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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17628/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20.04.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.20
Sentenza Cassazione n. 17628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris