CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do grado dellaPuglia n. 2984 del 2023, depositata il 26 ottobre 2023, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10713/2024Numero sezionale 3341/2026Numero di raccolta generale 13626/2026Data pubblicazione 11/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’intimazione di pagamenton. 01420179010534049000, emessa ai sensi dell’art. 50 comma 2 d.P.R. n.602 del 1973 e notificata il 12 settembre 2017 con cui l’Agenzia delleEntrate Riscossione gli aveva intimato il pagamento della sommacomplessiva di euro 109.963,82 dovuta in relazione a diverse cartelle dipagamento, notificate tra il 22.4.2003 e il 21.4.2008, per la riscossione diimposte non versate, interessi e sanzioni pecuniarie.2. La CTP di Bari aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendomaturata l’invocata prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione deitributi e delle sanzioni e, comunque, la mancanza di prova dellanotificazione della pregressa intimazione di pagamento n. 9029382153000,relativa alle stesse cartelle, che, secondo la tesi difensiva dell’Agenzia delleEntrate Riscossione avrebbe, invece, interrotto la prescrizione decennale, il12 dicembre 2015.3. La CGT secondo grado della Puglia, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate Riscossione aveva parzialmente accolto il gravame. In particolare,aveva affermato l’applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizioneordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. per i crediti relativi ai tributistatali e la prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 20 d. lgs. n. 472 del1997 e dell’art. 2948 n. 4 c.c., per i crediti relativi a sanzioni ed interessi e,ritenuto validamente notificato, il 12 dicembre 2015, l’atto di intimazionepregresso interruttivo della prescrizione aveva accertato l’intervenutamaturazione della prescrizione limitatamente ai crediti per tributi e sanzionidi cui alla cartella n. 01420030013579558000, notificata il 22.4.2003, e aicrediti per sanzioni ed interessi sottesi a tutte le altre cartelle di pagamento.4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado l’Agenzia delle EntrateRiscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un solomotivo ed il contribuente non si è difeso.Numero registro generale 10713/2024Numero sezionale 3341/2026Numero di raccolta generale 13626/2026Data pubblicazione 11/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione halamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973e degli articoli 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CGT di secondogrado erroneamente dichiarato prescritto il diritto alla riscossione dei credititributari di cui alla cartella n. 01420030013579558000, notificata il 22 aprile2003, e dei crediti per interessi e sanzioni sottesi a tutte le altre cartelle,nonostante la mancata impugnazione, ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 546 del1992, da parte del contribuente dell’atto di intimazione pregresso, notificatoil 12 dicembre 2015, che aveva cristallizzato tutte le pretese erariali,determinando la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione.La prescrizione maturata prima della notificazione dell’atto di intimazionedel 12 dicembre 2015 avrebbe, infatti, dovuto necessariamente essere fattavalere dal contribuente con l’impugnazione dell’atto, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione del credito in riscossione ed ildecorso di un nuovo termine di prescrizione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui « In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamentodi cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso dimora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamenteai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la suaimpugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere alfine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla suanotifica»(Cass. n. 6436 del 2025), «con la conseguenza che, ove nonimpugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione dellapretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire laprescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.»Numero registro generale 10713/2024Numero sezionale 3341/2026Numero di raccolta generale 13626/2026Data pubblicazione 11/05/2026(Cass. n. 20476 del 2025; Cass. n. 31630 del 2024; (Cass., n. 22108 del2024; Cass. n. 10736 del 2024).1.3. Pertanto, il contribuente ha l’onere di impugnare l’intimazione dipagamento per far valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributarimaturata prima della sua notificazione determinandosi, altrimenti, lacristallizzazione della pretesa impositiva e il decorso di un nuovo termine diprescrizione.1.4. Nel caso di specie la CGT di secondo grado non si è attenuta ai principirichiamati laddove, senza accertare se la precedente intimazione dipagamento, regolarmente notificata al contribuente in relazione alle stessecartelle esattoriali il 12 dicembre 2015, fosse stata o menotempestivamente impugnata dal contribuente, ha ritenuto maturata alladata della notificazione della successiva intimazione di pagamento, il 12settembre 2017, la prescrizione dei crediti sottesi alla cartella n.01420030013579558000, notificata il 22 aprile 2003, e delle sanzioni edinteressi oggetto delle altre cartelle esattoriali.Ove non impugnato, infatti, l’atto di intimazione notificato il 12 dicembre2015 avrebbe comportato la “cristallizzazione” dei crediti per tributi,sanzioni ed interessi in riscossione con le relative cartelle ed il decorso diun nuovo termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., peri tributi IRPEF, IRAP E IVA, e quinquennale per le sanzioni e gli interessi, aisensi dell’art. 20 d. lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2948 n. 4 c.c., che, peri crediti tributari oggetto delle stesse cartelle, non avrebbero potuto esseregià maturati al momento della notificazione, il 12 settembre 2017, del nuovo2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 10713/2024Numero sezionale 3341/2026Numero di raccolta generale 13626/2026Data pubblicazione 11/05/2026Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO