Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:500
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 settembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑256/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Landstuhl
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania)]
«Libera circolazione dei capitali – Artt. 56 CE e 58 CE – Restrizioni – Imposta di successione – Patrimonio agricolo e forestale situato nel territorio nazionale e in un altro Stato membro – Differenza nei metodi di valutazione del patrimonio e nel calcolo dell’onere fiscale»
1. Nella presente causa, il Bundesfinanzhof sollecita un’interpretazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione
dei capitali. Il caso in esame verte, in particolare, sull’applicazione della legge tedesca relativa all’imposta di successione
sulla proprietà di terreni agricoli e forestali, la quale distingue la proprietà nazionale da quella situata in un altro Stato
membro.
I –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
2. L’art. 56, n. 1, CE (precedentemente art. 73 B, n. 1, CE) così recita: «nell’ambito delle disposizioni previste dal presente
capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
3. D’altra parte, l’art. 58 CE (precedentemente art. 73 D CE) dispone: «1. Le disposizioni dell’articolo 56 [CE] non pregiudicano
il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera
una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza
o il luogo di collocamento del loro capitale (…) 3. Le misure e le procedure di cui [al paragrafo 1] non devono costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di
cui all’articolo 56 [CE]».
4. Il 7 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha adottato, fra l’altro, una dichiarazione
sull’art. 73 D CE (
2
) (in prosieguo: la «Dichiarazione»), formulata come segue:
«[OSCURATO:PERSONA] afferma che il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
tributarie di cui all’articolo 73 D, paragrafo 1, lettera a) [CE] si applica soltanto per quanto riguarda le pertinenti disposizioni
vigenti alla fine del 1993. Tuttavia, la presente dichiarazione si applica soltanto ai movimenti di capitali ed ai pagamenti
tra Stati membri».
5. Successioni e legati sono elencati alla lettera D del titolo XI, «Movimenti di capitali a carattere personale», dell’allegato
I della direttiva del Consiglio 88/361/CEE (
3
).
B –
Diritto nazionale
1. Applicazione dell’imposta di successione a patrimoni situati in un altro Stato membro
6. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, punto 1, prima frase, dell’Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (legge relativa all’imposta
su successioni e donazioni; in prosieguo: l’«ErbStG»), nella versione applicabile nel 1998, se il de cuius aveva l’ultima
residenza in Germania l’erede soggiace all’imposta di successione tedesca rispetto all’intera proprietà ereditata (nazionale
ed estera).
7. Ai sensi dell’art. 21, n. 1, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, punto 1, lett. a), dell’ErbStG – nella parte rilevante
ai fini della presente causa –, un erede soggetto in uno Stato estero e per il suo patrimonio estero ad un’imposta equivalente
all’imposta di successione tedesca può chiedere, se il de cuius aveva al momento del decesso la sua residenza nel territorio
tedesco, la detrazione dell’imposta estera dall’imposta di successione tedesca, nella misura in cui il patrimonio estero è
assoggettato anche all’imposta di successione tedesca e laddove non si applichi una convenzione contro la doppia imposizione.
In forza dell’art. 21, n. 1, seconda frase, dell’ErbStG, qualora l’eredità consista solo parzialmente in un patrimonio estero,
la parte dell’imposta di successione tedesca relativa a detto patrimonio va calcolata in modo tale che l’imposta di successione
gravante sul patrimonio complessivo imponibile, ivi incluso il patrimonio imponibile estero, sia ripartita in proporzione
al patrimonio estero imponibile rispetto al patrimonio complessivo imponibile.
2. Disciplina relativa alla valutazione dei patrimoni agricoli e forestali
8. Secondo l’art. 12, n. 6, dell’ErbStG in combinato disposto con gli artt. 31 e 9 del Bewertungsgesetz (legge relativa alla
valutazione dei beni; in prosieguo: il «BewG»), il patrimonio immobiliare agricolo e forestale estero deve essere valutato,
così come il patrimonio immobiliare e aziendale estero, secondo il valore venale da determinarsi, ai sensi dell’art. 9, n. 2,
del BewG, sulla base del prezzo che si otterrebbe in caso di cessione nell’ambito del normale commercio di un bene nelle medesime
condizioni.
9. Ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’ErbStG, il valore di patrimoni immobiliari agricoli e forestali nazionali ereditati dopo
il 31 dicembre 1995 viene determinato, in compenso, sulla base di un particolare procedimento disciplinato dagli artt. 140‑144
del BewG, il cui valore risultante corrisponde soltanto a circa il 10% del valore commerciale.
3. Disciplina per il calcolo dell’imposta di successione su terreni agricoli e forestali
10. L’ErbStG prevede anche franchigie per specifici beni. Pertanto, riguardo all’acquisizione di terreni agricoli e forestali
a titolo di successione ereditaria, l’art. 13 a, n. 1, punto 1, dell’ErbStG, nella versione applicabile nel 1998, dispone
una franchigia di DEM 500 000 (EUR 256 000).
11. Ai sensi dell’art. 13 a, n. 2, dell’ErbStG, nella versione applicabile nel 1998, il valore del patrimonio immobiliare agricolo
e forestale, cioè l’importo dopo l’applicazione della franchigia per specifici beni in forza di tale disposizione, deve essere
valutato solo al 60%. Infine, l’art. 13 a, n. 4, di detta legge limita entrambe le summenzionate agevolazioni a casi specifici:
esse non si applicano, fra l’altro, ai terreni agricoli e forestali situati all’estero.
C –
Diritto internazionale
12. Non vi è alcun accordo tra Germania e Francia per ovviare alla doppia imposizione dell’imposta di successione.
II –
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
13. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «ricorrente»), residente in Francia, è l’unico erede del patrimonio di sua madre. Quest’ultima,
deceduta nel 1998, era da ultimo residente in Landau/Pfalz (Germania). L’eredità comprendeva proprietà immobiliari in Francia
adibite ad uso agricolo e forestale e, in base alla legge tedesca in materia d’imposta sul reddito, tali proprietà erano parte
del patrimonio comprendente due aziende agricole e forestali all’epoca in cui appartenevano alla defunta.
14. L’acquisizione di tale proprietà immobiliare in Francia, del valore pari a FRF 5 444 666 (DEM 1 618 152), era soggetta a tassa
di successione in Francia dell’importo di FRF 1 192 148. Con decisione 3 gennaio 2000, il [OSCURATO:PERSONA]Landstuhl (in prosieguo:
il «[OSCURATO:PERSONA]») assoggettava il ricorrente ad un’imposta di successione di DEM 17 405. Tale decisione si basava su una massa
ereditaria di DEM 1 737 167, nella quale la proprietà immobiliare estera era stimata a DEM 1 618 152. La parte residua pari
a DEM 119 015 rientrava nel patrimonio nazionale.
15. Dopo la deduzione della franchigia soggettiva pari a DEM 400 000 è rimasta una somma, arrotondata per difetto, di DEM 1 337 100.
Su istanza del ricorrente ai sensi dell’art. 21 dell’ErbStg, l’imposta di successione francese di DEM 354 306,38 (FRF 1 192 148
x 0,2972) è stata detratta, per un importo pari a DEM 236 644, dall’importo dell’imposta dovuta di DEM 254 049.
16. L’opposizione del ricorrente all’accertamento fiscale del [OSCURATO:PERSONA] ed il suo ricorso dinanzi al Finanzgericht (Sezione tributaria
del Tribunale) non sono stati accolti. Detto ricorrente ha poi impugnato, per motivi di diritto, la sentenza del Finanzgericht
dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), che ha affermato che, per lo meno dalla sentenza della Corte nella
causa [OSCURATO:PERSONA]
(
4
), è dubbio se le disposizioni tedesche (
5
), in quanto distinguono in base alla localizzazione della proprietà o parte di essa al momento del decesso del de cuius, siano
compatibili con la libera circolazione dei capitali. Con ordinanza 11 aprile 2006 il Bundesfinanzhof ha quindi sospeso il
procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l’art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) che, ai fini dell’imposta di successione:
– si attribuisca ad un patrimonio agricolo e forestale (estero) situato in un altro Stato membro il valore venale (valore commerciale),
mentre per un patrimonio agricolo e forestale nazionale vale un’altra procedura di valutazione i cui risultati corrispondono,
in media, solo al 10% del valore venale, e
– l’acquisizione di un patrimonio agricolo e forestale nazionale non rientri nella determinazione della base imponibile nei
limiti di una determinata quota esente ed il restante valore sia valutato solo nella misura del 60%,
se, nel caso di un erede che riceva un’eredità costituita da un patrimonio nazionale e da un patrimonio agricolo e forestale
estero, ciò porti al risultato, a causa dell’ubicazione del patrimonio agricolo e forestale all’estero, che l’acquisizione
del patrimonio nazionale sia soggetta ad un’imposta di successione maggiore di quella che si applicherebbe se il patrimonio
agricolo e forestale si trovasse nel territorio nazionale».
17. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA]. Non si è tenuta udienza,
in assenza di richiesta in tal senso.
III –
Valutazione
A –
Principali argomenti delle parti
18. Il ricorrente deduce essenzialmente che, a causa della detrazione solo parziale dell’imposta sul patrimonio all’estero, l’eredità
nazionale è stata assoggettata a maggior onere fiscale (
6
) e che ciò costituisce una doppia imposizione in violazione dell’art. 293 CE. Egli sostiene che l’imposta tedesca di successione
è più elevata sul patrimonio nazionale di quella che risulterebbe se la proprietà immobiliare estera controversa si trovasse
in Germania, restringendo, di conseguenza, la libera circolazione dei capitali (
7
). Il ricorrente sostiene infine che le disposizioni in questione non possono essere coperte dall’art. 58 CE dato che sono
state adottate dopo il 1993 e che, ad ogni modo, esse costituirebbero una restrizione dissimulata ai sensi del n. 3 di detto
articolo. Non vi è considerazione alcuna che potrebbe giustificare un trattamento relativamente meno favorevole del patrimonio
agricolo e forestale situato in un altro Stato membro.
19. [OSCURATO:PERSONA] e il governo tedesco sostengono essenzialmente che le disposizioni nazionali in questione non costituiscono un’infrazione
alla libera circolazione dei capitali, né costituiscono una restrizione al movimento dei capitali. Il governo tedesco afferma
che l’impatto della differenza di valutazione è troppo indiretto per condizionare la decisione di acquisto. L’effetto delle
disposizioni in questione sarebbe in ogni caso un’inevitabile conseguenza della coesistenza legittima di regimi tributari
nazionali. Il governo tedesco afferma infine che il valore determinato dalla legge tedesca per la proprietà situata in Francia
corrisponde a quello stabilito dalle disposizioni tributarie francesi sulle successioni.
20. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che vi sia restrizione alla libera circolazione dei capitali qualora la proprietà situata in un altro
Stato membro sia colpita con un’imposta di successione maggiore rispetto a quella imposta sulla proprietà situata nel territorio
nazionale. Riguardo all’esistenza di una giustificazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la deroga prevista all’art. 58 , n. 1,
lett. a), CE è di per sé limitata dall’art. 58, n. 3, CE, ai sensi del quale le misure nazionali non devono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.
21. In risposta al quesito scritto della Corte riguardo alla data precisa dell’acquisizione originaria in questione, il ricorrente
ha confermato che suo padre ha acquistato la prima proprietà di cui si tratta il 9 agosto 1988 e la seconda il 26 gennaio
1990.
B –
Valutazione
22. Osservo preliminarmente che la questione pregiudiziale del Bundesfinanzhof non riguarda la disposizione nazionale dell’art. 21
dell’ErbStG relativa alla detrazione dell’imposta di successione straniera (francese) dall’imposta di successione nazionale
(tedesca). Perciò, sebbene il ricorrente affermi che tale disposizione infrange l’art. 293 CE, nella presente causa alla Corte
non è chiesto di valutare la compatibilità o meno con il diritto comunitario di tale detrazione.
1. La successione in questione come movimento di capitale
23. Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra
nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (
8
), ivi comprese le disposizioni che sanciscono il principio della libera circolazione dei capitali.
24. Occorre anche ricordare che l’art. 73 B, n. 1, del Trattato (divenuto art. 56, n. 1, CE) attua la libera circolazione dei
capitali tra gli Stati membri, nonché tra Stati membri e Stati terzi. A tal fine, stabilisce, nel capo del Trattato intitolato
«Capitali e pagamenti», che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, nonché tra Stati
membri e paesi terzi (
9
).
25. Per quanto riguarda la nozione di «movimenti di capitali», quest’ultima non è definita dal Trattato. Secondo una giurisprudenza
costante, considerato che l’art. 56 CE riporta in sostanza il contenuto dell’art. 1 della direttiva 88/361 e, anche se quest’ultima
è stata adottata sulla base degli artt. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (gli artt. 67‑73 del Trattato CEE sono stati sostituiti
dagli artt. 73 B ‑ 73 G del Trattato CE, divenuti artt. 56 CE ‑ 60 CE), la nomenclatura dei «movimenti di capitali» figurante
nel suo allegato conserva valore indicativo per definire la nozione di movimenti di capitali (
10
).
26. Come ho anticipato al paragrafo 5, successioni e legati sono elencati alla lettera D del titolo XI, «Movimenti di capitali
a carattere personale», dell’allegato I della direttiva 88/361. Inoltre, alla luce dell’attuale giurisprudenza della Corte (
11
), non vi sono dubbi sulla questione se le successioni costituiscano movimenti di capitale ai sensi dell’art. 56 CE, ad eccezione
dei casi in cui gli elementi che costituiscono la successione sono tutti all’interno di uno Stato membro.
27. È anche evidente dai fatti della causa principale, quali esposti in precedenza, che la successione in questione non è limitata
all’interno di uno Stato membro (
12
).
28. Quanto al momento dell’acquisizione e all’argomento avanzato dal governo tedesco secondo cui la proprietà in questione è stata
in origine acquisita (vale a dire, comprata) prima della data di entrata in vigore della direttiva 88/361 (1° luglio 1990),
privando, di conseguenza, il ricorrente dei diritti derivanti dalla direttiva e dal Trattato, a mio parere, nella causa principale
vi sono tre distinte acquisizioni. La prima è l’acquisto della proprietà da parte del padre del ricorrente; la seconda è l’acquisizione
della proprietà da parte della madre del ricorrente in via successoria e la terza è data dall’acquisizione in esame dell’eredità
da parte dello stesso ricorrente.
29. Ai fini dell’analisi della Corte il fatto determinante della causa, vale a dire il decesso della dante causa del ricorrente,
è sopravvenuto pertanto nel 1998. Per cui il momento determinante per valutare la situazione successoria nella causa principale
è sì la data di acquisizione della proprietà, però quella da parte dello stesso ricorrente, corrispondente al giorno del decesso
della madre.
30. [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato che l’analisi che considera quale movimento di capitale rilevante l’acquisto dell’eredità
da parte del ricorrente non è solo confermata sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ma anche dai fatti di tale causa: la successione
avvenne ivi nel 1993, dopo il recepimento della direttiva 88/361, ma le operazioni di acquisto che il de cuius compì in vita
avvennero tra il 1970 e il 1988, vale a dire prima dell’attuazione di tale direttiva.
31. Ne consegue che la situazione in questione deve essere valutata in base alle disposizioni che disciplinano la libera circolazione
dei capitali e che il ricorrente può esercitare i diritti derivanti dalla direttiva 88/361 e dal Trattato.
2. La normativa nazionale in quanto restrizione alla libera circolazione dei capitali
32. Occorre esaminare se una normativa nazionale come quella in discussione nella causa principale costituisca una restrizione
alla circolazione dei capitali.
33. Emerge a tal riguardo da una giurisprudenza consolidata che le misure vietate dall’art. 56, n. 1, CE, in quanto restrizioni
al movimento dei capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato
membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati o, in caso di successioni, quelle che hanno
l’effetto di diminuire il valore dell’eredità di un residente di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui sono ubicati
i beni di cui trattasi e che tassa il trasferimento ereditario dei detti beni (
13
).
34. Come è stato rilevato dall’avvocato generale Mischo nelle sue conclusioni della causa [OSCURATO:PERSONA] (
14
), sebbene sia ovvio che gli effetti sull’imposta di successione dell’esercizio del diritto alla libera circolazione dei capitali,
per definizione, non riguardano più direttamente l’interessato, resta tuttavia il fatto che essi sono atti a costituire un
ostacolo all’esercizio del suddetto diritto. Tali effetti formano parte delle considerazioni che ogni interessato deve necessariamente
tenere in conto al momento di decidere se esercitare o meno detta libertà di circolazione dei capitali.
35. L’ErbStG, in combinato disposto con il BewG, come sono stati applicati nella presente causa, operano una distinzione riguardo
all’ubicazione, nel territorio nazionale o all’estero, della proprietà ereditata. La conseguenza di tale differenziazione,
che consiste principalmente in metodi distinti di valutazione della proprietà in questione, si traduce nell’imposizione al
ricorrente di un’imposta di successione più onerosa solo perché una parte della proprietà ereditata è situata in un altro
Stato membro. Inoltre, le leggi in questione impediscono al ricorrente di beneficiare della riduzione del valore stimato relativamente
alla parte di eredità situata in Francia. Come il giudice del rinvio ha chiarito nella domanda di pronuncia pregiudiziale,
il diniego proprio delle agevolazioni da parte delle varie disposizioni tedesche qui discusse, relative al patrimonio agricolo
e forestale situato nel territorio nazionale, comporta un maggiore onere fiscale sulla proprietà situata in un altro Stato
membro.
36. Inoltre, ove sono implicate successioni situate all’estero, il valore della proprietà ereditata in questione è ridotto in
confronto ad una situazione che implica solo una successione a livello nazionale. Ciò è il risultato di un’imposizione maggiore
derivante da disposizioni come quelle in esame nella causa principale (
15
).
37. Emerge dalle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei capitali e dalla giurisprudenza della Corte che ciò che
risulta necessario prevenire è la diminuzione del valore economico dei trasferimenti di proprietà mediante successione che
implicano un elemento transfrontaliero rispetto ai trasferimenti delimitati entro uno Stato membro.
38. Le disposizioni in esame producono l’effetto di rendere gli investimenti in proprietà situate in un altro Stato membro, da
parte di soggetti residenti in Germania, meno allettanti degli investimenti dello stesso tipo nel territorio nazionale.
39. Ciò vale per la stima della proprietà, l’applicazione dell’esenzione oggettiva e la franchigia ai sensi dell’art. 13 a dell’ErbStG.
40. Ne consegue che le disposizioni nazionali in esame nella causa principale producono l’effetto di restringere il diritto alla
libera circolazione dei capitali.
3. Giustificazione della restrizione
41. Mentre l’art. 56 CE contiene un divieto generale di restrizioni ai movimenti di capitali, l’art. 58, n. 1, lett. a), CE chiarisce
che tale divieto non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione
tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti riguardo al loro luogo di residenza o al luogo di collocamento
del loro capitale. Tale diritto è, tuttavia, di per sé limitato dall’art. 58, n. 3, CE, che specifica che le distinzioni operate
dagli Stati membri tra i contribuenti a seconda del loro luogo di residenza o del luogo di collocamento del loro capitale
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali (
16
).
42. Affinché una normativa tributaria nazionale che distingue i contribuenti a seconda del luogo nel quale è investito il loro
capitale sia considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, la differenza
di trattamento deve riguardare situazioni che non sono oggettivamente equiparabili o essere giustificata da motivi imperativi
di interesse pubblico, quali la necessità di salvaguardare la coerenza del regime tributario e l’efficacia dei controlli fiscali (
17
).
43. Inoltre, per essere giustificata, la differenza di trattamento tra contribuenti con riferimento al luogo nel quale il loro
capitale è investito non deve eccedere quanto è necessario perché sia raggiunto l’obiettivo perseguito dalla normativa di
cui trattasi (
18
).
44. Come ho anticipato supra al paragrafo 4, in conformità alla Dichiarazione gli Stati membri possono invocare l’art. 58, n. 1,
lett. a), CE solo nei confronti delle disposizioni rilevanti esistenti alla fine del 1993.
45. Nella presente causa, la possibilità di invocare l’eccezione prevista all’art. 58, n. 1, lett. a), CE è già esclusa poiché,
come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, entrambi gli artt. 13 a dell’ErbStG e 31 del BewG erano stati emendati
nel 1996. Riguardo alla prima norma, il giudice del rinvio ha espressamente dichiarato che soltanto dopo il 1993 le agevolazioni
fiscali ivi previste sono state estese a patrimoni costiuiti da terreni agricoli e forestali e ampliate ancora oltre: ciò
significa che l’art. 58, n. 1, lett. a), CE è privo di rilevanza.
46. Quanto all’art. 31 del BewG, il giudice del rinvio afferma che, poiché la stima del patrimonio nazionale agricolo e forestale
ai fini dell’imposta di successione, ai sensi dell’art. 1, punto 36, dello Jahressteuergesetz (legge tributaria annuale) 1997 (
19
), è disciplinata adesso, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1996, altrove, vale a dire agli artt. 140 e ss. del BewG,
è dubbio se l’art. 58, n. 1, lett. a), CE possa essere invocato. Sebbene il contenuto della nuova disposizione possieda un
collegamento parziale con la precedente disciplina degli artt. 36 e ss. del BewG, detta disposizione dovrebbe essere considerata
in vigore solo dopo il 1993.
47. Di conseguenza, a mio parere, quest’ultima disposizione impedisce alle norme in questione di essere giustificate ex art. 58 CE.
48. Ad ogni modo, riguardo alla possibilità di giustificazione per motivi imperativi di interesse pubblico, come visto supra,
è necessario in primo luogo stabilire se la differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente equiparabili
o se detto trattamento possa essere oggettivamente giustificato da parte di una qualche ragione imperativa di interesse pubblico.
49. Gli eredi di una proprietà situata nel territorio nazionale e gli eredi di una proprietà localizzata in un altro Stato membro
si trovano in una situazione equiparabile. Nelle sue affermazioni, il governo tedesco non sembra contestare tale opinione.
Se l’ultima residenza del de cuius era in Germania, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta di successione tedesca rispetto
all’intero patrimonio ereditato (nazionale e straniero). Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta chiaramente che
gli eredi di una proprietà situata in un altro Stato membro sono assoggettati, dati i distinti metodi di valutazione, ad un
regime impositivo più oneroso rispetto agli eredi di proprietà situate in Germania.
50. Riguardo alla condizione relativa al perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, il governo tedesco, e in una certa
misura il [OSCURATO:PERSONA], hanno essenzialmente sostenuto che la normativa nazionale intende, in primo luogo, compensare gli svantaggi
che sorgono direttamente in capo all’impresa soggetta alla tassa di successione – cioè tenere conto della ridotta capacità
finanziaria di un erede ove non abbia ereditato fondi liquidi, bensì proprietà connesse ad un’azienda agricola che quest’ultimo
non debba essere costretto a vendere o abbandonare ai fini del pagamento dell’imposta di successione (
20
) – e, in secondo luogo, evitare la chiusura di aziende agricole e forestali le quali garantiscono produttività ed occupazione,
dovendo anche adempiere ai loro obblighi derivanti dall’ordinamento giuridico nazionale. Sembra che l’agevolazione sia intesa
essere riservata alle imprese situate nel territorio nazionale, ad esclusione di quelle di altri Stati membri.
51. Il governo tedesco e il [OSCURATO:PERSONA] si rimettono inoltre alle medesime argomentazioni indicate dal giudice del rinvio nella
domanda di pronuncia pregiudiziale quale considerazione formulata dal Finanzgericht: da una parte, «i menzionati vincoli sociali
di un’azienda agricola o forestale non sussistono in egual misura in un altro Stato membro dell’Unione europea» e, dall’altra,
«le autorità nazionali non sarebbero tenute a tenere conto allo stesso modo di eventuali equiparabili interessi collettivi
di un altro Stato membro».
52. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui le autorità tedesche non erano tenute a tenere conto di eventuali equiparabili
interessi collettivi di un altro Stato membro, condivido l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] che è basata sulla premessa che gli
Stati membri possono, nel quadro di disposizioni riguardanti la libera circolazione dei capitali, promuovere in particolare
la propria economia. Promuovere il patrimonio agricolo e forestale situato nel territorio nazionale non è, a mio parere, una
giustificazione per una restrizione ai movimenti di capitale. La Corte ha affermato a tale proposito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
21
), che, conformemente ad una giurisprudenza costante, obiettivi di natura puramente economica non possono costituire un motivo
imperativo di interesse pubblico tale da giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato.
Anche se conservare posti di lavoro, la produttività ed evitare la chiusura di tali aziende può ben servire al pubblico interesse,
non giustifica una restrizione ai movimenti di capitale.
53. Ad ogni modo, quanto alla tesi del governo tedesco secondo la quale occorre ponderare l’obiettivo di compensare gli svantaggi
che sorgono direttamente in capo all’impresa soggetta all’imposta di successione e la necessità di preservare la coerenza
del regime tributario, non è chiaro, dalle informazioni fornite alla Corte, in che modo tale coerenza possa essere pregiudicata
in una situazione nella quale la proprietà agricola e forestale nazionale e straniera sono soggette a criteri uniformi. Ciò
non pregiudicherebbe la coerenza del regime tributario tedesco e costituirebbe un provvedimento meno restrittivo della libera
circolazione dei capitali rispetto a quello dettato dalle disposizioni in questione (
22
).
54. Anche l’argomento secondo il quale l’amministrazione nazionale tedesca non dispone dei dati relativi alla proprietà situata
in altri Stati membri non mi convince. La Corte ha affermato che eventuali difficoltà o inconvenienti di natura puramente
amministrativa nella determinazione dell’imposta non sono sufficienti a giustificare una restrizione al movimento dei capitali (
23
). Ad ogni modo, i soggetti passivi di un’imposta sono generalmente tenuti a presentare informazioni utili e documenti per
provare, tra l’altro, l’addotto valore: ciò parrebbe prima facie sufficiente per rimediare a tale difficoltà. Inoltre la direttiva
77/799, relativa all’assistenza amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (
24
), rappresenta a sua volta un mezzo appropriato per ovviare a tali difficoltà. La Corte ha anche statuito che in base a tale
direttiva le autorità competenti di uno Stato membro possono sempre richiedere alle autorità competenti di un altro Stato
membro di fornire loro ogni informazione idonea che consenta di determinare correttamente, alla luce della normativa che esse
devono applicare, l’importo esatto dell’imposta esigibile (
25
).
55. Aggiungerei, inoltre, che il governo tedesco non ha dimostrato che le disposizioni in questione sono necessarie ed idonee
al perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico.
56. Consegue dalle considerazioni esposte in precedenza che gli argomenti del governo tedesco a giustificazione della restrizione
in questione non sono convincenti.
IV –
Conclusione
57. Propongo pertanto alla Corte di fornire la seguente soluzione alla questione sottoposta dal Bundesfinanzhof:
In circostanze come quelle della causa principale, l’art. 56, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea (precedentemente
art. 73 B, n. 1, CE) osta, ai fini dell’imposta di successione, a una normativa nazionale secondo la quale:
a) si attribuisce ad un patrimonio immobiliare agricolo e forestale situato in un altro Stato membro il valore venale (valore
commerciale), mentre per un patrimonio agricolo e forestale nazionale vale un’altra procedura di valutazione che porta, in
media, solo al 10% del valore venale, e
b) l’acquisizione di un patrimonio immobiliare agricolo e forestale nazionale non rientra nella determinazione della base imponibile
nei limiti di una determinata quota esente ad il restante valore è valutato solo per il 60%.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Ciò avvenne in occasione della firma dell’atto finale e delle dichiarazioni delle Conferenze intergovernative sull’Unione
europea (GU 1992, C 191, pag. 99).
3
– Direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’art. 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato
di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5).
4
– Sentenza 11 dicembre 2003, causa C‑364/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑15013).
5
– Ovvero, gli effetti giuridici dell'applicazione dell’art. 31 del BewG, nonché della mancata applicazione dell’art. 13 a
dell’ErbStG a una proprietà situata all’estero ai fini dell’imposizione fiscale del patrimonio nazionale.
6
– Ciò non sarebbe stato il caso se parte dell’eredità non avesse compreso né proprietà immobiliari all’estero, né corrispondenti
immobili in Germania.
7
Il giudice del rinvio chiarisce che, assumendo ad esempio la stessa fattispecie, ma sostituendo la Francia alla Germania
per quanto riguarda la localizzazione del patrimonio immobiliare, l’effetto di un aumento dell'onere fiscale sul patrimonio
nazionale sarebbe evidente.
8
– V., segnatamente, sentenze 11 agosto 1995, causa C‑80/94, Wielockx (Racc. pag. I‑2493, punto 16); 10 marzo 2005, causa
C‑39/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2057, punto 14), e, più recentemente, 23 febbraio 2006, causa C‑513/03, [OSCURATO:PERSONA]
der Heijden (Racc. pag. I‑1957, punto 36).
9
– [OSCURATO:PERSONA] der Heijden, cit., punto 37.
10
– V., in tal senso, fra l’altro, sentenze 16 marzo 1999, causa C‑222/97, Trummer e Mayer (Racc. pag. I‑1661, punto 21); 5
marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a., (Racc. pag. I‑2157, punto 30);
[OSCURATO:PERSONA] der Heijden (cit. alla nota 8), punto 39, e 3 ottobre 2006, causa C‑452/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9521,
punto 41).
11
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4), e [OSCURATO:PERSONA] der Heijden (cit. alla nota 8).
12
– V., in tale contesto, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4), punto 58, e [OSCURATO:PERSONA] der Heijden (cit. alla nota 8), punto 42.
13
– V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] der Heijden (cit. alla nota 8), punto 44.
14
– Conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 4), paragrafi 30 e 31.
15
– In altri termini, il ricorrente avrebbe ricevuto, mediante successione da sua madre, una proprietà di maggior valore, se
tale proprietà fosse stata oggetto di minore tassazione – cioè se le disposizioni vantaggiose che si applicano alla proprietà
nazionale fossero applicabili anche alle proprietà all'estero.
16
– Rispetto all’imposizione diretta, tali principi sono stati, fra l’altro, ripetuti nelle sentenze 7 settembre 2004, causa
C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477, punto 28), e 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8203, punto 31).
17
– V., in tal senso, sentenze 6 giugno 2000, causa C‑35/98, [OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I‑4071, punto 43); Manninen (cit. alla
nota 16), punto 29, e Centro di [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16), punto 32.
18
– V., in tal senso, [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, punto 43; Manninen, cit. supra, punto 29, e Centro di [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, punto 32.
19
– Jahressteuergesetz (legge tributaria annuale; in prosieguo: lo «JStG») 1997 del 20.12.1996 (BGBl. 1996 I, pag. 2049).
20
– Anche se la preservazione della coerenza del sistema tributario non sembra essere discussa di per sé, il governo tedesco
la ritiene equiparabile all'obiettivo generale di «compensare gli svantaggi che sorgono direttamente in capo all'impresa soggetta
alla tassa di successione».
21
– Cit. alla nota 17, punto 48. V., a questo proposito, anche sentenze 25 luglio 1991, causa C‑288/89, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑4007, punto 10), e 22 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll (Racc. pag. I‑1931, punto 41).
22
– V., in tal senso, sentenza Manninen (cit. alla nota 16), punto 46.
23
– V., in tal senso, sentenze 4 marzo 2004, causa C‑334/02, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑2229, punto 29); v. anche le
conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella stessa causa, paragrafi 29 e 30; sentenza Manninen (cit. alla
nota 16), punto 54, e la sentenza 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA]/Commissioners
of [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11753, punto 70).
24
– Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), la quale è stata emendata in diverse occasioni.
25
– V., tra l’altro, sentenze 15 maggio 1997, causa C‑250/95, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2471, punto 41);
[OSCURATO:PERSONA]/Francia (cit. alla nota 23), punto 31; Centro di [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16), punto 50; 22 marzo
2007, causa C‑383/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2555, punto 29), e 5 luglio 2007, causa C‑522/04, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio
(Racc. pag. I‑5701, punto 52).