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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 1982

Cassazione n. 32202/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari per il tentato omicidio della ex compagna [OSCURATO:PERSONA], di essere autorizzato ad assentarsi quotidianamente dal dornicilio per svolgere attività lavorativa (di macellaio).

Il Tribunale ha rilevato che l'attività lavorativa richiesta comportava il contatto obbligato con armi da taglio, e che l'imputato era stato condannato. in passato per evasione, il che deponeva per la sua tendenza a non rispetcare le prescrizioni imposte.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta la illogicità manifesta della motivazione del Tribunale, in quanto il reato per cui vi era cautela era stato commesso con armi da fuoco, e non da taglio, e che la gravità del titolo di reato era irrilevante in quanto l'attività sarebbe stata comune svolta in luogo lontano dal domicilio della vittima, e che il pericolo di recidiva`crnesistente in quanto si era trattato di un reato dettato da ragioni passionali, e che non era stato tenuto conto dell'ammissione degli addebiti e dell'avvenuto risarcimento del danno.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il 30 maggio 2022 è pervenuta nota di conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il controllo che la corte di legittimità può effettuare sulla motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva, o che respinge l'istanza di revoca o di modifica delle prescrizioni, è limitato alla mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, cui consegua una motivazione meramente apparente, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Nel caso in esame, la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae a censure di questo tipo, in quanto si comprendono in modo agevole i due passaggi logici che hanno giustificato la decisione (l'attività di macellaio c:omporta il contatto obbligato con armi da taglio; la pregressa evasione di cui si è reso responsabile l'indagato comporta un giudizio di inaffidabilità sul rispetto delle prescrizioni; la conclusione obbligata del percorso logico è che permettere l'uso di armi da taglio ad una persona inaffidabile comporta il pericolo di reiterazione del reato).

Nessuno degli argomenti proposti in ricorso è in grado di scalfire questo ragionamento in sé molto logico: hion l'intervenuta ammissione degli addebiti e l'avvenuto risarcimento del danno, perché inconferenti con il percorso argomentativo esposto nella ordinanza impugnata; - sion l'essere avvenuto il reato per motivi passionali, che anzi è una ulteriore conferma che l'indagato è persona non in grado di controllare gli impulsi, e cui quindi è sconsigliato consentire l'utilizzo di armi da taglio; Non la circostanza che il lavoro che l'indagato chiede di svolgere non lo porterà a contatto con la ex compagna che non abita in prossimità della macelleria, perché in tema di esigenze cautelari il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403); -non la circostanza che il reato per cui vi era cautela era stato commesso con armi da fuoco, e non da taglio, per lo stesso motivo appena esposto che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato,, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 e Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv, 282991, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza).

Il Tribunale ha dato conto in modo corretto degli elementi da cui ha individuato nel caso in esame la continuità del "periculum libertatis" nell'ammettere l'indagato al lavoro richiesto, ed il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1982 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari per il tentato omicidio della ex compagna [OSCURATO:PERSONA], di essere autorizzato ad assentarsi quotidianamente dal dornicilio per svolgere attività lavorativa (di macellaio). Il Tribunale ha rilevato che l'attività lavorativa richiesta comportava il contatto obbligato con armi da taglio, e che l'imputato era stato condannato. in passato per evasione, il che deponeva per la sua tendenza a non rispetcare le prescrizioni imposte. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che lamenta la illogicità manifesta della motivazione del Tribunale, in quanto il reato per cui vi era cautela era stato commesso con armi da fuoco, e non da taglio, e che la gravità del titolo di reato era irrilevante in quanto l'attività sarebbe stata comune svolta in luogo lontano dal domicilio della vittima, e che il pericolo di recidiva`crnesistente in quanto si era trattato di un reato dettato da ragioni passionali, e che non era stato tenuto conto dell'ammissione degli addebiti e dell'avvenuto risarcimento del danno. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il 30 maggio 2022 è pervenuta nota di conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il controllo che la corte di legittimità può effettuare sulla motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva, o che respinge l'istanza di revoca o di modifica delle prescrizioni, è limitato alla mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, cui consegua una motivazione meramente apparente, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Nel caso in esame, la motivazione della ordinanza impugnata si sottrae a censure di questo tipo, in quanto si comprendono in modo agevole i due passaggi logici che hanno giustificato la decisione (l'attività di macellaio c:omporta il contatto obbligato con armi da taglio; la pregressa evasione di cui si è reso responsabile l'indagato comporta un giudizio di inaffidabilità sul rispetto delle prescrizioni; la conclusione obbligata del percorso logico è che permettere l'uso di armi da taglio ad una persona inaffidabile comporta il pericolo di reiterazione del reato). Nessuno degli argomenti proposti in ricorso è in grado di scalfire questo ragionamento in sé molto logico: hion l'intervenuta ammissione degli addebiti e l'avvenuto risarcimento del danno, perché inconferenti con il percorso argomentativo esposto nella ordinanza impugnata; - sion l'essere avvenuto il reato per motivi passionali, che anzi è una ulteriore conferma che l'indagato è persona non in grado di controllare gli impulsi, e cui quindi è sconsigliato consentire l'utilizzo di armi da taglio; Non la circostanza che il lavoro che l'indagato chiede di svolgere non lo porterà a contatto con la ex compagna che non abita in prossimità della macelleria, perché in tema di esigenze cautelari il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403); -non la circostanza che il reato per cui vi era cautela era stato commesso con armi da fuoco, e non da taglio, per lo stesso motivo appena esposto che l'oggetto del "periculunn" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione. In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato,, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in senso sostanzialmente conforme Sez. 3, Sentenza n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 e Sez. 5, Sentenza n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv, 282991, secondo cui "in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza). Il Tribunale ha dato conto in modo corretto degli elementi da cui ha individuato nel caso in esame la continuità del "periculum libertatis" nell'ammettere l'indagato al lavoro richiesto, ed il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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