CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con decreto del 23 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare speciale proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la richiesta era manifestamente infondata in quanto la pena residua da scontare è superiore al limite previsto dagli artt. 47 e 47 ter ord. pen. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 47 -quinques ord. pen. evidenziando che il giudice è incorso in errore perché, diversamente come indicato, la richiesta non era stata proposta ai sensi degli artt. 47 e 47 -ter ma, invece, ai sensi dell'art. 47- quinques ord. pen. che prevede quale presupposto che il condannato abbia scontato almeno un terzo della pena, condizione che nel caso di specie si è verificata.3. In data 13 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), infatti, risulta che il ricorrente ha proposto l'istanza facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 47-quinques, comma 7, ord. pen. che, prevede quale presupposto l'avvenuta espiazione di un terzo della pena. Il provvedimento impugnato, che fa erroneamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen., deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania affinché si pronunci in merito all'istanza. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2