CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 30749/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale del 31.3.2005, che aveva previsto la corresponsione della retribuzione individuale di anzianità già in godimento alla data dellapresa in servizio nell’ufficio di assegnazione; aveva in proposito evidenziato che presso il Ministero dell’Istruzione la retribuzione individuale di anzianità era erogata sotto la denominazione “importo classe”. 2. La Corte di Appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo. 3. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’appello ed ha rilevato che la diminuzione dello stipendio del Gualano nel passaggio dal MIUR al MIBAC era stata corretta con il decreto del 30.10.2008, che aveva previsto l’integrazione dello stipendio con un assegno ad personamdi € 5.031,59 riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali, e con il listino di marzo 2009, da cui risultava il versamento degli arretrati; ha sul punto evidenziato che tali adempimenti non eranostati messi in discussione con la comparsa in appello. 4. Ha ritenuto il carattere eventuale e condizionale dell a previsione riguardante la retribuzione individuale di anzianità contenuta nel decreto 31.3.2005 ed ha accertato l’insussistenza dei presupposti per la corresponsione della retribuzione individuale di anzianità da parte del MIBAC, in quanto presso il MIUR il Gualano non percepiva tale voce. 5. Il giudice di appello ha evidenziato che il c.d. importo classe percepito dal Gualano presso il MIUR era costituito da importi stipendiali conglobati nel trattamento fondamentale ed ha pertanto escluso che costituisse una voce retributiva autonoma. Non ha, comunque , ravvisato il supporto normativo a sostegno della tesi della non riassorbibilità. 6. Ha richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che definiscano un determinato emolumento come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, nel pubblico impiego privatizzato si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni “ad personam”. Ne ha desunto che l’Amministrazione avesse correttamente riconosciuto al dipendente trasferito la differenza tra i livelli retributivi sotto forma di assegno ad personamassorbibile. 7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. 8. Il Ministero della Cultura ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 292, 324, 325, 326, 417 bis, 434 e 479 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso l’eccezione di tardività dell’appello. Evidenzia che la sentenza di primo grado era stata notificata in data 15.4.2019 presso la sede del Ministero contumace e successivamente, in data 23.7.2019 in forma esecutivaai sensi dell’art. 479, comma secondo, cod. proc. civ., mentre l’appello del Ministero della Cultura era stato notificato solo in data 27.9.2019 e notificato in data 5.11.2019. Sostiene l’idoneità di dette notifiche a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, donde il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Richiama il principio secondo cui qualora la P.A. sia autorizzata a difendersi attraverso i propri dipendenti, la notifica della sentenza e quella della successiva impugnazione, con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado, vanno effettuate nei confronti dell’Amministrazione personalmente o dei funzionari che l’hanno difesa, nonché il principio secondo cui la deroga all’art.11, primo comma, del R.D. n. 1611/1933 comporta anche quella al comma secondo, qualora l’autorità convenuta in giudizio sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente o tramite funzionario delegato. 2. Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta la ritualità della notifica del ricorso di primo gradoe la contumacia del MIBAC nel giudizio di primo grado ; risulta altresì che la sentenza di primo grado è stata notificata presso la sede MIBAC in Roma in data 8.4.2019 ed in data 23.7.2019. Trova applicazione il principio secondo cui nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass. n. 27424/2020). E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in ragione della contumacia del MIBAC nel giudizio di primo grado ha ritenuto la notifica eseguita presso l’Amministrazione inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art.325 cod. proc. civ. E’ del tutto infondata la tesi del ricorrente che trae dalla previsione della possibilità della difesa dell’amministrazione a mezzo funzionari la conseguenza che in caso di mancata costituzione la sentenza notificata alla parte sarebbe idonea a far decorrere il termine breve. L’orientamento secondo cui è possibile per il funzionario ricevere la notificazione della sentenza muove dal presupposto che lo stesso sia assimilabile in tutto e per tutto al difensore e dallo stesso non si possono trarre le ulteriori conseguenze sulle quali insiste anche in questa sede il ricorrente. 3. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto il carattere eventuale e condizionale della previsione relativa alla corresponsione della retribuzione individuale di anzianità, contenuta nel D.M. 31.3.2005. 4. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003, nonché degli artt. 1325, 1362, 1366 e 1367 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che presso il MIUR il Gualano percepisse la retribuzione individuale di anzianità. Sostiene che l’”importo classe” percepito presso il MIUR è correlato all’anzianità di servizio ed ha natura identica alla retribuzione individuale di anzianità; insiste nel prospettare che la comune intenzione delle parti, espressa nel D.M. 31.3.2005 era quella di attribuire tale emolumento aggiuntivo. 5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili , in quanto pur denunciando formalmente la violazione dei canoni ermeneutici, censurano direttamente l’interpretazione del decreto del 31.3.2005. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corteil principio secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed aiprincipi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 9054/2013; Cass.n. 10271/2016e Cass. n. 3829/2021). Inoltre le censure non colgono la ratiodecidendi della sentenza impugnata , fondata sull’assenza di un fondamento normativo della non riassorbibilità, il che rende del tutto irrilevante l’interpretazione dell’atto, non potendo il datore di lavoro pubblico riconoscere emolumenti in contrasto con la disciplina di legge e contrattuale. 6. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti delle domande proposte nel ricorso introduttivo, e per avere erroneamente ritenuto che il Gualano nel giudizio di appello non avesse messo in discussione l’asserito adempimento del Ministero. Deduceche il Gualano non aveva proposto alcuna domanda concernente la diminuzione dello stipendio nel passaggio dal MIUR al MIBAC. Evidenziainoltre che nella memoria del 28.2.2020 depositata nel giudizio di appello, il Gualano aveva contestato la ricostruzione economica degli arretrati. 7. Il motivo è inammissibile. La Corte territorialeha rilevato che la domanda proposta in via principale dal Gualano aveva riguardato la corresponsione degli importi non percepiti a titolo di R.I.A., Importo classe o salario d’anzianità o titolo e/o posta equipollente, ed in via subordinata la corresponsione dei medesimi importi con riferimento agli artt. 1218 e 1228 cod. civ. Ha poi dato atto della “non facile decifrabilità del ricorso introduttivo” epur avendo individuato due profili di doglianza da parte del Gualano(la diminuzione dello stipendio di circa 400 euro mensili ed il mancato mantenimento della RIA), la Corte territorialeha evidenziato che la disparità stipendiale era stata corretta dal MIBAC con decreto del 30.10.2008e con gli arretrati versati con la mensilità di marzo 2009,precisando che la comparsa in appello aveva insistito solo sul profilo riguardante il mantenimento senza assorbimento della retribuzione individuale di anzianità. Una volta escluso che il ricorrente avesse formulato in primo grado e reiterato in appello una domanda volta a contestare la diminuzione del trattamento stipendiale, non sussiste l’interesse a contestare passaggi argomentativi della pronuncia, non incidenti sulla domanda effettivamente proposta. 8. Con il quinto motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. Sostiene che in alcuna parte dell’atto di appello era stata proposta una doglianza riguardante l’inesistenza di una normativa che implicasse la non riassorbibilità della retribuzione individuale di anzianità. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente fondato il proprio convincimento su un fatto costitutivo estraneo al processo ed introdotto motu proprio, senza contraddittorio. 9. La censura è infondata. La Corte territoriale ha infatti individuato i fatti costitutivi della domanda principale (percezione della retribuzione individuale di anzianità presso il MIUR da parte del Gualano e mantenimento di tale emolumento senza assorbimento presso il MIBAC) ed ha pertanto richiamato il pri ncipio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam richiamato da Cass. n. 10210/2020, applicabile in difetto di disposizioni speciali di legge, di regolamento o di atti amministrativi. E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio deltantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverseda quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitume della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.» ( Cass. n. 6533/2024). 10. Con il sesto motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta in via subordinata. 11. Il motivo è infondato. Non sussiste l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata, avendo la Corte territoriale escluso in radice il diritto e l’inadempimento, da cui derivail rigetto implicito di ogni pretesa. 12. Il ricorso va pertanto rigettato. 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 14. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricors o e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in in € 3 . 000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contribut