CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 34864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/199# avverso la sentenza del 11/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. SICILIANO, che ha chiesto emettersi sentenza di annullamento senza rinvio, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta nella ipotesi di mancato accoglimento de motivi di ricorso con riferimento al capo a) della imputazione, anche con conclusioni scritte del 13 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Macerata del 04/03/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena i delitti allo stesso ascritti ai capi 1), 2), 3) della rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1 e 2, cod. pen., art.110, 582 cod. pen., artt. 110, 605 cod. pen.). I 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli art. 441 e 603 cod. proc. pen., con riferimento al mancato accoglimento del motivo inerente la richiesta di integrazione probatoria, formulata già dal giudizio di primo grado e reiterata in appello, quanto alla acquisizione dei dati telefonici per ricostruire le telefonate ricevute dalla persona offesa nel lasso di tempo nel corso del quale si sarebbero verificate le condotte imputate. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha del tutto disatteso le censure articolate in ordine alla credibilità della persona offesa; la motivazione della Corte di appello si basa su una considerazione del tutto parcellizzata delle dichiarazioni della persona offesa, che presentano evidenti incongruenze e carattere di oggettiva inattendibilità. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di lesioni e sequestro di persona perché estinti per remissione di querela, con eliminazione della relativa pena nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 400, 00 di multa (considerata la determinazione esplicata in sentenza e tenuto conto del rito prescelto), attesa l'intervenuta remissione di querela del Malavasi per i reati in questione, ritualmente accettata dal Procuratore speciale del Vico, come da documentazione in atti. 5. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. 5.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito e si caratterizza allo stato per un'evidente carenza di interesse sul punto da parte del ricorrente essendo tutto incentrato sulla valutazione ed effettiva ricorrenza della condotta di sequestro di persona (quanto alla libera gestione del telefono cellulare da parte della persona offesa), sulla quale è intervenuta la remissione di querela sopra citata. Il motivo si presentava, comunque, del tutto generico nella sua portata e, dunque, viziato da aspecificità, non avendo il ricorrente evidenziato puntualmente la decisiva rilevanza dell'integrazione probatoria richiesta, senza adeguato confronto con la motivazione della Corte di appello, anche tenuto conto del rito prescelto in primo grado. 5.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente si è difatti limitato ad una generica contestazione delle dichiarazioni della persona !IL offesa, che rappresentano all'evidenza un tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, a fronte di una compiuta disamina, con motivazione logica e persuasiva, che non si presta a censure, da parte della Corte di appello non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di altri e consistenti elementi probatori e documentali a riscontro delle stesse; elementi questi con i quali il ricorrente non si è adeguatamente confrontato (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. 5.3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di lesioni e sequestro di persona perché estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione ed euro 400, 00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna l'imputato al pagamento