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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10996/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 5.10.2018, il GUP del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili, in concorso tra loro (e con altri per i quali si era proceduto separatamente) dei fatti di estorsione consumata e tentata di cui al capo 1) della imputazione e, perciò, esclusa la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991, contestata sotto il profilo del metodo, e riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; il GUP aveva applicato al Santini la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e lo aveva assolto, unitamente al Pizzimenti, per i fatti di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste;

2. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 illogicità e carenza della parte motiva della sentenza sull'analisi della condotta del reato di estorsione ascritto all'imputato: rilevano che il Santini, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito di aver conosciuto il Caminiti ed il Malara al mercato ortofrutticolo dove costoro, oltre a svolgere l'attività di procacciatori di affari, gli avevano detto di avere una agenzia di recupero crediti e che, in effetti, tra il ricorrente ed il Malara era stato concluso un contratto prodotto alla Corte di Appello ed allegato al ricorso e di cui ha riferito lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; sottolineano che questo dato è rimasto inesplorato dalla Corte che non ha considerato la illogicità dell'esistenza di un mandato estorsivo conferito per iscritto; segnalano che né i Baccini né il Cuomo hanno mai riferito di minacce profferite da parte del Caminiti e del Malara; segnalano che la Corte di Appello ha ritenuto di superare le obiezioni difensive circa la impossibilità, date le premesse, di ascrivere al Santini la consapevolezza del carattere estorsivo delle richieste formulate dal Caminiti e dal Malara, richiamando (e riportando) il testo della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui integrale lettura restituisce tuttavia un dato esattamente opposto alle implicazioni che ne hanno tratte i giudici di secondo grado; osservano che analogamente può dirsi con riguardo alla conversazione intercorsa tra il Potenza ed il Santini in data 8.4.2016 pure richiamata dalla Corte territoriale e la cui integrale lettura dimostra, al contrario, la mancata consapevolezza, da parte del ricorrente, della personalità del Caminiti e del Malara su cui, invero, non è dirimente nemmeno la conversazione riportata a pag. 34 della sentenza; richiamano, invece, la captazione del 7.2.2017 all'interno della autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e richiamano, inoltre, le decisioni del TdL che aveva ritenuto non dimostrata la consapevolezza, in capo al Santini, del modo di operare del Caminiti e del Malara affermando, anzi, che vi erano elementi per ritenere che quanto da costoro riscosso non gli era stato nemmeno consegnato, circostanza questa di cui la stessa Corte di Appello fornisce prova riportando varie intercettazioni univocamente deponenti in tal senso come in tal senso milita il fatto che i pagamenti su Postapay erano stati effettuati in favore di costoro e non già del Santini; 2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod. pen.: 2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e, in particolare, mancata derubricazione del fatto nella ipotesi di esercizio privato delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.: 2.3.1 richiama l'ordinanza con cui la II Sezione Penale di questa Corte aveva rimesso alle SS.UU. la questione del criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello ragion fattasi oltre che della natura di quest'ultimo come reato proprio o esclusivo riportando in sintesi il contenuto del provvedimento e, quindi, la sentenza che aveva affrontato e risolto entrambe le questioni in termini rispetto ai quali segnala che la soluzione della Corte territoriale è evidentemente errata in diritto avendo dato rilievo alla circostanza, ritenuta invece non decisiva, del ricorso del creditore all'operato di terzi estranei al rapporto contrattuale; sottolineano, per altro verso, come la stessa Corte di Appello abbia mostrato di ritenere non decisiva la circostanza che il Santini avesse preteso di veder soddisfatto il proprio credito fuori della procedura fallimentare; 2.4 erronea applicazione della legge penale sostanziale per errata applicazione degli artt. 110 e ssgg. cod. pen. e carenza di motivazione sul punto: segnalano come, in via generale, la circostanza che taluno abbia tratto vantaggio dalla condotta delittuosa tenuta da altri non implica, automaticamente, la sua responsabilità concorsuale laddove non sia invece dimostrato un suo apporto causalmente efficiente; 2.5 violazione della norma processuale di cui all'art. 522 comma 2 cod. proc. pen.: evidenziano la erroneità della decisione qui impugnata per aver respinto l'eccezione formulata dalla difesa in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 cod. pen. ritenuta dal GUP ma non oggetto di contestazione; sottolineano come, laddove fosse stata ravvisata una aggravante non contestata, il GUP avrebbe dovuto restituire gli atti al PM ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. considerando la stretta correlazione tra sentenza ed imputazione che caratterizza, in particolare, il giudizio abbreviato non condizionato; 2.6 erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 629 e 628 n. 1 cod. pen.: richiamano le SS.UU.

"Alberti" in materia di aggravante delle "più persone riunite" in cui la Corte ha aderito alla tesi "oggettiva" della necessaria compresenza, sul posto, di almeno due persone al momento della commissione del fatto di cui il terzo estraneo deve essere necessariamente a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato, con [OSCURATO:PERSONA], a rispondere (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di fatti di estorsione e di tentata estorsione perché, in diverse occasioni, "con implicite minacce di grandi danni alle persone ed ai beni, prospettante alle vittime convincendole, con parole ed atteggiamenti, di avere di fronte pericolosi 'ndranghetisti calabresi ..." avrebbero costretto "... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori di [OSCURATO:PERSONA] per forniture di prodotti ortofrutticoli alla loro fallita [OSCURATO:SOCIETA], a pagare a più riprese la complessiva somma di Euro 50.000 e compiuto atti idonei nei confronti del socio dei Baccini nella fallita [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere il pagamento di altre somme per giungere a quella complessiva di 70.000 Euro a parziale soddisfazione del credito di 232.000".

Le condotte minatorie erano state dettagliatamente descritte nella imputazione dove era stato precisato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingaggiato il Caminiti ed il Malara; che, dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato un incontro tra costoro ed i Baccini avvertendo questi ultimi della pericolosità dei primi; che il Caminiti ed il Malara avrebbero inviato anche altri soggetti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da dimostrare ai Baccini che alle loro spalle vi era un gruppo pronto ad intervenire e, il Caminiti, facendo anzi presente che il Malara era stato tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.; che il Pizzimenti si era presentato al mercato ortofrutticolo di Firenze per conto del Caminiti ed aveva incassato la somma di Euro 1.000; che [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA] per creare le condizioni di un incontro con Caminiti.

2. Il Tribunale aveva riconosciuto il Santini responsabile del delitto a lui ascritto e, esclusa la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991, contestata sotto il profilo del metodo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale.

Il primo giudice aveva ripercorso l'indagine che aveva avuto come obiettivo iniziale il Caminiti indagato per fatti di riciclaggio e che aveva svelato i contatti intercorsi tra costui ed i fratelli Baccini, titolari della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita ed esposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che, nonostante la procedura concorsuale aperta, aveva incaricato lo stesso Caminiti e [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il credito ammontante a 232.000 Euro per il quale si era insinuata al passivo.

Dalla sentenza di primo grado si apprende che nel corso delle indagini erano stati sentiti i fratelli Baccini e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, circa due anni e mezzo prima, si erano presentati da lui Caminiti e Malara reclamando il credito della [OSCURATO:SOCIETA] e, alla sua osservazione che vi era in atto una procedura fallimentare, avevano replicato che non gliene "fregava" nulla; il Baccini aveva segnalato che l'incontro era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva fatto presente che c'erano due persone che volevano parlargli e che si trattava di persone con cui "era meglio mettersi d'accordo" per cui, in definitiva, era meglio pagare; il Baccini aveva riferito ancora che il Caminiti, qualche tempo dopo, gli aveva detto che Malara era stato arrestato ed era in carcere perché accusato di far parte di un sodalizio di stampo mafioso; aveva inoltre fatto presente di aver versato nelle mani dei due circa 53.000 Euro mentre ulteriori 1.000 Euro li aveva consegnati a Pizzimenti che un una occasione si era presentato da solo. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato le dichiarazioni del fratello Andrea precisando che il Caminiti ed il Malara avevano affermato che con alcuni imprenditori erano state usate maniere "meno gentili" e che "c'erano persone in Calabria a cui dovevano rendere conto".

Il GUP aveva richiamato, inoltre, le conversazioni telefoniche ed ambientali da cui erano emersi i contatti tra il Santini ed il Caminiti e le sollecitazioni di questi al Baccini.

La sentenza di primo grado aveva riportato, inoltre, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo aveva manifestato il timore indottogli dai suoi interlocutori e che lo aveva portato a pagare senza stare a discutere.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito delle richieste di cui gli aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] e delle minacce subite aggiungendo che il Caminiti sapeva molte cose della sua famiglia e, addirittura, delle frequentazioni scolastiche dei figli.

Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, il GUP aveva fatto leva sulla ricostruzione del delitto di ragion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen., in termini di "reato proprio di mano propria" e, perciò, a suo avviso certamente non configurabile nel caso di specie in cui il Santini, pur titolare di un credito, ne aveva preteso l'adempimento tramite terze persone e con mezzi e modalità minacciose.

3. La difesa del Santini aveva articolato vari motivi di censura contestando, in fatto, la impossibilità di "riferire" all'odierno ricorrente le condotte minatorie del Caminiti e del Malara; la erroneità della ricostruzione del fatto in termini di estorsione; la violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza con specifico riguardo alla aggravante ritenuta sul delitto di estorsione; il mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche.

4. Ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia fornito una risposta appagante alle questioni sollevate dalla difesa che ha affrontato e risolto con argomentazioni esaustive in punto di fatto e, complessivamente, corrette in diritto.

Sotto il profilo fattuale, infatti, la Corte di Appello ha fatto presente che gli elementi acquisiti avevano dato conto delle modalità minatorie con cui il Caminiti aveva avanzato le sue richieste ai Baccini che, infatti, avevano ceduto e, intimoriti, avevano pagato (cfr., pag. 34 della sentenza in verifica in cui era stata richiamata la conversazione del 6.7.22016 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quando il primo aveva confidato al secondo che si è "cagato sotto" nonché la conversazione del 16.8.2016 in cui i due commentano il fatto che il Malara aveva avuto un "problemino" di associazione a delinquere di stampo mafioso).

Per altro verso, i giudici di secondo grado hanno congruamente motivato in ordine alla consapevolezza, in capo al Santini, dei "modi" dei suoi emissari cui il ricorrente non poteva perciò dichiararsi estraneo o ignaro: hanno sottolineato, infatti, che il Santini aveva incaricato di procedere al recupero del credito della [OSCURATO:SOCIETA] sia il gruppo di Caminiti che quello del Potenza (entrambi separatamente giudicati) tra cui, peraltro, erano sorte questioni (cfr., la telefonata tra Caminiti e Potenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] riportata alle pagg. 22-23 e quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsa tra il Baccini ed il Potenza i quali parlano di [OSCURATO:PERSONA] il quale "pur di portare i soldi a casa parla con me e con '[OSCURATO:PERSONA] emblematica, nella ricostruzione della Corte territoriale, era la conversazione telefonica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal cui contenuto si è ritenuto trapelasse la consapevolezza, da parte del ricorrente, di aver affidato l'incarico a due gruppi legati alla criminalità tant'è che alla sua proposta di un incontro risolutivo il Potenza era stato costretto a rammentargli che la "famiglia" gli faceva problemi ad incontrarsi con Caminiti insistendo, quindi, nel non voler avere nulla a che fare con quest'ultimo con cui il Santini che avrebbe dovuto "arrangiarsi" da solo dal momento che egli non poteva avere contatti con quella "famiglia" perché altrimenti "viene meno il patto che ho giù" (cfr., pag. 28 della sentenza impugnata).

In definitiva, assolutamente lineare e correttamente fondata sulle premesse fattuali è la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello nell'affermare che "Santini è quindi perfettamente a conoscenza di aver incaricato esattori che si avvalgono di 'famiglie' (non certo anagrafiche ...) che quindi hanno tecniche persuasive ed intimidatorie che normalmente non hanno bisogno di scadere in atti di violenza a meno che la situazione non lo richieda, come emerge nella conversazione telefonata n. 6693 del 19.3.2016 nella quale il Caminiti, parlando con il Santini a proposito del [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva '... io gli dico che fino ad ora ho dovuto fare il bravo, ora non possiamo più' ..." (cfr., pag. 30 della sentenza).

I giudici di merito hanno richiamato anche la conversazione n. 10577 del 19.5.2016 sostenendo che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non prova la estraneità del Santini ma, al contrario, il suo pieno coinvolgimento nelle richieste del Caminiti cui aveva dato un mandato "pieno" consapevole dei metodi che questi e la sua "famiglia" avrebbero utilizzato non rilevando che il Caminiti non gli avesse riversato le somme riscosse trattandosi di inadempimento di intese ancorché criminali.

I rilievi operati sul tenore ed il "senso" di queste conversazioni non possono d'altra parte trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea ed altri, Rv. 268389; Sez. 3, Sentenza n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Ed ancora, la Corte ha spiegato che l'esigenza ravvisata dal Santini di affiancare al Caminiti anche il Malara era particolarmente significativa del fatto che la attività di riscossione non abbisognava di particolari competenze men che meno legali ma, in definitiva, si fondava sulla capacità persuasiva legata al fatto di avere alle spalle una qualche organizzazione criminale o familiare "... adatta a porre in essere l'attività necessaria a far sì che un imprenditore, che avrebbe dovuto pagare in moneta fallimentare, si determinasse ad effettuare dei pagamenti non dovuti" (cfr., ivi, ancora, pag. 33).

Quanto all'argomento difensivo fondato sul contenuto della decisione del TdL (cfr., pag. 7 della ordinanza del 30.11.2017, allegata al ricorso), è sufficiente rilevare come i giudici della cautela avessero sollevato un dubbio non già sulla consapevolezza, da parte del Santini, delle minacce usate dai suoi incaricati ma, piuttosto, dell'utilizzo, da parte di costoro, di un metodo "mafioso" che, infatti, anche all'esito del giudizio di merito ha condotto alla esclusione della relativa aggravante.

Tanto premesso in punto di ricostruzione in fatto, rileva il collegio la sostanziale e complessiva correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dai giudici di appello ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con i principi da ultimo affermati dalle SS.UU.

"Filardo" (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) che, dirimendo il contrasto circa il criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello di "ragion fattasi", ha sottolineato che "... ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)".

Le SS.UU.

"Filardo" hanno fatto presente, inoltre, che "... per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651)".

Condividendo e richiamando l'orientamento già invalso nella giurisprudenza ella Corte, le SS.UU., premettendo che il reato di "ragion fattasi" ha natura di reato proprio "non esclusivo" e che si differenzia da quello di estorsione per l'elemento psicologico, hanno concluso nel senso che "... ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio" e "... ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni".

Le SS.UU. hanno quindi ribadito "... che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117)".

Da ultimo, hanno confermato quanto già più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui "... è ... configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)".

Ebbene, alla luce di queste coordinate, è possibile apprezzare la sostanziale e complessiva correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello fiorentina che, pur dopo aver ribadito la (superata) nozione del delitto di ragion fattasi come "reato proprio e di mano propria" (cfr., pag. 22 della sentenza), ha tuttavia - e con argomentazione del tutto autosufficiente - spiegato che "... il Santini ... non solo sta chiedendo a degli imprenditori dei denari che normalmente avrebbero pagato unicamente con moneta fallimentare, ma che lo fa attraverso metodi illegali ..." (cfr., pag. 25 della sentenza impugnata argomentando sulla sequela di atti intimidatori che aveva finito con il creare una situazione di soggezione in forza del quale le persone offese si erano determinate a pagare nelle mani dei due emissari del Santini in quanto "i fratelli Baccini, e per loro la [OSCURATO:SOCIETA], che era fallita, avevano diritto a pagare i creditori con moneta fallimentare" ed "erano stati invece costretti ad effettuare pagamenti non dovuti e per di più con il loro patrimonio personale" pur non essendo debitori personali (cfr., in questi termini, pag. 36 della sentenza impugnata).

Hanno sottolineato che "tale dato induce a ritenere ... ancor più rafforzato l'elemento della illiceità della richiesta del Santini atteso che egli non era creditore del Baccini ma della [OSCURATO:SOCIETA]" sicché "il Santini non avrebbe potuto mai agire legalmente nei confronti delle persone offese aggredendo i loro patrimoni personali perché non erano loro debitrici sicché, anche per tale verso, il delitto di estorsione risulta vieppiù esistente" (cfr., ivi, pag. 37).

5. Il quinto motivo del ricorso è, a sua volta, infondato avendo la Corte di Appello (cfr., pag. 37 della sentenza) richiamato la imputazione nella parte in cui descrive la condotta tenuta dal Caminiti unitamente al Malara e, dunque, il presupposto fattuale della ritenuta aggravante delle "più persone riunite".

È vero che, in una prima parte, la motivazione dei giudici fiorentini desta qualche perplessità laddove hanno fatto presente che "... la sentenza di condanna, riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizioni ..." e che, tuttavia, "... il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto" (cfr., ivi); è pur vero che, subito dopo, la Corte ha sostenuto che "... risulta contestato che le minacce alle persone offese siano state fatte anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assieme ..." ed ha richiamato la parte della imputazione in cui, in fatto, tale circostanza era stata effettivamente contestata (cfr., ivi, pag. 38) risultando, come è noto, irrilevante il mancato richiamo alla disposizione normativa di riferimento (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279090; Sez. 1 - , Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276602).

Altrettanto corretta è la considerazione della Corte di Appello (cfr., pagg. 39-40 della sentenza) sulla comunicabilità della aggravante atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro ed altri, Rv. 259987, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva; conf., anche, Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino ed altro, Rv. 273521).

La Corte di Appello ha motivato, peraltro, anche sulle ragioni per le quali il Santini non poteva ignorare che dai Baccini avrebbero effettivamente potuto presentarsi più persone dal momento che aveva incaricato della riscossione del credito almeno due gruppi di persone appartenenti a "famiglie" legate alla criminalità organizzata.

6. Ha infine motivato sulle ragioni per le quali le attenuanti generiche, riconosciute per il sia pur parziale risarcimento, non potevano comunque essere giudicate prevalenti sulla aggravante alla luce della gravità oggettiva del fatto (ed anche della personalità del Santini che si era rivolto a "esattori" anche per altri suoi debitori) essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.6.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 5.10.2018, il GUP del capoluogo toscano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili, in concorso tra loro (e con altri per i quali si era proceduto separatamente) dei fatti di estorsione consumata e tentata di cui al capo 1) della imputazione e, perciò, esclusa la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991, contestata sotto il profilo del metodo, e riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; il GUP aveva applicato al Santini la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e lo aveva assolto, unitamente al Pizzimenti, per i fatti di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste; 2. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 illogicità e carenza della parte motiva della sentenza sull'analisi della condotta del reato di estorsione ascritto all'imputato: rilevano che il Santini, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito di aver conosciuto il Caminiti ed il Malara al mercato ortofrutticolo dove costoro, oltre a svolgere l'attività di procacciatori di affari, gli avevano detto di avere una agenzia di recupero crediti e che, in effetti, tra il ricorrente ed il Malara era stato concluso un contratto prodotto alla Corte di Appello ed allegato al ricorso e di cui ha riferito lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; sottolineano che questo dato è rimasto inesplorato dalla Corte che non ha considerato la illogicità dell'esistenza di un mandato estorsivo conferito per iscritto; segnalano che né i Baccini né il Cuomo hanno mai riferito di minacce profferite da parte del Caminiti e del Malara; segnalano che la Corte di Appello ha ritenuto di superare le obiezioni difensive circa la impossibilità, date le premesse, di ascrivere al Santini la consapevolezza del carattere estorsivo delle richieste formulate dal Caminiti e dal Malara, richiamando (e riportando) il testo della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la cui integrale lettura restituisce tuttavia un dato esattamente opposto alle implicazioni che ne hanno tratte i giudici di secondo grado; osservano che analogamente può dirsi con riguardo alla conversazione intercorsa tra il Potenza ed il Santini in data 8.4.2016 pure richiamata dalla Corte territoriale e la cui integrale lettura dimostra, al contrario, la mancata consapevolezza, da parte del ricorrente, della personalità del Caminiti e del Malara su cui, invero, non è dirimente nemmeno la conversazione riportata a pag. 34 della sentenza; richiamano, invece, la captazione del 7.2.2017 all'interno della autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e richiamano, inoltre, le decisioni del TdL che aveva ritenuto non dimostrata la consapevolezza, in capo al Santini, del modo di operare del Caminiti e del Malara affermando, anzi, che vi erano elementi per ritenere che quanto da costoro riscosso non gli era stato nemmeno consegnato, circostanza questa di cui la stessa Corte di Appello fornisce prova riportando varie intercettazioni univocamente deponenti in tal senso come in tal senso milita il fatto che i pagamenti su Postapay erano stati effettuati in favore di costoro e non già del Santini; 2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 629 cod. pen.: 2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e, in particolare, mancata derubricazione del fatto nella ipotesi di esercizio privato delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.: 2.3.1 richiama l'ordinanza con cui la II Sezione Penale di questa Corte aveva rimesso alle SS.UU. la questione del criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello ragion fattasi oltre che della natura di quest'ultimo come reato proprio o esclusivo riportando in sintesi il contenuto del provvedimento e, quindi, la sentenza che aveva affrontato e risolto entrambe le questioni in termini rispetto ai quali segnala che la soluzione della Corte territoriale è evidentemente errata in diritto avendo dato rilievo alla circostanza, ritenuta invece non decisiva, del ricorso del creditore all'operato di terzi estranei al rapporto contrattuale; sottolineano, per altro verso, come la stessa Corte di Appello abbia mostrato di ritenere non decisiva la circostanza che il Santini avesse preteso di veder soddisfatto il proprio credito fuori della procedura fallimentare; 2.4 erronea applicazione della legge penale sostanziale per errata applicazione degli artt. 110 e ssgg. cod. pen. e carenza di motivazione sul punto: segnalano come, in via generale, la circostanza che taluno abbia tratto vantaggio dalla condotta delittuosa tenuta da altri non implica, automaticamente, la sua responsabilità concorsuale laddove non sia invece dimostrato un suo apporto causalmente efficiente; 2.5 violazione della norma processuale di cui all'art. 522 comma 2 cod. proc. pen.: evidenziano la erroneità della decisione qui impugnata per aver respinto l'eccezione formulata dalla difesa in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 cod. pen. ritenuta dal GUP ma non oggetto di contestazione; sottolineano come, laddove fosse stata ravvisata una aggravante non contestata, il GUP avrebbe dovuto restituire gli atti al PM ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen. considerando la stretta correlazione tra sentenza ed imputazione che caratterizza, in particolare, il giudizio abbreviato non condizionato; 2.6 erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 629 e 628 n. 1 cod. pen.: richiamano le SS.UU. "Alberti" in materia di aggravante delle "più persone riunite" in cui la Corte ha aderito alla tesi "oggettiva" della necessaria compresenza, sul posto, di almeno due persone al momento della commissione del fatto di cui il terzo estraneo deve essere necessariamente a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato, con [OSCURATO:PERSONA], a rispondere (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di fatti di estorsione e di tentata estorsione perché, in diverse occasioni, "con implicite minacce di grandi danni alle persone ed ai beni, prospettante alle vittime convincendole, con parole ed atteggiamenti, di avere di fronte pericolosi 'ndranghetisti calabresi ..." avrebbero costretto "... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori di [OSCURATO:PERSONA] per forniture di prodotti ortofrutticoli alla loro fallita [OSCURATO:SOCIETA], a pagare a più riprese la complessiva somma di Euro 50.000 e compiuto atti idonei nei confronti del socio dei Baccini nella fallita [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], ad ottenere il pagamento di altre somme per giungere a quella complessiva di 70.000 Euro a parziale soddisfazione del credito di 232.000". Le condotte minatorie erano state dettagliatamente descritte nella imputazione dove era stato precisato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingaggiato il Caminiti ed il Malara; che, dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] aveva concordato un incontro tra costoro ed i Baccini avvertendo questi ultimi della pericolosità dei primi; che il Caminiti ed il Malara avrebbero inviato anche altri soggetti come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da dimostrare ai Baccini che alle loro spalle vi era un gruppo pronto ad intervenire e, il Caminiti, facendo anzi presente che il Malara era stato tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.; che il Pizzimenti si era presentato al mercato ortofrutticolo di Firenze per conto del Caminiti ed aveva incassato la somma di Euro 1.000; che [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato a [OSCURATO:PERSONA] per creare le condizioni di un incontro con Caminiti. 2. Il Tribunale aveva riconosciuto il Santini responsabile del delitto a lui ascritto e, esclusa la aggravante di cui all'art. 7 del DL 152 del 1991, contestata sotto il profilo del metodo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale. Il primo giudice aveva ripercorso l'indagine che aveva avuto come obiettivo iniziale il Caminiti indagato per fatti di riciclaggio e che aveva svelato i contatti intercorsi tra costui ed i fratelli Baccini, titolari della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita ed esposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] che, nonostante la procedura concorsuale aperta, aveva incaricato lo stesso Caminiti e [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il credito ammontante a 232.000 Euro per il quale si era insinuata al passivo. Dalla sentenza di primo grado si apprende che nel corso delle indagini erano stati sentiti i fratelli Baccini e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, circa due anni e mezzo prima, si erano presentati da lui Caminiti e Malara reclamando il credito della [OSCURATO:SOCIETA] e, alla sua osservazione che vi era in atto una procedura fallimentare, avevano replicato che non gliene "fregava" nulla; il Baccini aveva segnalato che l'incontro era stato organizzato da [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva fatto presente che c'erano due persone che volevano parlargli e che si trattava di persone con cui "era meglio mettersi d'accordo" per cui, in definitiva, era meglio pagare; il Baccini aveva riferito ancora che il Caminiti, qualche tempo dopo, gli aveva detto che Malara era stato arrestato ed era in carcere perché accusato di far parte di un sodalizio di stampo mafioso; aveva inoltre fatto presente di aver versato nelle mani dei due circa 53.000 Euro mentre ulteriori 1.000 Euro li aveva consegnati a Pizzimenti che un una occasione si era presentato da solo. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato le dichiarazioni del fratello Andrea precisando che il Caminiti ed il Malara avevano affermato che con alcuni imprenditori erano state usate maniere "meno gentili" e che "c'erano persone in Calabria a cui dovevano rendere conto". Il GUP aveva richiamato, inoltre, le conversazioni telefoniche ed ambientali da cui erano emersi i contatti tra il Santini ed il Caminiti e le sollecitazioni di questi al Baccini. La sentenza di primo grado aveva riportato, inoltre, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo aveva manifestato il timore indottogli dai suoi interlocutori e che lo aveva portato a pagare senza stare a discutere. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito delle richieste di cui gli aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] e delle minacce subite aggiungendo che il Caminiti sapeva molte cose della sua famiglia e, addirittura, delle frequentazioni scolastiche dei figli. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, il GUP aveva fatto leva sulla ricostruzione del delitto di ragion fattasi, di cui all'art. 393 cod. pen., in termini di "reato proprio di mano propria" e, perciò, a suo avviso certamente non configurabile nel caso di specie in cui il Santini, pur titolare di un credito, ne aveva preteso l'adempimento tramite terze persone e con mezzi e modalità minacciose. 3. La difesa del Santini aveva articolato vari motivi di censura contestando, in fatto, la impossibilità di "riferire" all'odierno ricorrente le condotte minatorie del Caminiti e del Malara; la erroneità della ricostruzione del fatto in termini di estorsione; la violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza con specifico riguardo alla aggravante ritenuta sul delitto di estorsione; il mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche. 4. Ritiene il collegio che la Corte di Appello abbia fornito una risposta appagante alle questioni sollevate dalla difesa che ha affrontato e risolto con argomentazioni esaustive in punto di fatto e, complessivamente, corrette in diritto. Sotto il profilo fattuale, infatti, la Corte di Appello ha fatto presente che gli elementi acquisiti avevano dato conto delle modalità minatorie con cui il Caminiti aveva avanzato le sue richieste ai Baccini che, infatti, avevano ceduto e, intimoriti, avevano pagato (cfr., pag. 34 della sentenza in verifica in cui era stata richiamata la conversazione del 6.7.22016 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] quando il primo aveva confidato al secondo che si è "cagato sotto" nonché la conversazione del 16.8.2016 in cui i due commentano il fatto che il Malara aveva avuto un "problemino" di associazione a delinquere di stampo mafioso). Per altro verso, i giudici di secondo grado hanno congruamente motivato in ordine alla consapevolezza, in capo al Santini, dei "modi" dei suoi emissari cui il ricorrente non poteva perciò dichiararsi estraneo o ignaro: hanno sottolineato, infatti, che il Santini aveva incaricato di procedere al recupero del credito della [OSCURATO:SOCIETA] sia il gruppo di Caminiti che quello del Potenza (entrambi separatamente giudicati) tra cui, peraltro, erano sorte questioni (cfr., la telefonata tra Caminiti e Potenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] riportata alle pagg. 22-23 e quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercorsa tra il Baccini ed il Potenza i quali parlano di [OSCURATO:PERSONA] il quale "pur di portare i soldi a casa parla con me e con '[OSCURATO:PERSONA] emblematica, nella ricostruzione della Corte territoriale, era la conversazione telefonica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal cui contenuto si è ritenuto trapelasse la consapevolezza, da parte del ricorrente, di aver affidato l'incarico a due gruppi legati alla criminalità tant'è che alla sua proposta di un incontro risolutivo il Potenza era stato costretto a rammentargli che la "famiglia" gli faceva problemi ad incontrarsi con Caminiti insistendo, quindi, nel non voler avere nulla a che fare con quest'ultimo con cui il Santini che avrebbe dovuto "arrangiarsi" da solo dal momento che egli non poteva avere contatti con quella "famiglia" perché altrimenti "viene meno il patto che ho giù" (cfr., pag. 28 della sentenza impugnata). In definitiva, assolutamente lineare e correttamente fondata sulle premesse fattuali è la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello nell'affermare che "Santini è quindi perfettamente a conoscenza di aver incaricato esattori che si avvalgono di 'famiglie' (non certo anagrafiche ...) che quindi hanno tecniche persuasive ed intimidatorie che normalmente non hanno bisogno di scadere in atti di violenza a meno che la situazione non lo richieda, come emerge nella conversazione telefonata n. 6693 del 19.3.2016 nella quale il Caminiti, parlando con il Santini a proposito del [OSCURATO:PERSONA], gli riferiva '... io gli dico che fino ad ora ho dovuto fare il bravo, ora non possiamo più' ..." (cfr., pag. 30 della sentenza). I giudici di merito hanno richiamato anche la conversazione n. 10577 del 19.5.2016 sostenendo che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non prova la estraneità del Santini ma, al contrario, il suo pieno coinvolgimento nelle richieste del Caminiti cui aveva dato un mandato "pieno" consapevole dei metodi che questi e la sua "famiglia" avrebbero utilizzato non rilevando che il Caminiti non gli avesse riversato le somme riscosse trattandosi di inadempimento di intese ancorché criminali. I rilievi operati sul tenore ed il "senso" di queste conversazioni non possono d'altra parte trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea ed altri, Rv. 268389; Sez. 3, Sentenza n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Ed ancora, la Corte ha spiegato che l'esigenza ravvisata dal Santini di affiancare al Caminiti anche il Malara era particolarmente significativa del fatto che la attività di riscossione non abbisognava di particolari competenze men che meno legali ma, in definitiva, si fondava sulla capacità persuasiva legata al fatto di avere alle spalle una qualche organizzazione criminale o familiare "... adatta a porre in essere l'attività necessaria a far sì che un imprenditore, che avrebbe dovuto pagare in moneta fallimentare, si determinasse ad effettuare dei pagamenti non dovuti" (cfr., ivi, ancora, pag. 33). Quanto all'argomento difensivo fondato sul contenuto della decisione del TdL (cfr., pag. 7 della ordinanza del 30.11.2017, allegata al ricorso), è sufficiente rilevare come i giudici della cautela avessero sollevato un dubbio non già sulla consapevolezza, da parte del Santini, delle minacce usate dai suoi incaricati ma, piuttosto, dell'utilizzo, da parte di costoro, di un metodo "mafioso" che, infatti, anche all'esito del giudizio di merito ha condotto alla esclusione della relativa aggravante. Tanto premesso in punto di ricostruzione in fatto, rileva il collegio la sostanziale e complessiva correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dai giudici di appello ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con i principi da ultimo affermati dalle SS.UU. "Filardo" (cfr., Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) che, dirimendo il contrasto circa il criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello di "ragion fattasi", ha sottolineato che "... ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)". Le SS.UU. "Filardo" hanno fatto presente, inoltre, che "... per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651)". Condividendo e richiamando l'orientamento già invalso nella giurisprudenza ella Corte, le SS.UU., premettendo che il reato di "ragion fattasi" ha natura di reato proprio "non esclusivo" e che si differenzia da quello di estorsione per l'elemento psicologico, hanno concluso nel senso che "... ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio" e "... ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Le SS.UU. hanno quindi ribadito "... che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117)". Da ultimo, hanno confermato quanto già più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui "... è ... configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)". Ebbene, alla luce di queste coordinate, è possibile apprezzare la sostanziale e complessiva correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello fiorentina che, pur dopo aver ribadito la (superata) nozione del delitto di ragion fattasi come "reato proprio e di mano propria" (cfr., pag. 22 della sentenza), ha tuttavia - e con argomentazione del tutto autosufficiente - spiegato che "... il Santini ... non solo sta chiedendo a degli imprenditori dei denari che normalmente avrebbero pagato unicamente con moneta fallimentare, ma che lo fa attraverso metodi illegali ..." (cfr., pag. 25 della sentenza impugnata argomentando sulla sequela di atti intimidatori che aveva finito con il creare una situazione di soggezione in forza del quale le persone offese si erano determinate a pagare nelle mani dei due emissari del Santini in quanto "i fratelli Baccini, e per loro la [OSCURATO:SOCIETA], che era fallita, avevano diritto a pagare i creditori con moneta fallimentare" ed "erano stati invece costretti ad effettuare pagamenti non dovuti e per di più con il loro patrimonio personale" pur non essendo debitori personali (cfr., in questi termini, pag. 36 della sentenza impugnata). Hanno sottolineato che "tale dato induce a ritenere ... ancor più rafforzato l'elemento della illiceità della richiesta del Santini atteso che egli non era creditore del Baccini ma della [OSCURATO:SOCIETA]" sicché "il Santini non avrebbe potuto mai agire legalmente nei confronti delle persone offese aggredendo i loro patrimoni personali perché non erano loro debitrici sicché, anche per tale verso, il delitto di estorsione risulta vieppiù esistente" (cfr., ivi, pag. 37). 5. Il quinto motivo del ricorso è, a sua volta, infondato avendo la Corte di Appello (cfr., pag. 37 della sentenza) richiamato la imputazione nella parte in cui descrive la condotta tenuta dal Caminiti unitamente al Malara e, dunque, il presupposto fattuale della ritenuta aggravante delle "più persone riunite". È vero che, in una prima parte, la motivazione dei giudici fiorentini desta qualche perplessità laddove hanno fatto presente che "... la sentenza di condanna, riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizioni ..." e che, tuttavia, "... il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto" (cfr., ivi); è pur vero che, subito dopo, la Corte ha sostenuto che "... risulta contestato che le minacce alle persone offese siano state fatte anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assieme ..." ed ha richiamato la parte della imputazione in cui, in fatto, tale circostanza era stata effettivamente contestata (cfr., ivi, pag. 38) risultando, come è noto, irrilevante il mancato richiamo alla disposizione normativa di riferimento (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 16993 del 02/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279090; Sez. 1 - , Sentenza n. 30141 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276602). Altrettanto corretta è la considerazione della Corte di Appello (cfr., pagg. 39-40 della sentenza) sulla comunicabilità della aggravante atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31199 del 19/06/2014, Posteraro ed altri, Rv. 259987, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva; conf., anche, Sez. 2, Sentenza n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino ed altro, Rv. 273521). La Corte di Appello ha motivato, peraltro, anche sulle ragioni per le quali il Santini non poteva ignorare che dai Baccini avrebbero effettivamente potuto presentarsi più persone dal momento che aveva incaricato della riscossione del credito almeno due gruppi di persone appartenenti a "famiglie" legate alla criminalità organizzata. 6. Ha infine motivato sulle ragioni per le quali le attenuanti generiche, riconosciute per il sia pur parziale risarcimento, non potevano comunque essere giudicate prevalenti sulla aggravante alla luce della gravità oggettiva del fatto (ed anche della personalità del Santini che si era rivolto a "esattori" anche per altri suoi debitori) essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Al
Sentenza Cassazione n. 10996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris