CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26316/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminare in mesi quattrodi reclusione; rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 8 gennaio 2026 la Corte d’appello di Milanoconfermava la sentenza emessa il 5 dicembre 2024 dal Tribunale di BustoArsizio con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole delreato di danneggiamento aggravato contestatogli perché, essendo in evidentestato di agitazione per essergli stato negato l’accesso a una sala giochi, colpivaa calci la porta d’ingresso del locale danneggiando la serratura elettrica e iltelaio.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 625,primo comma, n. 7), cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fattocommesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazionealla pubblica fede.Esponeva che la Corte d’appello aveva ritenuto l’aggravante ritenendo chel’imputato avesse fatto affidamento sulla impossibilità per il proprietario disorvegliare la porta poiché il proprio dipendente nel frangente era impegnato aservire i clienti all’interno del locale.Assumeva che in realtà l’azione violenta era stata commessa proprio nelmomento in cui il dipendente dell’esercizio pubblico si trovava sulla porta diingresso del locale nell’intento di impedire che l’imputato potesse accedervi,così che il danneggiamento era stato posto in essere in costanza di unasorveglianza attiva della cosa danneggiata da parte del preposto e qualeimmediata reazione al comportamento di questi, che aveva negato all’imputatol’accesso alla sala giochi.Concludeva sul punto affermando che in ragione della insussistenzadell’aggravante il fatto doveva essere qualificato nell’ipotesi di danneggiamentosemplice, ormai depenalizzata.2.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza degli artt. 521 e522 cod. proc. pen. assumendo la violazione del principio di correlazione fraaccusa e sentenza in relazione all’applicazione della recidiva anche al reato didanneggiamento, nonostante la detta aggravante fosse stata contestata solo inrelazione al reato di calunnia, per il quale l’imputato era stato assolto perché ilfatto non sussiste dal giudice di primo grado.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen.e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio.Assumeva che la Corte territoriale, non correttamente, aveva espresso unadoppia valutazione negativa per l’imputato dei medesimi elementi, sia inrelazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che all’applicazionedell’aumento di pena per la recidiva.3. In data 18 aprile 2026 è stata depositata una memoria difensivanell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.Secondo l’orientamento del giudice di legittimità espresso di recente daquesta Sezione e al quale il Collegio intende dare continuità, in tema didanneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7,cod. pen. nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinariaimpossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevila momentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto(Sez. 2, n. 50655 del 10/11/2023, Rosso, Rv. 285688 – 01, che tratta di unafattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sul rilievo chel'agente, autore del danneggiamento della porta di un locale pubblico, avevafatto affidamento sull'impossibilità per il titolare del bene di sorvegliarlocostantemente, perché impegnato all'interno a servire i clienti).La pronuncia valorizza, come elemento distintivo ai fini della sussistenza omeno dell'aggravante in parola, la impossibilità o la possibilità di esercitare sullacosa un controllo o la vigilanza.Data questa premessa occorre considerare come, nel caso di specie, in cui siverte in tema di danneggiamento di una porta di ingresso di un locale, lapresenza di un dipendente sulla porta di ingresso al momento deldanneggiamento (la circostanza risulta dalla lettura delle sentenze di merito enon viene contestata da alcuno) abbia avuto efficacia di vigilanza sul bene.Questa Corte (cfr. Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046), haevidenziato che intanto può escludersi l'esposizione dei beni a pubblica fede inquanto vi sia la concreta possibilità da parte del titolare del bene oggettodell'altrui azione aggressiva di esercitare una continuativa vigilanza sul benestesso rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione delbene irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante qualora sitratti luogo di facile accesso.Da tale premessa discende la decisività, per l'accertamento dellacaratteristica dell'esposizione dalla pubblica fede, della situazione diimpossibilità, in concreto, per il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggettodell'azione delittuosa, di esercitare una vigilanza continua. Rispetto a questoapproccio "funzionale", la presenza del titolare del bene nel momento in cuiviene posta in essere la condotta (di aggressione del bene), può divenireelemento che impedisce di ravvisare l'esposizione alla pubblica fede nellamisura in cui tale circostanza sia rivelatrice della possibilità di esercitare inmodo costante la vigilanza sul bene, ciò che è avvenuto nel caso di spece.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché, esclusa la contestata esposizione alla pubblica fede, il fattonon è previsto dalla legge come reato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la contestataesposizione alla pubblica fede, il fatto non è previsto dalla legge come reato.Così deciso il 30/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]