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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01887/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 14.7.2023 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 14.7.2023 il Tribunale di Castrovillari, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi pronunciata nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 4.7.1994 diventata irrevocabile il 3.10.1995.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce che nell'ingiunzione a demolire erano stati erroneamente riportati i suoi dati anagrafici essendo stata ivi indicata quale sua data di nascita il 3.11.1957 in luogo del 17.3.1957, non valendo quale rettifica l'interlinea apposta sulla sola copia a lui stesso notificata in quanto non accompagnata da alcuna firma olografa di chi la aveva eseguita.

Lamenta conseguentemente la violazione del diritto di difesa, non cogliendo nel segno la motivazione resa dal G.E. secondo il quale non sarebbe ravvisabile nell'ordine di demolizione "alcuna interlinea che abbia interessato il dato anagrafico dell'istante" senza considerare il principio del giusto processo che ne impone lo svolgimento nel contraddittorio fra le parti davanti ad un giudice imparziale.

2.2. Con un secondo pluriarticolato motivo lamenta, da un canto, la mancata considerazione del procedimento in sanatoria prospettato dal ricorrente, del tutto fallace risultando la motivazione del G.E. secondon sarebbe ragionevolmente prevedibile che il Comune possa adottare un provvedimento in contrasto con l'ordine di demolizione laddove invece l'immobile de quo, ricadente in zona turistica, è interessato da "un procedimento in sanatoria al quale l'istante intende far ricorso, nell'ugual modo in cui risultano essere stati sanati gli altri immobili ubicati nei terreni limitrofi che nel corso degli ultimi anni sono stati oggetto di condono" e, dall'altro, la violazione del principio di proporzionalità, costituendo l'immobile de quo l'unica casa posseduta dal ricorrente destinata ad abitazione familiare.

Censura in relazione a tale secondo profilo l'ordinanza impugnata nella parte in cui non si preoccupa di verificare se dall'esecuzione dell'ordine di demolizione potesse derivare un nocumento alle esigenze abitative del Mungo in violazione degli artt. 8 Cedu e 666 cod. proc. pen., da parametrarsi anche al diritto alla salute in ragione dell'età avanzata e delle precarie condizioni fisiche di costui, impossibilitato perciò a trasferirsi in altra abitazione.

Aggiunge altresì come il lungo arco temporale di oltre trent'anni intercorso tra la condanna e la sua esecuzione abbia ingenerato nel ricorrente un ragionevole affidamento sul suo diritto ad abitare tale immobile [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'assoluta mancanza di specificità che caratterizza tutte le censure con esso articolate.

Le rinnovate doglianze in ordine all'interlineatura della data di nascita dell'istante erroneamente indicata nell'ingiunzione a demolire non superano l'accertamento dirimente compiuto dal G.E che esclude radicalmente la presenza di qualsivoglia cancellatura apposta sull'atto dei dati anagrafici del destinatario: non viene infatti fornita dalla difesa, nella formulazione del primo motivo, la dimostrazione dell'assunta cancellazione né viene allegata al ricorso la copia notificatagli.

2. Quanto al secondo motivo, le dissertazioni in cui si dilunga la difesa in ordine alla pendenza di un procedimento volto al conseguimento di un permesso a costruire in sanatoria, titolo questo non conseguibile alla radice insistendo l'immobile in una zona turistica secondo il [OSCURATO:PERSONA] del Comune, perdono comunque di consistenza in assenza di indicazioni dei dati relativi all'inoltro di una domanda presentata a tal fine all'ufficio competente, la cui mancata documentazione era stata già ampiamente sottolineata dall'ordinanza impugnata.

Sembra piuttosto dalla formulazione della dispiegata doglianza che quello del Mungo sia nulla di più di un proponimento, sostenendosi che egli "intende far ricorso" al procedimento di sanatoria "nell'egual modo in cui risultano sanati gli altri immobili ricadenti sui terreni limitrofi che nel corso degli anni sono stati oggetto di apposita procedura di sanatoria e di condono" (cfr. pag.5 del ricorso).

Intenzione questa che certamente non consente né di ottenere l'eliminazione nè di paralizzare l'efficacia dell'ordine di demolizione che secondo il conforme orientamento giurisprudenziale è suscettibile di revoca solo in presenza di provvedimenti dell'autorità amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto, mentre può essere cautelarmente sospeso allorquando, in pendenza di una procedura volta alla regolarizzazione postuma dell'immobile, ne sia prevedibile il rapido esaurimento in assenza di cause ostative al rilascio del titolo.

Né maggior consistenza riveste l'invocata applicazione del principio di proporzionalità che in qualsivoglia forma declinato postula la specifica allegazione, nella specie del tutto assente, di specifiche cause ostative all'esecuzione del titolo consistenti in diritti di pari rango rispetto a quello del coerente sviluppo della pianificazione urbanistica e della salvaguardia del territorio che nella specie risultano solo teoricamente richiamati, nulla essendo stato dedotto in ordine alle consistenze economiche dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare, alla presenza in esso di soggetti percettori di reddito e tantomeno alle non meglio specificate precarie condizioni di salute dello stesso ricorrente.

In definitiva le dispiegate censure non solo risultano del tutto generiche limitandosi la difesa ad invocare, a fondamento del diniego di revoca o di sospensione del titolo esecutivo, principi astratti privi di alcuna attinenza con le - contingenze riguardanti l'immobile de quo, così come 'da sua situazione personale, nonché tralaticie massime giurisprudenziali, peraltro reiterative di quelle già riprodotte nell'ordinanza impugnata, ma si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dal Tribunale calabrese in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di opposizione all'esecuzione, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato.

Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso che, invece di essere destinatario di specifiche doglianze, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 14.7.2023 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14.7.2023 il Tribunale di Castrovillari, adito quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi pronunciata nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 4.7.1994 diventata irrevocabile il 3.10.1995. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce che nell'ingiunzione a demolire erano stati erroneamente riportati i suoi dati anagrafici essendo stata ivi indicata quale sua data di nascita il 3.11.1957 in luogo del 17.3.1957, non valendo quale rettifica l'interlinea apposta sulla sola copia a lui stesso notificata in quanto non accompagnata da alcuna firma olografa di chi la aveva eseguita. Lamenta conseguentemente la violazione del diritto di difesa, non cogliendo nel segno la motivazione resa dal G.E. secondo il quale non sarebbe ravvisabile nell'ordine di demolizione "alcuna interlinea che abbia interessato il dato anagrafico dell'istante" senza considerare il principio del giusto processo che ne impone lo svolgimento nel contraddittorio fra le parti davanti ad un giudice imparziale. 2.2. Con un secondo pluriarticolato motivo lamenta, da un canto, la mancata considerazione del procedimento in sanatoria prospettato dal ricorrente, del tutto fallace risultando la motivazione del G.E. secondon sarebbe ragionevolmente prevedibile che il Comune possa adottare un provvedimento in contrasto con l'ordine di demolizione laddove invece l'immobile de quo, ricadente in zona turistica, è interessato da "un procedimento in sanatoria al quale l'istante intende far ricorso, nell'ugual modo in cui risultano essere stati sanati gli altri immobili ubicati nei terreni limitrofi che nel corso degli ultimi anni sono stati oggetto di condono" e, dall'altro, la violazione del principio di proporzionalità, costituendo l'immobile de quo l'unica casa posseduta dal ricorrente destinata ad abitazione familiare. Censura in relazione a tale secondo profilo l'ordinanza impugnata nella parte in cui non si preoccupa di verificare se dall'esecuzione dell'ordine di demolizione potesse derivare un nocumento alle esigenze abitative del Mungo in violazione degli artt. 8 Cedu e 666 cod. proc. pen., da parametrarsi anche al diritto alla salute in ragione dell'età avanzata e delle precarie condizioni fisiche di costui, impossibilitato perciò a trasferirsi in altra abitazione. Aggiunge altresì come il lungo arco temporale di oltre trent'anni intercorso tra la condanna e la sua esecuzione abbia ingenerato nel ricorrente un ragionevole affidamento sul suo diritto ad abitare tale immobile [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'assoluta mancanza di specificità che caratterizza tutte le censure con esso articolate. Le rinnovate doglianze in ordine all'interlineatura della data di nascita dell'istante erroneamente indicata nell'ingiunzione a demolire non superano l'accertamento dirimente compiuto dal G.E che esclude radicalmente la presenza di qualsivoglia cancellatura apposta sull'atto dei dati anagrafici del destinatario: non viene infatti fornita dalla difesa, nella formulazione del primo motivo, la dimostrazione dell'assunta cancellazione né viene allegata al ricorso la copia notificatagli. 2. Quanto al secondo motivo, le dissertazioni in cui si dilunga la difesa in ordine alla pendenza di un procedimento volto al conseguimento di un permesso a costruire in sanatoria, titolo questo non conseguibile alla radice insistendo l'immobile in una zona turistica secondo il [OSCURATO:PERSONA] del Comune, perdono comunque di consistenza in assenza di indicazioni dei dati relativi all'inoltro di una domanda presentata a tal fine all'ufficio competente, la cui mancata documentazione era stata già ampiamente sottolineata dall'ordinanza impugnata. Sembra piuttosto dalla formulazione della dispiegata doglianza che quello del Mungo sia nulla di più di un proponimento, sostenendosi che egli "intende far ricorso" al procedimento di sanatoria "nell'egual modo in cui risultano sanati gli altri immobili ricadenti sui terreni limitrofi che nel corso degli anni sono stati oggetto di apposita procedura di sanatoria e di condono" (cfr. pag.5 del ricorso). Intenzione questa che certamente non consente né di ottenere l'eliminazione nè di paralizzare l'efficacia dell'ordine di demolizione che secondo il conforme orientamento giurisprudenziale è suscettibile di revoca solo in presenza di provvedimenti dell'autorità amministrativa incompatibili con l'abbattimento del manufatto, mentre può essere cautelarmente sospeso allorquando, in pendenza di una procedura volta alla regolarizzazione postuma dell'immobile, ne sia prevedibile il rapido esaurimento in assenza di cause ostative al rilascio del titolo. Né maggior consistenza riveste l'invocata applicazione del principio di proporzionalità che in qualsivoglia forma declinato postula la specifica allegazione, nella specie del tutto assente, di specifiche cause ostative all'esecuzione del titolo consistenti in diritti di pari rango rispetto a quello del coerente sviluppo della pianificazione urbanistica e della salvaguardia del territorio che nella specie risultano solo teoricamente richiamati, nulla essendo stato dedotto in ordine alle consistenze economiche dell'istante, alla composizione del suo nucleo familiare, alla presenza in esso di soggetti percettori di reddito e tantomeno alle non meglio specificate precarie condizioni di salute dello stesso ricorrente. In definitiva le dispiegate censure non solo risultano del tutto generiche limitandosi la difesa ad invocare, a fondamento del diniego di revoca o di sospensione del titolo esecutivo, principi astratti privi di alcuna attinenza con le - contingenze riguardanti l'immobile de quo, così come 'da sua situazione personale, nonché tralaticie massime giurisprudenziali, peraltro reiterative di quelle già riprodotte nell'ordinanza impugnata, ma si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dal Tribunale calabrese in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di opposizione all'esecuzione, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso che, invece di essere destinatario di specifiche doglianze, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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