CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17993/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di LagonegroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva del 13 aprile 2026 e l’ulteriore memoria di replica del23 aprile 2026;lette le conclusioni depositate dalla parte civileRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso il Tribunale di Lagonegro, inriforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace diChiaromonte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato quest’ultimoresponsabile, ai soli effetti civili, del reato di cui all’art. 612 cod. pen., per averminacciato [OSCURATO:PERSONA] di un male ingiusto.La riforma della sentenza di assoluzione del primo giudice, impugnata dallasola parte civile, è stata resa all’esito della rinnovazione dell’escussione dellapersona offesa ma non degli ulteriori testi escussi nel giudizio svoltosi dinanzi alGiudice di pace di Chiaromonte ed è fondata su una diversa valutazionedell’attendibilità della [OSCURATO:PERSONA] e della rilevanza degli ulteriori elementi di riscontroacquisiti in giudizio, tra cui, in particolare, la registrazione di un audio, effettuatadalla persona offesa, contenente le minacce subite.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, di seguitoriportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., si contesta la violazione della disposizione di cui all’art. 573, comma1-bis cod. proc. pen., per non essere stati rinviati gli atti dinanzi al giudice civile,nonostante l’impugnazione fosse stata proposta per i soli interessi civili.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento dellaprova, per non aver il Tribunale di Lagonegro redatto una motivazione rafforzatasull’accertamento di responsabilità del ricorrente, ritenuta sussistente nonostantela non convergenza delle deposizioni della persona offesa e degli altri testidell’accusa.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. c) cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni processuali, riguardanti:- l’utilizzazione, da parte del Tribunale, della registrazione audio effettuatadalla persona offesa all’insaputa dell’imputato mentre gli stessi si ritrovavano suibalconi delle rispettive abitazioni e dunque in luoghi di privata dimora;registrazione depositata, tra l’altro, senza l’effettuazione di una copia forense;- il mancato accoglimento della richiesta difensiva di disporre una periziafonica sulla traccia audio depositata, anche al fine di verificare eventuali “tagli”della registrazione e l’attribuibilità all’imputato della voce registrata;- la mancata integrale rinnovazione del dibattimento, in violazione delladisposizione di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendosi il Tribunalelimitato a riassumere la deposizione della persona offesa e non quella degli ulterioritesti.3. La Procura Generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado diappello, per essere fondato il motivo relativo alla mancata rinnovazione integraledell’istruttoria.Con una memoria del 13 aprile 2026, la difesa del ricorrente ha ribadito imotivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.In data 23 aprile 2026 è stata poi depositata una memoria di replica allarequisitoria del Pubblico ministero, con la quale la difesa ha insistito perl’accoglimento di tutti i motivi di ricorso ed in particolare del secondo (relativoall’assenza di motivazione rafforzata), ritenuto prevalente rispetto agli altri.La parte civile ha depositato le proprie conclusioni scritte, richiedendoviceversa il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.La disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdottodall'art. 33 del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, secondo cui «quando la sentenzaè impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione,se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione,rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sullequestioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelleeventualmente acquisite nel giudizio civile», trova applicazione nei procedimentinei quali la costituzione di parte civile è avvenuta in epoca successiva all’entratain vigore della riforma normativa (ovvero il 30 dicembre 2022).Sul punto si sono così espresse le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n.38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), le quali hanno posto in evidenzache, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal d. lgs. n. 150 del 2022, lasoluzione adottata sia quella maggiormente in grado di tutelare il ragionevoleaffidamento delle parti sulla disciplina applicabile nel corso del procedimento inrelazione all’azione civile, non potendo disporsi il rinvio del procedimento dinanzial giudice civile laddove tale eventualità non fosse originariamente prevedibile.In linea con quanto affermato dalle Sezioni unite, si è altresì posto in evidenzache è abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento dellasua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale laCorte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civileavverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civileex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzionedi parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022 (Sez. 4, n. 46179del 12/09/2023, Ferraro, Rv. 285351 – 01).Ebbene, il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione dellasentenza delle Sezioni unite e con la giurisprudenza successiva di questa Corte,sostenendo la tesi dell’applicazione immediata della nuova disposizione a tutte leimpugnazioni successive all’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 senzatuttavia supportarla con un diverso e più persuasivo ragionamento.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’assenza di unamotivazione rafforzata della sentenza di condanna di secondo grado rispetto allaprecedente pronuncia assolutoria del Giudice di pace ed il travisamento delleprove, è in parte privo di specificità ed in parte infondato.È pacifico che il giudice dell’impugnazione, laddove intenda riformare unapronuncia assolutoria, abbia l’onere di motivare il proprio convincimento in modo“rafforzato”, ovvero di procedere ad un’analitica disamina del percorso logicoseguito dal primo giudice e confutarlo nei suoi singoli snodi, in modo da conferirealla diversa decisione una forza persuasiva superiore (tra le tante, Sez. U, n. 14800del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01; Sez. U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01; tra le più recenti, anche con specificoriferimento alla riforma della sentenza assolutoria ai “soli effetti civili”, Sez. 4, n.39522 del 19/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288870 – 01).Se pienamente condivisibile è dunque il principio di diritto richiamato dalricorrente, deve tuttavia rilevarsi che il motivo di ricorso pecca di genericità nellaparte in cui disconosce l’assolvimento di tale onere da parte del Tribunale diLagonegro, procedendo ad una lettura del provvedimento disancorata dal suoreale contenuto.Salvo quanto si dirà in seguito a proposito della rinnovazione, solo parziale,dell’istruttoria in appello, deve infatti rilevarsi che la sentenza impugnata si sottraealle censure mosse dal ricorrente.Nella sentenza vengono riportate, anzitutto, le considerazioni poste alla basedell’assoluzione pronunciata dal primo giudice (la non piena coincidenza tra quantoriferito dalla persona offesa in giudizio e quanto riportato nel capo di imputazionein riferimento all’utilizzo di un coltello; l’assenza di convergenza tra le dichiarazionidella persona offesa e quelle rese dagli ulteriori testi dell’accusa; l’assenza diulteriori riscontri ricavabili dai files audio prodotti dalla persona offesa, per la quasitotale “incomprensibilità” del loro contenuto e l’incerta identificazione delle vociregistrate) e si procede poi ad una confutazione analitica delle stesse e dellaconclusione che se ne era tratta.Il Tribunale, a seguito della nuova escussione della persona offesa incontraddittorio, rileva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto in giudizio un contegno serenoverso l’imputato (addirittura “rassegnato”), limitandosi a riferire i fatti senzamostrare rancore o sentimenti di rivalsa e rendendo dichiarazioni lineari, coerenti,dettagliate e costanti nel corso dei due gradi di giudizio.Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace di Chiaromonte, ledichiarazioni rese dalla persona offesa, in ordine alla sussistenza e al contenutodelle minacce, erano, secondo il Tribunale, «totalmente convergenti» rispetto aquelle rese dagli ulteriori testi, [OSCURATO:PERSONA] (madre della persona offesa) eSyria Vitarelli (figlia della persona offesa), registrandosi alcune difformità solo inordine ad aspetti circostanziali, ovvero se l’imputato, nel profferire le minacceindicate nel capo di imputazione, impugnasse o meno un coltello e se fosse aconoscenza del luogo di lavoro della persona offesa.Quanto alla registrazione da parte della persona offesa dei files contenenti leminacce, una volta affermata la loro utilizzabilità (aspetto sul quale si tornerà inseguito), il Tribunale evidenzia che il loro contenuto non era affattoincomprensibile e infatti vengono riportate in sentenza le singole frasi minacciosecontenute nelle due tracce audio, con relativa indicazione del minutaggio dellaregistrazione.Relativamente poi alla riconducibilità di tali frasi all’imputato, il Tribunalerileva che sia la persona offesa sia gli altri testi escussi avevano riferito che lestesse erano state profferite dall’odierno ricorrente e che la querelante,affacciandosi dal proprio balcone per guardare in quello dell’appartamentosottostante occupato dall’imputato, lo aveva anche visto mentre le pronunciava.Lo stesso imputato, infine, osserva il Tribunale, pur negando le minacce,aveva confermato il litigio occorso in quella circostanza con la persona offesa,anche se aveva precisato che il diverbio vi era stato principalmente tra la Scaleraed il padre del ricorrente.Ebbene, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato come soprasintetizzata, non è dato comprendere, neanche dalla lettura del ricorso, su qualeulteriore elemento, valorizzato dal Giudice di pace per l‘esclusione dellaresponsabilità dell’imputato, il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi e quale provasarebbe stata travisata rispetto al suo effettivo contenuto (tanto più che al ricorsonon sono neanche allegati atti del processo di merito).L’unico aspetto, richiamato nel ricorso (ma non documentato), su cui ilTribunale non si sarebbe soffermato adeguatamente sarebbe il pregresso rapportoconflittuale tra le parti, che, tuttavia, non pare un elemento decisivo ed in gradodi scardinare il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado, essendo anziuna sostanziale conferma del contesto nel quale sarebbero maturati i fatti, comericostruiti nella sentenza impugnata.Quella resa dal Tribunale di Lagonegro, in sostanza, non è una ricostruzionedei fatti alternativa rispetto a quella resa dal Giudice di pace di Chiaromonte eparimenti plausibile rispetto a quest’ultima, ma l’unica ricostruzione offerta, postoche il primo giudice si era limitato a rilevare contraddizioni tra le dichiarazioni resedai testi d’accusa, che non riguardavano tuttavia il nucleo essenziale della condottama aspetti secondari, e ad affermare l’incomprensibilità del contenuto di unaregistrazione, che era invece pienamente intelligibile, come dimostratodall’estrazione delle singole frasi minacciose ad opera del Tribunale.In punto di “motivazione rafforzata” deve osservarsi che l’ampiezza ed il gradodi analiticità della stessa sono inevitabilmente dipendenti dal contenuto delprovvedimento riformato, nel senso che quanto più carente o illogica sia la primamotivazione tanto più sinteticamente potranno risultare le ragioni sottese allariforma del provvedimento.Anche di recente, del resto, in diverse pronunce di questa Corte si è posto inevidenza che in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformila decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad unasentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nelcaso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale genericoe meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concretapossibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice,essendo la decisione di appello l'unica realmente argomentata (Sez. 6, n. 11732del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472-01; in senso analogo, anche Sez. 5,n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595-01).4. Il terzo motivo di ricorso, come anticipato, fa riferimento all’asseritaviolazione di una serie di norme processuali.4.1. Il Tribunale avrebbe anzitutto errato nel ritenere utilizzabile laregistrazione audio effettuata dalla persona offesa e riversata su un cd-romprodotto in atti, contravvenendo al divieto di registrazioni in luoghi di privatadimora e all’obbligo di estrazione del file mediante una copia forense.Il motivo è manifestamente infondato.La tematica delle prove assunte in violazione di “divieti di legge” (ai sensi degliarticoli 189 e 190, comma 1, cod. proc. pen.), con particolare riferimento alleregistrazioni audio e video effettuate all’interno di luoghi di privata dimora, è datempo oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di questa Corte, le cuipronunce hanno sin qui riguardato, in nettissima prevalenza, le prove acquisite dalpubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (eventualmente anche in cooperazionecon la persona offesa) ma non quelle procurate dai privati in modo autonomo.Qualsiasi digressione sul punto sarebbe comunque del tutto ultronea nel casoin esame, posto che la registrazione dei files audio in questione, sulla base dellastessa ricostruzione del ricorrente, non risulta effettuata all’interno dell’abitazioneo altro luogo di privata dimora dell’imputato bensì dall’abitazione sovrastante,occupata dalla madre della persona offesa.È del tutto evidente, dunque, che il ricorrente non possa invocare alcunaviolazione della propria sfera di intimità, tutelata dall’art. 14 della Costituzione,per essere state registrate ingiurie e minacce espresse con un tono di voce tale daconsentirne la registrazione dall’abitazione della vittima o da parti condominiali,non essendo ipotizzabile una proiezione della sfera di riservatezza che si estendafino ai luoghi in cui riescano a propagarsi le onde sonore della sua voce.E ciò, senza tener conto del fatto che le minacce erano state profferite perchéla vittima le percepisse e che pertanto del tutto legittimamente la stessa potevaregistrarle e successivamente produrle in giudizio per tutelare i propri diritti.Parimenti manifestamente infondata è l’obiezione secondo cui la produzionedi tale registrazione avrebbe richiesto l’effettuazione di una “copia forense”.La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che la registrazionefonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi alcolloquio, costituisca prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento (trale tante Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977 – 01).La prova, come ricorda anche il ricorrente citando altra pronuncia di questaCorte (Sez. 5, n. 49016 del 19/06/2017, N., Rv. 271856 – 01), è costituita dallaregistrazione audio in sé e non dalla trascrizione del dialogo effettuata da una delleparti ma nessuna disposizione codicistica detta le formalità attraverso le quali taledocumento possa essere prodotto in giudizio a pena di inutilizzabilità, ponendosisemmai solo un problema di attendibilità del documento, valutabile da parte delgiudicante secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova.4.2. Passando al motivo di ricorso relativo al mancato accoglimento dellarichiesta di disporre una perizia fonica sulla traccia audio depositata, al fine diverificare eventuali “tagli” della registrazione e l’attribuibilità all’imputato dellavoce registrata, va rilevato che il motivo, benché proposto come ipotesi di“violazione di legge processuale”, rientra in realtà nella previsione di cui all’art.606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.Sul tema, deve ricordarsi che la mancata effettuazione di un accertamentoperitale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606,comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nelconcetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottrattoalla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddovel'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., siriferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività(Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 – 01).In ogni caso, la prova non assunta, indicata dal ricorrente, era tutt’altro che“decisiva” per accertare la presenza di “tagli”, posto che la stessa pluralità delletracce audio, di cui si dà conto in sentenza, rende palese che la registrazione nonfosse continua, il che non influisce sulla natura e la portata delle frasi estrapolate(che, per inciso, non sarebbero state scriminate da un’eventuale provocazione,indicata dall’imputato e di cui non vi è per di più alcuna evidenza oggettiva) e che,relativamente all’identificazione dell’autore delle minacce, la motivazione offertadal Tribunale di Lagonegro, già richiamata, risulta esaustiva e logica.4.3. Quanto, infine, alla mancata integrale rinnovazione del dibattimento inviolazione della disposizione di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ilvizio denunciato, che in astratto avrebbe potuto comportare l’accoglimento delricorso, è nella specie insussistente per la rinuncia dell’imputato alla rinnovazione.Dalla lettura del verbale dell’udienza celebrata dinanzi al Tribunale diLagonegro, infatti, emerge che la difesa dell’imputato si era espressamenteopposta alla rinnovazione dell’istruttoria, sicché non poteva più dolersi dellarinnovazione parziale comunque disposta dal Tribunale.Questa Corte di legittimità, con un orientamento che questo Collegio ritienedi condividere, ha anche di recente osservato che «Il giudice di appello che, inforza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputatoassolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione deitestimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato allarinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla lucedella giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontariarinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equoassicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concertapossibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive)» Sez. 4, n. 8283 del16/11/2023, dep. 2024, Della, Rv. 285869 – 01.Del resto, anche ipotizzando che la mancata rinnovazione integraledell’istruttoria, nonostante la rinuncia delle parti, dia comunque luogo ad unanullità di ordine generale a regime intermedio, tale vizio, in quanto soggetto ailimiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non potrebbeessere fatto valere dalla parte che, con la propria rinuncia, ha contribuito a darvicausa (sul punto Sez. 3, n. 9128 del 08/01/2025, S., Rv. 287682 – 01).Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]