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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 luglio 2019

Cassazione n. 12959/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7944/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 3171 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 16/7/2019, la Corte d’appello di Milano, perquel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] BV per il pagamento,da parte del [OSCURATO:PERSONA], di quanto da quest’ultimo dovuto a titolo di penale residua, in conformità alle previsioni di cui all’art. 18 delle condizioni generali relative al contratto di leasing stipulatotra le parti, oltre ai canoni a scadere e gli accessori, detratto quantorealizzato dalla vendita del bene oggetto del contratto; con la stessa decisione, la corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione del tribunale limitatamente al punto concernente la liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, eliminando la voce di euro 500,00 per anticipazioni, siccomenon dovuta; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevatola correttezza della sentenza del primo giudic e in relazione al credito rivendicato in sede monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] BV (quale società concedente), essendo documentalmente emerso come il Lonero (in qualità di utilizzatore) avesse sottoscritto, in data 28/8/2013, il verbale di conse gna, accettazione e collaudo del bene assunto in leasing , limitandosi, solo in data 3/9/2013, a contestare “l’inadeguatezza dell’etichettatura dell’apparecchio” consegnato (siccome mancante del nome del produttore e dell’ente certificatore i requisiti di c onformità dello stesso), in violazione del punto 5.4 delle condizioni generali di contratto, in forza del quale il conduttore avrebbe potuto rifiutare la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri presa in consegna del bene locato per non conformità alle specifiche tecniche dell’ordine di acquisto, difetti di qualità o vizi, dandone immediatacomunicazione al fornitore e al locatore, mentre, in caso di ricevimento e presa in consegna senza riserve (come nel caso di specie), il bene sarebbe stato inteso come conforme alle specifiche e privodi vizi a pparenti; ciò posto, una volta accettato il bene consegnato dal fornitore, l’utilizzatore doveva ritenersi tenuto al rimborso del finanziamento indipendentemente da ogni vicenda relativa al bene concesso in leasing, avendo lo stesso, attraverso l’accettazi one del bene consegnato,posto il concedente nella condizione di dovere a sua volta adempierealle proprie obbligazioni nei confronti del fornitore, tenuto contoche, in assenza di alcun rapporto materiale tra il bene locato e il concedente,e mancando ogn i possibilità di controllo di quest’ultimo sul bene, i rischi e le responsabilità connesse al bene consegnato (e formalmente accettato) dovevano ritenersi integralmente ricadute sull’utilizzatore, il quale, peraltro, ben poteva ritenersi legittimato al successivoesercizio diretto, nei confronti del fornitore, delle eventuali azioni dirette all’adempimento o al risarcimento dei danni in caso di inadempimento; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sull a base di tre motivi d’impugnazione; DeLage [OSCURATO:PERSONA] BV resiste con controricorso, cui ha fattoseguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisiv i controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare i contenuti della denuncia inoltrata con immediatezza dall’utilizzatore Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alle altre parti del contratto di leasing , in tal modo ponendosi in condizione di non poter valutare il mancato adempimento, da parte della società concedente, del dovere di procedere all’immediata richiestadi risoluzione del contratto di acquisto del bene concesso in locazione,a tutela degli interessi dell’utilizzatore, con la c onseguente risoluzioneanche dell’intero contratto di leasing ; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dall’odiernoricorrente, la corte territoriale abbia espressamente preso inconsiderazione la denuncia inoltrata dall’utilizzatore alle altre parti del contratto di leasing , sottolineato ne la tardività essendosi l’utilizzatorelimitato a rilevare un ( preteso) vizio della cosa, allo stesso giàconsegnata e a ccettata, del tutto apparente e manifesto e , dunque, agevolmenterilevabile in sede di consegna ; sullabase di tali premesse, preso atto dell’avvenuta consegna del bene,della sua accettazione e del collaudo da parte dell’utilizzatore , ha quindirisolto la controversia insorta tra le parti sulla base degli accordi contrattualitra le stesse espressamente conclusi sul punto; deve conseguentemente escludersi il ricorso di alcun omesso esame,da parte del giudice d’appello, della circostan za di fatto dedotta secondo l’infondata censura al riguardo avanzata dall’odierno ricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) , per avere il giudice d’appello erroneamente ritenutoche, una volta consegnato il bene, sorga in capo all’utilizzatore l’obbligo di rimborsare comunque il finanziamento ottenuto, a prescinderedalle vicende riguardanti il bene concesso in leasing , non tenendoconto dell’ipotesi di vizi occulti, di quelli taciuti in malafede del Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fornitore o di quelli di cui l’utilizzatore si sia avveduto solo dopo la sottoscrizione del verbale, non rilevando l’obbligo della società di leasing (una volta ricevuta la comunic azione del 3/9/2013 dall’utilizzatore) di agire per la risoluzione del contratto e/o per la riduzionedel prezzo a tutela degli interessi dell’utilizzatore; il motivo è inammissibile , dovendo ritenersi che il ricorrente non abbiacòlto con esattezza la ratio della decisione impugnata; osserva il Collegio come la censura in esame muov a dall’ipotesi secondo cui i vizi oggetto dell’odierna controversia sarebbero potuti consisterein vizi o cculti, taciuti in malafede dal fornitore, o di vizi di cui l’utilizzatore po tesse essersi avveduto solo dopo la sottoscrizione delverbale di consegna ; nel caso di specie, al contrario, secondo quanto espressamente dedottodal giudice d’appello, il vizio denunciato dall’odierno ricorrente consistetteesclusivamente in un (preteso) vizio del tutto manifesto, ossianella contestazione dell ’ inadeguatezza dell'etichettatura del bene asseritamente priva dell'indicazione del produttore del bene e della societàresponsabile della certificazione di conformità: dunque, un vizio che sarebbe stato pienamente rilevabile , secondo ragionevolezza, al momentodella consegna ; ciòposto, l'avvenuta presa in consegna e l’accettazione del bene con il collaudo e la successiva s ottoscrizione del verbale, da parte dell’utilizzatore, valsero a sollevare la società concedente, secondo i termini contrattuali espressamente convenut i tra le parti , da ogni responsabilitàin relazione all’inadeguatezza del bene; appare pertanto del tutto evidente come l’odierna censura – articolata sul presupposto del preteso ricorso di vizi occulti, taciuti in malafededal fornitore o di cui l’utilizzatore si sia avveduto solo dopo la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoscrizione del verbale – risulti del tutto priva di ogni poss ibile riferimentoal caso di specie ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte territorialecondannato l’odierno ricorrente all’integrale rimborso delle spesedel giudizio di appello in favore della controparte, nonostante il parziale accoglimento di uno dei motivi del gravame proposto dal Lonero, concernente la regolazione delle spese del giudizio di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente considerato il minimo profilo di fondatezza dell’appello (riguardante solo una parte delle spese liquidate dal giudice di primo grado), giudicandolo sostanzialmente irrilevante rispetto al quadro complessivo della controversia devoluta in sede di gravame, concludendoper la sostanziale soccombenza totale dell’appellante ; datale premessa deriva l’inammissibilità della censura in esame, siccome volta a rivendicare la pretesa illegittimità della mancata compensazione(anche solo parziale) delle spese di lite, in contrasto coni poteri di valutazione discrezionale del giudice di merito ; è al riguardo appena il caso di rilevare l’applicabilità, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui , in tema di condanna alle spese processuali, il principiodella soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minimaquota, al pagamento delle spese stesse , e il suddetto criterio nonpuò essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente,abbia conseguito un esito a lei favorevole; ciò posto, i l sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarein tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di con corso con altri giusti motivi(cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 –01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre causelegittimanti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d .p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7944/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 3171 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI; Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 16/7/2019, la Corte d’appello di Milano, perquel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] BV per il pagamento,da parte del [OSCURATO:PERSONA], di quanto da quest’ultimo dovuto a titolo di penale residua, in conformità alle previsioni di cui all’art. 18 delle condizioni generali relative al contratto di leasing stipulatotra le parti, oltre ai canoni a scadere e gli accessori, detratto quantorealizzato dalla vendita del bene oggetto del contratto; con la stessa decisione, la corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione del tribunale limitatamente al punto concernente la liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, eliminando la voce di euro 500,00 per anticipazioni, siccomenon dovuta; a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha rilevatola correttezza della sentenza del primo giudic e in relazione al credito rivendicato in sede monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] BV (quale società concedente), essendo documentalmente emerso come il Lonero (in qualità di utilizzatore) avesse sottoscritto, in data 28/8/2013, il verbale di conse gna, accettazione e collaudo del bene assunto in leasing , limitandosi, solo in data 3/9/2013, a contestare “l’inadeguatezza dell’etichettatura dell’apparecchio” consegnato (siccome mancante del nome del produttore e dell’ente certificatore i requisiti di c onformità dello stesso), in violazione del punto 5.4 delle condizioni generali di contratto, in forza del quale il conduttore avrebbe potuto rifiutare la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri presa in consegna del bene locato per non conformità alle specifiche tecniche dell’ordine di acquisto, difetti di qualità o vizi, dandone immediatacomunicazione al fornitore e al locatore, mentre, in caso di ricevimento e presa in consegna senza riserve (come nel caso di specie), il bene sarebbe stato inteso come conforme alle specifiche e privodi vizi a pparenti; ciò posto, una volta accettato il bene consegnato dal fornitore, l’utilizzatore doveva ritenersi tenuto al rimborso del finanziamento indipendentemente da ogni vicenda relativa al bene concesso in leasing, avendo lo stesso, attraverso l’accettazi one del bene consegnato,posto il concedente nella condizione di dovere a sua volta adempierealle proprie obbligazioni nei confronti del fornitore, tenuto contoche, in assenza di alcun rapporto materiale tra il bene locato e il concedente,e mancando ogn i possibilità di controllo di quest’ultimo sul bene, i rischi e le responsabilità connesse al bene consegnato (e formalmente accettato) dovevano ritenersi integralmente ricadute sull’utilizzatore, il quale, peraltro, ben poteva ritenersi legittimato al successivoesercizio diretto, nei confronti del fornitore, delle eventuali azioni dirette all’adempimento o al risarcimento dei danni in caso di inadempimento; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione sull a base di tre motivi d’impugnazione; DeLage [OSCURATO:PERSONA] BV resiste con controricorso, cui ha fattoseguito il deposito di memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisiv i controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare i contenuti della denuncia inoltrata con immediatezza dall’utilizzatore Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alle altre parti del contratto di leasing , in tal modo ponendosi in condizione di non poter valutare il mancato adempimento, da parte della società concedente, del dovere di procedere all’immediata richiestadi risoluzione del contratto di acquisto del bene concesso in locazione,a tutela degli interessi dell’utilizzatore, con la c onseguente risoluzioneanche dell’intero contratto di leasing ; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dall’odiernoricorrente, la corte territoriale abbia espressamente preso inconsiderazione la denuncia inoltrata dall’utilizzatore alle altre parti del contratto di leasing , sottolineato ne la tardività essendosi l’utilizzatorelimitato a rilevare un ( preteso) vizio della cosa, allo stesso giàconsegnata e a ccettata, del tutto apparente e manifesto e , dunque, agevolmenterilevabile in sede di consegna ; sullabase di tali premesse, preso atto dell’avvenuta consegna del bene,della sua accettazione e del collaudo da parte dell’utilizzatore , ha quindirisolto la controversia insorta tra le parti sulla base degli accordi contrattualitra le stesse espressamente conclusi sul punto; deve conseguentemente escludersi il ricorso di alcun omesso esame,da parte del giudice d’appello, della circostan za di fatto dedotta secondo l’infondata censura al riguardo avanzata dall’odierno ricorrente; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) , per avere il giudice d’appello erroneamente ritenutoche, una volta consegnato il bene, sorga in capo all’utilizzatore l’obbligo di rimborsare comunque il finanziamento ottenuto, a prescinderedalle vicende riguardanti il bene concesso in leasing , non tenendoconto dell’ipotesi di vizi occulti, di quelli taciuti in malafede del Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fornitore o di quelli di cui l’utilizzatore si sia avveduto solo dopo la sottoscrizione del verbale, non rilevando l’obbligo della società di leasing (una volta ricevuta la comunic azione del 3/9/2013 dall’utilizzatore) di agire per la risoluzione del contratto e/o per la riduzionedel prezzo a tutela degli interessi dell’utilizzatore; il motivo è inammissibile , dovendo ritenersi che il ricorrente non abbiacòlto con esattezza la ratio della decisione impugnata; osserva il Collegio come la censura in esame muov a dall’ipotesi secondo cui i vizi oggetto dell’odierna controversia sarebbero potuti consisterein vizi o cculti, taciuti in malafede dal fornitore, o di vizi di cui l’utilizzatore po tesse essersi avveduto solo dopo la sottoscrizione delverbale di consegna ; nel caso di specie, al contrario, secondo quanto espressamente dedottodal giudice d’appello, il vizio denunciato dall’odierno ricorrente consistetteesclusivamente in un (preteso) vizio del tutto manifesto, ossianella contestazione dell ’ inadeguatezza dell'etichettatura del bene asseritamente priva dell'indicazione del produttore del bene e della societàresponsabile della certificazione di conformità: dunque, un vizio che sarebbe stato pienamente rilevabile , secondo ragionevolezza, al momentodella consegna ; ciòposto, l'avvenuta presa in consegna e l’accettazione del bene con il collaudo e la successiva s ottoscrizione del verbale, da parte dell’utilizzatore, valsero a sollevare la società concedente, secondo i termini contrattuali espressamente convenut i tra le parti , da ogni responsabilitàin relazione all’inadeguatezza del bene; appare pertanto del tutto evidente come l’odierna censura – articolata sul presupposto del preteso ricorso di vizi occulti, taciuti in malafededal fornitore o di cui l’utilizzatore si sia avveduto solo dopo la Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sottoscrizione del verbale – risulti del tutto priva di ogni poss ibile riferimentoal caso di specie ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte territorialecondannato l’odierno ricorrente all’integrale rimborso delle spesedel giudizio di appello in favore della controparte, nonostante il parziale accoglimento di uno dei motivi del gravame proposto dal Lonero, concernente la regolazione delle spese del giudizio di primo grado; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia espressamente considerato il minimo profilo di fondatezza dell’appello (riguardante solo una parte delle spese liquidate dal giudice di primo grado), giudicandolo sostanzialmente irrilevante rispetto al quadro complessivo della controversia devoluta in sede di gravame, concludendoper la sostanziale soccombenza totale dell’appellante ; datale premessa deriva l’inammissibilità della censura in esame, siccome volta a rivendicare la pretesa illegittimità della mancata compensazione(anche solo parziale) delle spese di lite, in contrasto coni poteri di valutazione discrezionale del giudice di merito ; è al riguardo appena il caso di rilevare l’applicabilità, al caso di specie, del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui , in tema di condanna alle spese processuali, il principiodella soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamentevittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minimaquota, al pagamento delle spese stesse , e il suddetto criterio nonpuò essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente,abbia conseguito un esito a lei favorevole; ciò posto, i l sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarein tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di con corso con altri giusti motivi(cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 –01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre causelegittimanti; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondola liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d .p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 7944/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la s
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