CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie esposti alle pp. 2-3-della impugnata sentenza; Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui non tiene conto che l'imputato risulta gravato da precedenti penali che hanno giustificato l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023 I Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]