CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44239/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; crf [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pavia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione di un assegno e di truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i suindicati reati, pur in difetto della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita dei titoli di credito, nonché per avere applicato la recidiva in ragione soltanto dei precedenti penali dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - nel rimarcare che l'imputato non aveva dato spiegazioni plausibili sul possesso dell'assegno in bianco, di provenienza furtiva, con cui aveva pagato i 24 cartoni di vino - si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, la mancata giustificazione della detenzione dell'assegno, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessun vizio inficia la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza illecita dell'assegno. 2.2 Quanto all'applicazione della recidiva, la Corte territoriale ha rimarcato che l'imputato era gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e gli era stato revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. La menzionata Corte ha evidenziato che "si evince da ciò che lo stesso è rimasto insensibile alle sanzioni derivanti dalle plurime violazioni penali e non ha mai abbandonato la sua- scelta deviante, denotando pertanto un'accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità sociale che giustificano l'applicazione della contestata recidiva". Così argomentando, la Corte d'appello non solo ha preso in considerazione i precedenti penali dell'imputato ma ha anche correttamente ed insindacabilmente affermato che il reato era sintomatico della sua maggiore pericolosità. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. P