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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42635/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermata la sentenza in data 15 dicembre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 27 febbraio 2020, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, con pene accessorie e statuizioni civili.

Il fatto è stato accertato sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver assistito all'aggressione mossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impresario edile che aveva un cantiere di ristrutturazione presso immobile di proprietà del teste.

In particolare, il teste era riuscito a interrompere l'azione del Genovese, che aveva stretto il collo della vittima con un braccio, ma l'imputato, risalito a bordo della sua auto, si era diretto contro [OSCURATO:PERSONA], che si trovava vicino a un ponteggio, investendolo.

L'imputato, compiuta una breve retromarcia, colpiva nuovamente le gambe della vittima, intento a fuggire arrampicandosi sul ponteggio; la manovra veniva ancora ripetuta, finchè il [OSCURATO:PERSONA] cadeva all'interno del ponteggio, e il Genovese si allontanava.

Le medesime circostanze venivano riferite da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del [OSCURATO:PERSONA].

L'aggressione, secondo quanto percepito dai testi, era stata determinata da un contrasto esistente tra i due soggetti in ordine al saldo di spettanze pretese dal Genovese per alcune giornate di lavoro effettuate per l'impresa del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello negava il riconoscimento delle attenuanti generiche - per i precedenti penali a carico dell'imputato, l'intensità del dolo e l'assenza di ravvedimento - e dell'attenuante della provocazione - sul rilievo che l'evidente sproporzione tra il movente e il fatto rendeva palese l'assenza di nesso causale tra il fatto ingiusto della vittima e l'azione delittuosa -.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al giudizio sull'oggetto della volontà dell'imputato "mancando l'univocità della condotta delittuosa".Le dichiarazioni rese dalla persona offesa non erano attendibili, avendo egli, nell'immediatezza, rifiutato di chiamare l'ambulanza, chiamata dal teste [OSCURATO:PERSONA], e riferito di aver avuto un sinistro stradale, versione poi ritrattata.

Le versioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano conformi nella descrizione delle manovre compiute dall'imputato.

La condotta dell'imputato era quindi significativa, al più, di una volontà diretta a danneggiare il ponteggio, azione che la vittima aveva cercato di contrastare frapponendosi.

L'assenza di volontà omicidiaria era riscontrata dai distretti corporei attinti, non interessati da organi vitali, e dagli esiti, consistiti in lesioni personali guaribili in meno di giorni quaranta.

Le minacce profferite dall'imputato nel corso dei fatti erano significative del livello culturale proprio del Genovese, e non avevano determinato un reale effetto di intimidazione della vittima.

L'imputato aveva quindi agito con volontà di danneggiare, al più, con dolo eventuale di lesioni.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale con riguardo al diniego della attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.

In ordine alla sussistenza del fatto ingiusto della vittima, il compendio captativo disponibile aveva consentito di accertare che effettivamente l'imputato vantava crediti da lavoro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale era deciso a non corrispondere al lavoratore quanto dovuto.

La condotta dell'imputato, non sproporzionata rispetto al fatto ingiusto della vittima, era stata determinata dallo stato d'ira nel quale il Genovese si era trovato.

Infine, l'imputato aveva, da subito, avuto un atteggiamento collaborativo, idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso hanno contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.1.

Con riguardo al giudizio di colpevolezza, il primo motivo denuncia la violazione della legge penale sul rilievo che "né dalle dichiarazioni della persona offesa né da quelle rese dagli altri testimoni oculari può desumersi che l'intento dell'odierno ricorrente fosse quello di cagionare la morte del [OSCURATO:PERSONA], mancando nel caso di specie l'univocità della condotta delittuosa".

Il motivo, coerentemente con detta premessa, ha quindi evidenziato i profili di non attendibilità delle dichiarazioni della vittima e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che "appare più vicina alla realtà dei fatti la dinamica dell'incidente come descritta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiaramente narrato di più urti verificatesi tra la vettura del Genovese e il ponteggio" e che "Altamente probabile è che il [OSCURATO:PERSONA] avvedendosi dell'intenzione del Genovese di voler danneggiare il cantiere - e nel cercare di impedire che quest'ultimo abbattesse il ponteggio - si sia frapposto tra l'autovettura e il manufatto, rimanendo in tal modo colpito all'arto".

Il primo motivo, dunque, si muove interamente secondo una prospettiva di merito, sollecitando il Collegio ad una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.

Con riguardo sia all'accertamento della condotta che della volontà dell'imputato, il secondo giudice ha evidenziato che il racconto dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergente nel descrivere la ripetuta azione di investimento, era stato confermato dai dati oggettivi riscontrati nell'immediatezza sul veicolo dell'imputato e sul ponteggio, oltre che dalla localizzazione delle plurime lesioni della vittima, e che la volontà di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] era desumibile dalla gravità e ripetizione della condotta, e riscontrata dalle minacce profferite dall'imputato nei giorni precedenti e nel contesto dell'azione.

La difesa vi ha contrapposto la considerazione della relativa modestia degli esiti lesivi riportati dalla vittima e la deduzione secondo la quale la condotta dell'imputato, che aveva ripetutamente diretto la sua auto contro il ponteggio, era compatibile con una volontà di danneggiamento.

Il primo dato è stato valutato dai giudici del merito, che hanno, con motivazione incensurabile, privilegiato, nell'indagine sull'oggetto della volontà dell'imputato, le modalità dell'azione, rispetto agli esiti di essa, evidenziando che si era trattato di una insistita azione di investimento della vittima, che rimasto schiacciato, negli arti inferiori, contro il ponteggio.

La seconda argomentazione è una deduzione di merito, fondata su una personale ed alternativa ricostruzione del fatto, indagine non consentita nel giudizio di legittimità.2.

Anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione il secondo motivo ha contenuto di merito.

Quanto alle attenuanti generiche, la difesa valorizza l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, senza proporre alcuna censura alle ragioni del diniego evidenziate dal secondo giudice.

Il motivo, dunque, sollecita il Collegio ad una rinnovata, e ormai preclusa, valutazione dei dati disponibili, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità.

Le sentenze di merito, poi, hanno motivato il diniego dell'attenuante della provocazione sul rilievo che il rifiuto della vittima di saldare le spettanze retributive reclamate dal Genovese aveva costituito il movente delle minacce, prima, e dell'aggressione e dell'azione omicidiaria, poi, ma non era stata la causa psichica del fatto.

La sentenza impugnata ha esattamente evidenziato che il carattere della ragionevole proporzionalità tra il fatto della vittima e l'azione delittuosa è funzionale alla verifica se il primo sia stato la causa, ovvero mera occasione, della seconda, ed è giunta alla motivata conclusione che, in ragione del contenuto della controversia limitata ad una pretesa retributiva, l'azione omicidiaria era stata solo motivata, ma non causata, dal rifiuto del debitore.

Sul punto, il motivo riconduce il fatto ad una degenerazione di lite causata dal rifiuto della vittima, argomentazione che si risolve in una alternativa lettura dei dati fattuali acquisiti.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermata la sentenza in data 15 dicembre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 27 febbraio 2020, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, con pene accessorie e statuizioni civili. Il fatto è stato accertato sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver assistito all'aggressione mossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], impresario edile che aveva un cantiere di ristrutturazione presso immobile di proprietà del teste. In particolare, il teste era riuscito a interrompere l'azione del Genovese, che aveva stretto il collo della vittima con un braccio, ma l'imputato, risalito a bordo della sua auto, si era diretto contro [OSCURATO:PERSONA], che si trovava vicino a un ponteggio, investendolo. L'imputato, compiuta una breve retromarcia, colpiva nuovamente le gambe della vittima, intento a fuggire arrampicandosi sul ponteggio; la manovra veniva ancora ripetuta, finchè il [OSCURATO:PERSONA] cadeva all'interno del ponteggio, e il Genovese si allontanava. Le medesime circostanze venivano riferite da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del [OSCURATO:PERSONA]. L'aggressione, secondo quanto percepito dai testi, era stata determinata da un contrasto esistente tra i due soggetti in ordine al saldo di spettanze pretese dal Genovese per alcune giornate di lavoro effettuate per l'impresa del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello negava il riconoscimento delle attenuanti generiche - per i precedenti penali a carico dell'imputato, l'intensità del dolo e l'assenza di ravvedimento - e dell'attenuante della provocazione - sul rilievo che l'evidente sproporzione tra il movente e il fatto rendeva palese l'assenza di nesso causale tra il fatto ingiusto della vittima e l'azione delittuosa -. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione della legge penale in relazione al giudizio sull'oggetto della volontà dell'imputato "mancando l'univocità della condotta delittuosa".Le dichiarazioni rese dalla persona offesa non erano attendibili, avendo egli, nell'immediatezza, rifiutato di chiamare l'ambulanza, chiamata dal teste [OSCURATO:PERSONA], e riferito di aver avuto un sinistro stradale, versione poi ritrattata. Le versioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano conformi nella descrizione delle manovre compiute dall'imputato. La condotta dell'imputato era quindi significativa, al più, di una volontà diretta a danneggiare il ponteggio, azione che la vittima aveva cercato di contrastare frapponendosi. L'assenza di volontà omicidiaria era riscontrata dai distretti corporei attinti, non interessati da organi vitali, e dagli esiti, consistiti in lesioni personali guaribili in meno di giorni quaranta. Le minacce profferite dall'imputato nel corso dei fatti erano significative del livello culturale proprio del Genovese, e non avevano determinato un reale effetto di intimidazione della vittima. L'imputato aveva quindi agito con volontà di danneggiare, al più, con dolo eventuale di lesioni. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione della legge penale con riguardo al diniego della attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. In ordine alla sussistenza del fatto ingiusto della vittima, il compendio captativo disponibile aveva consentito di accertare che effettivamente l'imputato vantava crediti da lavoro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale era deciso a non corrispondere al lavoratore quanto dovuto. La condotta dell'imputato, non sproporzionata rispetto al fatto ingiusto della vittima, era stata determinata dallo stato d'ira nel quale il Genovese si era trovato. Infine, l'imputato aveva, da subito, avuto un atteggiamento collaborativo, idoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso hanno contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.1. Con riguardo al giudizio di colpevolezza, il primo motivo denuncia la violazione della legge penale sul rilievo che "né dalle dichiarazioni della persona offesa né da quelle rese dagli altri testimoni oculari può desumersi che l'intento dell'odierno ricorrente fosse quello di cagionare la morte del [OSCURATO:PERSONA], mancando nel caso di specie l'univocità della condotta delittuosa". Il motivo, coerentemente con detta premessa, ha quindi evidenziato i profili di non attendibilità delle dichiarazioni della vittima e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che "appare più vicina alla realtà dei fatti la dinamica dell'incidente come descritta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiaramente narrato di più urti verificatesi tra la vettura del Genovese e il ponteggio" e che "Altamente probabile è che il [OSCURATO:PERSONA] avvedendosi dell'intenzione del Genovese di voler danneggiare il cantiere - e nel cercare di impedire che quest'ultimo abbattesse il ponteggio - si sia frapposto tra l'autovettura e il manufatto, rimanendo in tal modo colpito all'arto". Il primo motivo, dunque, si muove interamente secondo una prospettiva di merito, sollecitando il Collegio ad una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Con riguardo sia all'accertamento della condotta che della volontà dell'imputato, il secondo giudice ha evidenziato che il racconto dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergente nel descrivere la ripetuta azione di investimento, era stato confermato dai dati oggettivi riscontrati nell'immediatezza sul veicolo dell'imputato e sul ponteggio, oltre che dalla localizzazione delle plurime lesioni della vittima, e che la volontà di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] era desumibile dalla gravità e ripetizione della condotta, e riscontrata dalle minacce profferite dall'imputato nei giorni precedenti e nel contesto dell'azione. La difesa vi ha contrapposto la considerazione della relativa modestia degli esiti lesivi riportati dalla vittima e la deduzione secondo la quale la condotta dell'imputato, che aveva ripetutamente diretto la sua auto contro il ponteggio, era compatibile con una volontà di danneggiamento. Il primo dato è stato valutato dai giudici del merito, che hanno, con motivazione incensurabile, privilegiato, nell'indagine sull'oggetto della volontà dell'imputato, le modalità dell'azione, rispetto agli esiti di essa, evidenziando che si era trattato di una insistita azione di investimento della vittima, che rimasto schiacciato, negli arti inferiori, contro il ponteggio. La seconda argomentazione è una deduzione di merito, fondata su una personale ed alternativa ricostruzione del fatto, indagine non consentita nel giudizio di legittimità.2. Anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione il secondo motivo ha contenuto di merito. Quanto alle attenuanti generiche, la difesa valorizza l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, senza proporre alcuna censura alle ragioni del diniego evidenziate dal secondo giudice. Il motivo, dunque, sollecita il Collegio ad una rinnovata, e ormai preclusa, valutazione dei dati disponibili, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità. Le sentenze di merito, poi, hanno motivato il diniego dell'attenuante della provocazione sul rilievo che il rifiuto della vittima di saldare le spettanze retributive reclamate dal Genovese aveva costituito il movente delle minacce, prima, e dell'aggressione e dell'azione omicidiaria, poi, ma non era stata la causa psichica del fatto. La sentenza impugnata ha esattamente evidenziato che il carattere della ragionevole proporzionalità tra il fatto della vittima e l'azione delittuosa è funzionale alla verifica se il primo sia stato la causa, ovvero mera occasione, della seconda, ed è giunta alla motivata conclusione che, in ragione del contenuto della controversia limitata ad una pretesa retributiva, l'azione omicidiaria era stata solo motivata, ma non causata, dal rifiuto del debitore. Sul punto, il motivo riconduce il fatto ad una degenerazione di lite causata dal rifiuto della vittima, argomentazione che si risolve in una alternativa lettura dei dati fattuali acquisiti. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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