. 606, lett. e, cod. proc. pen..2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti.Deve essere ricordato in premessa come ai sensi del comma 5-bis dell'art.610 cod. proc. pen. la Corte dichiari senza formalità di procedura l'inammissibilitàdel ricorso.Invero, le uniche doglianze proponibili avverso la sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. sono quelle relative alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentrenessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai motivi rinunciati(Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01) o questioni cheesulino dal perimetro sopra delineato.3. Alla pronuncia consegue la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergentidal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris