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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 27967/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33732-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.33732/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 3099/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Cassino e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore del Tronci, dirigente medico presso la stessa AUSL, dell’indennità di pronta disponibilità per il periodo dal febbraio 2008 al febbraio 2013 nella misura di euro 41,32 per turno, prevista dal contratto integrativo recepito dalla AUSL con delibera n. 1873/1999, in luogo del minor importo di euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto doversi riconoscere alla contrattazione integrativa aziendale, anche alla luce della nuova disciplina di cui al CCNL 31.5.2005, il potere di rideterminare l’importo dell’indennità in questione senza alcuna condizione di disponibilità, derivandone l’efficacia vincolante della delibera n. 1873/1999 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo che, all’epoca , aveva disposto la determinazione in aumento per ogni turno dell’indennità nell’importo rivendicato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL di Frosinone affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Tronci; - che il controricorrente ha poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 7 e 9, 55, comma 1, CCNL 2002/2005 per l’Area della [OSCURATO:PERSONA] e 51, comma 4, CCNL 1998/2001 relativo alla stessa Area, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale , per non avere tenuto della condizione cui è sottoposta la rideterminazione in sede decentrata dell’indennità, data dalla necessità di copertura finanziaria di tale rideterminazione, realizzata attraverso o l’integrazione del relativo Fondo o la destinazione a quella finalità dei risparmi ottenuti; - che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 18793/2022 alla quale si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. anche in relazione all’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente) secondo cui il riconosciuto potere di rideterminazione in aumento dell’indennità di pronta disponibilità da parte della contrattazione integrativa, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, trova, anche nella novellata disciplina dell’istituto posta dal CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], un limite nella complessiva disponibilità del Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” di cui all’art.55 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il biennio economico 2002/2003, così da escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente al 1999 di recepimento di un accordo integrativo anch’esso risalente, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; - che, il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - che la novità ( all’epoca del deposito del ricorso) e la complessità della questione giuridica giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33732-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.33732/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 3099/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Cassino e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore del Tronci, dirigente medico presso la stessa AUSL, dell’indennità di pronta disponibilità per il periodo dal febbraio 2008 al febbraio 2013 nella misura di euro 41,32 per turno, prevista dal contratto integrativo recepito dalla AUSL con delibera n. 1873/1999, in luogo del minor importo di euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto doversi riconoscere alla contrattazione integrativa aziendale, anche alla luce della nuova disciplina di cui al CCNL 31.5.2005, il potere di rideterminare l’importo dell’indennità in questione senza alcuna condizione di disponibilità, derivandone l’efficacia vincolante della delibera n. 1873/1999 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo che, all’epoca , aveva disposto la determinazione in aumento per ogni turno dell’indennità nell’importo rivendicato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la AUSL di Frosinone affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Tronci; - che il controricorrente ha poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 7 e 9, 55, comma 1, CCNL 2002/2005 per l’Area della [OSCURATO:PERSONA] e 51, comma 4, CCNL 1998/2001 relativo alla stessa Area, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale , per non avere tenuto della condizione cui è sottoposta la rideterminazione in sede decentrata dell’indennità, data dalla necessità di copertura finanziaria di tale rideterminazione, realizzata attraverso o l’integrazione del relativo Fondo o la destinazione a quella finalità dei risparmi ottenuti; - che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 18793/2022 alla quale si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. anche in relazione all’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente) secondo cui il riconosciuto potere di rideterminazione in aumento dell’indennità di pronta disponibilità da parte della contrattazione integrativa, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, trova, anche nella novellata disciplina dell’istituto posta dal CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], un limite nella complessiva disponibilità del Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro” di cui all’art.55 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il biennio economico 2002/2003, così da escludere che il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente al 1999 di recepimento di un accordo integrativo anch’esso risalente, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili; - che, il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; - che la novità ( all’epoca del deposito del ricorso) e la complessità della questione giuridica giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le
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