CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa come per legge dall'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 56/16/2022 depositata il 04/1/2022Numero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/3/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.impugnava un avviso di accertamento con il quale si accertavano, sullabase di due rilievi, maggiori ricavi e, conseguentemente, maggiori IVA,IRES ed IRAP per l’anno 2014.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che non fossero adeguatamenteprovate le circostanze sulle quali si fondava l’accertamento.2. L’Amministrazione proponeva appello al quale resisteva la società.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale campana accoglieva l’appello, considerando corrette leosservazioni compiute dall’Amministrazione finanziaria in relazione allaviolazione del principio di competenza; il fatto che il trasferimento dellaproprietà si era verificato nel 2013 non comportava alcuna conseguenza,in quanto esso è determinante, ai fini della competenza, solo se si verificasuccessivamente alla consegna o alla spedizione della merce che, nel casodi specie, era intervenuta nel 2014.Riteneva altresì fondato il rilievo relativo ai maggiori ricavi derivantidalla medesima vendita che avrebbe avuto ad oggetto una maggiorequantità di tabacco rispetto a quella formalmente indicata; osservava,invece, che le perdite non potevano essere considerate ai fini delladeterminazione dell’imposta sui redditi, in quanto la relativa domanda erastata proposta dalla società tardivamente, solo con le memorie illustrativeex art. 32 d. Lgs. n. 546 del 1992 depositate nel corso del giudizio diprimo grado.3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.Ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato i vizi di cuiagli artt. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 27, commi 1 e 2, d.L. 137 del2020.Ad avviso della ricorrente, sarebbe stato violato il diritto alcontradittorio in quanto, sebbene la stessa avesse chiesto, ai sensidell’art. 27 d.L. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020, la trattazionedella controversia con collegamento da remoto ovvero il suo rinvio e,nonostante si fosse collegata da remoto con le modalità indicate mediantel’avviso inviato dalla segreteria, non era stata ammessa alla discussione.La prova di tale circostanza sarebbe fornita dalla mancanza del verbale diudienza.1.2 Il motivo è fondato e deve essere accolto.Va innanzi tutto osservato che il riferimento contenuto nel motivo diricorso a diversi vizi tra quelli elencati nell’art. 360, comma 1°, c.p.c. nonne determina l’inammissibilità. Infatti, «il ricorso per cassazione articolatodella sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolarele doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamentecome se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente»(Cass. n. 11152/2025).Nel caso di specie è chiaro che la ricorrente lamenta un error inprocedendo riconducibile quindi all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c..1.3 Dalla consultazione del fascicolo telematico - trattandosi diviolazione di norma processuale è consentito a questa Corte l’esame deglirisulta che l’odierna ricorrente ha effettivamente chiesto, nel processo diNumero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026secondo grado, con istanza notificata alla controparte il 27/9/2021 edepositata in pari data, la trattazione della causa fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]con discussione orale mediante collegamento da remoto, ovvero, ove ciònon fosse possibile, il rinvio della trattazione.Nel fascicolo è presente l’avviso di trattazione mediante collegamentoda remoto datato 30/9/2021 (successivo a quelli del 27/7/2021 e del3/8/2021, aventi ad oggetto, rispettivamente, la trattazione in camera diconsiglio e “allo stato degli atti”).Manca, invece, il verbale di udienza, sicché deve ritenersi che non visia stata trattazione mediante collegamento da remoto. Nella sentenzaimpugnata, infine, nulla è indicato circa le modalità di trattazione, attesoche si legge soltanto che «all’udienza del 8.10.21 il Collegio decideva lacausa».Orbene deve osservarsi che l’istanza dell’odierna ricorrente era stataproposta nel rispetto sia del termine di dieci giorni liberi prima della datadi trattazione previsto dall’art. 33 d. Lgs. n. 546/1992, sia di quello di duegiorni liberi anteriori alla data della trattazione previsto dalla legislazioneemergenziale.Ed infatti, l’art. 27 del d.L. 137 del 2020 stabiliva che: «1. Fino al 31luglio 2021 [termine prorogato al 31/12/2021 dall’art. 6, comma 1°, d.l.105/2021 conv. in l. 126/2021], nel processo tributario, lo svolgimentodelle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio concollegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza,con decreto motivato del presidente della Commissione tributariaprovinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima delladata fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decretipossono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anchesolo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustiziatributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziariedisponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, laNumero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima dellatrattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto averbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipantie la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezionedei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento daremoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto siintendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, lecontroversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano indecisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insistaper la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre particostituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla datafissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti atutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibileprocedere mediante collegamento da remoto, si procede mediantetrattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorniprima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorniprima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibilegarantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, lacontroversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere latrattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazionescritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendonocomunque assunti presso la sede dell'ufficio».Alla luce della disciplina esposta, dunque, in caso di richiesta dellaparte, l’udienza doveva svolgersi mediante collegamento da remoto o,qualora ciò non fosse possibile, mediante trattazione scritta; non potevaperò procedersi senza alcuna forma di contraddittorio. Né può sostenersi,come fa l’Amministrazione, che l’istanza doveva essere presentata primadella comunicazione dell’udienza di trattazione, giacché la norma stabilisceNumero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026espressamente i termini che vengono computati proprio dalla data fissataper l’udienza.Nel caso di specie, invece, in considerazione della mancanza delverbale e del provvedimento di concessione dei termini per la trattazionescritta, deve ritenersi che la controversia sia stata trattata in camera diconsiglio, come riconosciuto dalla stessa controricorrente (cfr. pagina 12del controricorso) o “allo stato degli atti”, circostanza che determina lanullità della sentenza.1.4 Questa Corte ha infatti osservato, in un caso analogo a quello inesame che «La citata normativa emergenziale autorizza, in un contesto didivieti e limitazioni che non consentono l’udienza in presenza, losvolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa,in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano ilcollegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice efinalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo dagarantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si èintrodotto, quindi, un sistema di “congegni di sostituzione” (Cass. n.33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, inprima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento daremoto (primo comma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sullabase degli atti», (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte lapossibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non siapossibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che,secondo la norma emergenziale, è da considerarsi “equivalente”all’udienza, atteso che «le parti sono considerate presenti». Sebbene latrattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione inpubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenzeorganizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto(Cass. n. 6033 del 2023), la decisione del giudice di disporla deveesplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v.Numero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026Cass. n. 594 del 2024), perché la regola rimane quella dell’udienza (Cass.n. 33175 del 2021).4.4. [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato questa normativa: a frontedell’istanza con cui la parte insisteva per l’udienza di discussione, la CTR,senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remotoné del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non haconcesso neppure i termini per la trattazione scritta, eventualmenterinviando l’udienza a nuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causasulla base degli atti.4.5. Attesa l’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienzadi discussione e trattazione scritta, viene in evidenza la prevalentegiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenziosotributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che allapubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensidell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale chetravolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. n.19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678 del 2009; Cass.n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n. 10099 del 2001;Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001). In questo caso lalesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, perchénegandosi alla parte non solo l’udienza di discussione, in presenza o daremoto, ma anche la trattazione scritta si è impedito ogni contraddittorionella fase decisionale. Si osservi che a più riprese questa Corte harilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé ma con affermazionidi principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio,costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmentetutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, confacoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente lerispettive ragioni (v. Cass. n. 395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n.Numero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/20267701 del 2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018;Cass. n. 26480 del 2020)» (Cass. n. 20420/2024).Ne deriva la fondatezza della censura in argomento.2.1 Con il secondo motivo si deducono i vizi di cui all’art. 360, comma1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 109,commi 1° e 2°, d.P.R. 917/1986. Secondo la ricorrente, la CTR ha fondatola decisione in ordine alla circostanza che il ricavo di € 190.000 fosse dicompetenza del 2014 anziché del 2013 sulla “falsa convinzione” che lamerce, in data 14/2/2014, fosse ancora nella disponibilità della Tab TradeS.r.l., mentre la vendita, la spedizione e la consegna dei beni eraavvenuta a fine 2013; la tesi dell’ufficio si basava esclusivamente sulverbale di giacenza del 14/2/2014 che però riguardava l’acquirente e nonla ricorrente, mentre la CTR ha fatto riferimento a circostanze nonunivoche come le dichiarazioni e la lettera di disdetta della locazione.2.2 Con il terzo motivo di ricorso si denunciano i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degliartt. 24 e 58 d. Lgs. n. 546 del 1992. La contribuente si duole dellaritenuta inammissibilità per tardività della questione relativa alriconoscimento delle perdite conseguite l’anno precedente; la produzionedi nuovi documenti è infatti consentita in appello dall’art. 58 d. Lgs. n. 546del 1992 ed inoltre il modello IPEA reca una data posteriore a quella dellacostituzione in giudizio innanzi alla CTP.2.3 Con il quarto motivo di ricorso si denunciano i vizi di cui all’art.360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 42, comma 4°, d.P.R. 600 del 1973. La contribuente deduce cheaveva presentato, in data 10/6/2019, l’istanza cd. IPEA di cui dovevatenersi conto in quanto l’art. 42 d.P.R. 600 del 1973 non stabiliscel’inammissibilità della stessa se presentata oltre il termine per il ricorso.2.4 Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi di cui all’art. 360,comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 17488/2022Numero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 13698/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’art. 10 comma 1° L. n. 212/2000 in quanto l’Amministrazione, nonprendendo in considerazione le perdite non contestate, avrebbe violato ilprincipio di collaborazione e buona fede.I quattro motivi appena descritti restano assorbiti per effettodell’accoglimento del primo che determina la nullità della sentenzaimpugnata.3. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre restanoassorbiti i rimanenti quattro; la sentenza va quindi cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i rimanentiquattro; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/3/2026.Il PresidenteRoberto Succio