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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 28231/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11828-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1169/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1169/2019, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente.

Il Tribunale di Latina aveva in primo grado respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità del contratto di vendita di un immobile e quella subordinata di pronuncia dell'annullamento e della risoluzione del medesimo contratto.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 116, 113 c.p.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede".

Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019), di diversa valutazione del quadro probatorio del processo e in particolare dell'apprezzamento dato dalla Corte d'appello della testimonianza della sorella del ricorrente (v. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un Ric. 2020 n. 11828 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -2- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. - Il P ident Luigi G' • Lo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11828-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1169/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1169/2019, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente. Il Tribunale di Latina aveva in primo grado respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità del contratto di vendita di un immobile e quella subordinata di pronuncia dell'annullamento e della risoluzione del medesimo contratto. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 116, 113 c.p.c. e 2697 c.c., anche in relazione all'art. 92 c.p.c.; nullità della sentenza derivante dalla violazione del medesimo combinato normativo che precede". Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019), di diversa valutazione del quadro probatorio del processo e in particolare dell'apprezzamento dato dalla Corte d'appello della testimonianza della sorella del ricorrente (v. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un Ric. 2020 n. 11828 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. - Il P ident Luigi G' • Lo [OSCURATO:PERSONA]
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