CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.c.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiSilvia Mariani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1496/2023depositata il 10 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La società Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Signa S.C. ( poi Bancodal Tribunale di Firenze la richiesta declaratoria d’inefficacia ex art. 2901c.c. della donazione compiuta il 26 novembre 2012 tra i coniugi signoriPasquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -che si stavano separando- perl’importo di € 300.000.Ne conseguivano due cause proposte avanti alla Corte d’Appello di- la causa n. 748/2019 RG, promossa come appellante principale da LidiaDi Stefano, in cui resisteva e proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]- la causa n. 764/2019, promossa come appellante principale da BancoCon sentenza n. 1496/2023 la Corte d’Appello di Firenze accoglieva ilgravame interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente quanto allacancellazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di controparte,mentre rigettava in toto l’appello spiegato dalla società [OSCURATO:PERSONA].Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA], che spiega altresìricorso incidentale sula base di 2 motivi, cui resiste con controricorso la DiStefano.Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denunzia, ai sensidell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026dell’articolo 112 c.p.c. per errata dichiarazione di inefficacia di attopubblico di donazione del 26 novembre 2012.1.1 È il caso subito di rilevare che nella sentenza d’appello, a pagina 21, siespone che il primo motivo del gravame di [OSCURATO:PERSONA] “assume chel’iniziale acconto di Euro 150.000,00 versato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dicontratto preliminare della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’immobile [acquistatodalla [OSCURATO:PERSONA]: n.d.r.] era una donazione nulla, in quanto nonformalizzata in atto pubblico”.Il giudice d’appello aveva ritenuto tale motivo infondato, ricostruendosubito il relativo rapporto della [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA] provato di avere mutuato il 13 febbraio 2012 al [OSCURATO:PERSONA] l’importodi euro 315.000 su [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza quale “prestito perestinzione mutuo casa” del [OSCURATO:PERSONA] a Forte dei Marmi, e il giudice neaveva tratto che il versamento di acconto nel preliminare sarebbeavvenuto tramite la parziale estinzione del debito suddetto del Vulcanoverso la [OSCURATO:PERSONA], desumendone “l’assenza della gratuità dedotta dallaBanca e conseguentemente dalla necessità di alcuna formalizzazione amezzo di atto pubblico”.Ad avviso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale avrebbe rigettatotale motivo di gravame perché il Tribunale “aveva dichiarato l’inefficaciadell’atto pubblico di donazione diretta e non del singolo pagamento dequo”. Pertanto la corte territoriale avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c.,perché [OSCURATO:PERSONA] “giammai ha richiesto la declaratoria di inefficaciaex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico di donazione del 26 novembre 2012 maesclusivamente della donazione di denaro ed espressamente individuata …come donazione indiretta di denaro e/o dell’immobile”.1.2 Il motivo è infondato.Il giudice d’appello ha qualificato la corresponsione del denaro da parte delmarito alla moglie quale modalità di pagamento (parziale) di un mutuo, incui il marito era stato mutuatario e la moglie mutuante.Numero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026A tacer d’altro, allora, trattasi di accertamento fattuale, e non già diintroduzione di domanda nuova.2.1 Con il secondo motivo la ricorrente in via principale denunzia, exarticolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degliarticoli 769, 782, 809 e 2901 c.c. per erronea dichiarazione di inefficaciadella donazione indiretta rappresentata dal pagamento di euro 300.000“quale fattispecie distinta ed autonoma dall’atto pubblico di donazionediretta” del 26 novembre 2012.Si duole dell’erronea affermazione della corte territoriale, avendo Cass.S.U. n. 18725/2017 affermato che la donazione di denaro, mediante titoli,integra donazione diretta, e quindi occorre l’atto pubblico.2.2 Il motivo è d’altro canto formulato in palese violazione del requisito apena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso chela ricorrente non indica dove il giudice d’appello avrebbe riconosciutodichiarazione di inefficacia di donazione indiretta di euro 300.000.Tanto più che la corte territoriale ha confermato ( ad eccezione del quartomotivo dell’appello della [OSCURATO:PERSONA], in questa sede non rilevante ), lasentenza del giudice di prime cure, che ha accolto la domanda dell’istitutobancario relativa alla donazione diretta, escludendo altresì la rilevanza diaccordi attinenti alla separazione coniugale.3.1 Con il terzo motivo la ricorrente in via principale denunzia, ex articolo360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli156 e 2901 c.c. nonché 112 c.p.c. per avere erroneamente ritenutogratuita la donazione, e conseguentemente per “l’omesso accertamentodell’omessa prova” di eventus damni e scientia damni della donataria.3.2 Si tratta, con evidenza, di una valutazione fattuale alternativa a quellaadottata dal giudice d’appello, che infatti conduce a criticare il vaglio delleprove in ordine alla pretesa donazione onerosa.4. Con il quarto motivo la ricorrente in via principale denunzia, ai sensidell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazioneNumero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026degli articoli 96 c.p.c. e 2043 c.c. “per l’errata ritenuta insussistenza diresponsabilità aggravata” derivante dalla trascrizione della domandagiudiziale di cui è stata disposta la cancellazione.4.1 Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente applicato gli articoli96, secondo comma, 278 c.p.c. e 2043 c.c., per cui si sarebbe invecedovuto “accogliere la domanda generica di risarcimento del danno fermarestando la necessità, in divisato giudizio, di accertare il quantum ed ilnesso di causalità ex art. 1223 c.c.”.4.2 La corte territoriale, nelle pagine 20-21 della sentenza, ha rilevato chel’infondatezza del primo e del secondo motivo d’appello (il primo relativoal tipo di donazione, cioè se diretta o indiretta; il secondo ancora relativoal tipo di donazione, cioè se gratuita od onerosa; il giudice d’appello hascelto donazione diretta e donazione gratuita nelle pagine 18-19 dellasentenza) “assorbe” il motivo riguardante la consequenziale dedottaresponsabilità dell’istituto bancario attore in primo grado “perresponsabilità processuale aggravata”: risoluzione inscalfibile, perché lafattispecie di cui all’articolo 96 c.p.c. si correla all’esito del giudizio sulthema decidendum principale.La corte territoriale, poi, ha considerato anche il quarto motivo d’appello(che ha accolto) per motivare la non concessione di risarcimento di danniai sensi dell’articolo 96 c.p.c. in relazione ad esso ( così a pagina 21dell’impugnata sentenza: “Il danno riferito alla ridotta commerciabilitàdell’immobile … in ragione del permanere della trascrizione della domandagiudiziale deve ritenersi insussistente, stante la genericità della missiva alriguardo prodotta dall’appellante … che peraltro non documentadirettamente alcuna proposta d’acquisto dell’immobile” ).Non vi è obbligo per il giudice di merito di astenersi dalla completadecisione, id est di arrestarsi alla condanna generica.L’articolo 278 c.p.c. si applica per converso anche in ipotesi di condannache un successivo giudizio dovrà concretizzare, e non quando il primoNumero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026giudicante, completamente investito della cognizione, ha già accertatol’evidente inesistenza di danno risarcibile; e ciò considerando anche ilprincipio della ragionevole durata del processo.Ne consegue l’infondatezza del motivo.5.1 Con il quinto motivo la ricorrente in via principale denunzia violazioneo falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per compensazioneintegrale delle spese nonostante l’accoglimento del quarto motivod’appello.5.2 Il motivo è infondato.La decisione in ordine alla compensazione è invero discrezionale, anchenel caso di soccombenza reciproca (articolo 96, secondo comma, c.p.c.).Tanto più che la netta prevalenza del decisum anche in ordine all’appellodella [OSCURATO:PERSONA] è nel senso del rigetto.All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.6. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] si basa su due motivi.6.1 Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia, ex articolo 360,primo comma n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento,nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fattodiscusso e decisivo; e ancora, in denegata ipotesi delle due precedenticensure, si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazionee falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.Si duole che, laddove ha rigettato la domanda di accertamento di nullitàper difetto di forma della donazione di euro 150.000, la corte d’appelloabbia emesso una pronuncia “viziata, perché ha assunto come pacifici fatticontestati dalla banca e comunque mai provati dalla convenuta”.6.2 Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., 2043,2901, 2902, 2910, 2740 c.c. e 483 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primocomma, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo; “inNumero registro generale 4533/2024Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 8857/2026Data pubblicazione 08/04/2026denegata ipotesi” si lamenta altresì ex articolo 360, primo comma, n.4c.p.c.Lamenta che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] “fatto uscire” dal suo patrimonio euro300.000, il giudice d’appello avrebbe dovuto riconoscere nell’interessedella ricorrente alla revocatoria del fondo patrimoniale costituitosull’immobile; e sarebbe stato “evidente” che i coniugi “erano pienamenteconsapevoli del pregiudizio che i loro atti avrebbero arrecato ai varicreditori”.6.3 Per quanto “schermati” con riferimenti normativi, entrambi i motivisono invero volti ad accreditare una rivalutazione di meritoinammissibilmente propri di un terzo grado di merito, tramite un direttoaccertamento alternativo, non considerando la reale funzione del giudicedi legittimità.Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.7. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra lericorrenti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Compensa tra le ricorrenti le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per il rispettivo attoimpugnatorio, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il Presidente