CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 24074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20691/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. LUCIA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio N.R.G. 5889/2024 pendentedinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso dinanzi al TAR del [OSCURATO:PERSONA], l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), struttura accreditata con il S.S.R. [OSCURATO:PERSONA] nella branca di riabilitazione ospedaliera di alta specialità neuro riabilitativa, esponeva: a) che l’amministrazione sanitaria a partire dal 2007 avevaadottato una serie di provvedimenti tariffari penalizzanti per l’Istituto, riconoscendo remunerazioni insufficienti a coprire i costi di gestione, tanto da averlo costretto a depositare istanza di “composizione negoziata della crisi di impresa”; b) che in pendenza del contenzioso tariffario e su altri aspetti del rapporto, la Regione [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di rimediare all’inefficienze delle proprie aziende nel recupero crediti e con il fine di incrementare i propri fondi, aveva adottato più deliberazioni di giunta modificative della disciplina dell’accordo-contratto concluso con la struttura; c) che, in attuazione di tali delibere, con nota del 29 marzo 2024, l’amministrazione sanitaria aveva richiesto l’emissione di note di credito per il recupero dei crediti vantati dall’amministrazione al 31 dicembre 2023, e tanto entro giorni sessanta dalla comunicazione; d) che l’amministrazione sanitaria aveva comunque intimato il recupero alla scadenza, precisando che non sarebbero state pagate le fatture emesse e precisando inoltre che, qualora le note non fossero state emesse, sarebbe seguita la riduzione del 10% del budget da assegnare nell’anno successivo. Fatte tale premesse, la [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ha lamentato l’illegittimità delle disposizioni contenute nelle delibere di giunta n. 126 del 2024 e nella precedente 977 del 2023 sotto una pluralità di profili. [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato in limine la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in base al rilievo che gli atti sopra menzionati non comportavano solo una pretesa creditoria, ma incidevano in via diretta sul rapporto di concessione, tenuto conto delle conseguenze (riduzione del budget e l’applicazione di sanzioni) che sarebbero seguite in ipotesi l’Istituto non si fosse conformato alla richiesta dell’amministrazione. Si costituivano l’[OSCURATO:PERSONA] 2 e la Regione [OSCURATO:PERSONA], le quali eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. In pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo quando già sostenuto dinanzi al TAR, e cioè che la controversia andava oltre l’ambito dei rapporti di dare e avere, avendo la pubblica amministrazione imposto una modifica autoritativa del rapporto concessorio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], s ia le pretese creditorie, sia le ripercussioni sul budget costituivanodiretta conseguenza della stessa modifica. L’Azienda sanitaria e la Regione [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Il Procuratore generaleha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 16 aprile 2025, ha chiesto disporsi l’interruzione del processo in quanto ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] che n el giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, «non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge» (Cass. 27413/2017, 21153/2010; S.U., n. 4851/2021); ne deriva che la dichiarata sottoposizione della [OSCURATO:PERSONA] alla procedura concorsuale diamministrazione straordinaria non determina l'interruzionedel presente giudizio ( cfr. Cass. n. 8685/2012). 2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Occorre in primo luogo ricordare che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. U., 26 giugno 2019, n. 17123). Costituisce principio consolidato l'affermazione che le controversie, concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio "potere-interesse" e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass., S.U. n. 2294/2914; n. 22094/2015; n. 22646/2916; n. 32265/2023). Sulla base di tali principi è stato conseguentemente affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10149). 3. L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario. La richiesta dell’amministrazione sanitaria (emissione di note di credito), di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’illegittimità innanzi al giudice amministrativo, non riflette l’esercizio di un potere autoritativo, ma è fondata sulla clausola del contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie sottoscritto dalla Fondazione per gli anni 2022/2024, come rettificato e integrato in forza dell’addendum di cui alla DGR 126 del 2024. La circostanza che la modifica contrattuale, giustificativa della richiesta di emissione delle note di credito, sia stata introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo non incide sulla natura della controversia, che continua a collocarsi “a valle” del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l’esistenza del credito dell’amministrazione in ragione di criteri previamente definiti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli accordi con la ASL. Ed invero, come già ricordato, il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie concluso ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502 del 1992 è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A., bensì si pone a valle di essa recependo - quale contenuto vincolato - il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione (cfr. Cass., S.U., n. 26206/2019). 4. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge e che regolerà anche le spese del presente regolamento di giurisdizione. P.Q.M La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, assegnando iltermine di l