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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38473/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata); che, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno operato nei confronti della persona offesa nel reato di truffa - dichiarato poi improcedibile per remissione di querela proprio grazie a tale condotta riparatoria - il giudice di seconda istanza ha ritenuto di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen. in relazione al diverso reato di ricettazione sulla base di ulteriori ed esaustive considerazioni (sul punto si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata) che prescindono dal risarcimento del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e' della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto, si vedano le pagine 5-6 della sentenza impugnata); che, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno operato nei confronti della persona offesa nel reato di truffa - dichiarato poi improcedibile per remissione di querela proprio grazie a tale condotta riparatoria - il giudice di seconda istanza ha ritenuto di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen. in relazione al diverso reato di ricettazione sulla base di ulteriori ed esaustive considerazioni (sul punto si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata) che prescindono dal risarcimento del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e' della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]