CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44739/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 26/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PRATO in data 13/11/2012, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato CALIENDO Guido a pena di giustizia per il reato di ricettazione, consistito nella ricezione di un ciclomotore di provenienza furtiva, accertato a PRATO il 4/10/2011, ritenendo l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. ed escludendo la recidiva, pure contestata. CALIENDO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'omessa motivazione quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, sulle quali si sarebbe basata l'affermazione della responsabilità; - come secondo, l'immotivato diniego della sospensione della pena, pur sussistendo a suo carico solo un perdono giudiziario; - come terzo, la mancata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso, poiché l'iter argomentativo del provvedimento impugnato non ha fatto menzione, e quindi non ha utilizzato, le dichiarazioni rese dal ricorrente alla p.g., valorizzando il possesso da parte del ricorrente medesimo di un ciclomotore di evidente provenienza illecita, anche perché presentava il blocchetto di accensione e le serrature rotte. Altrettanto manifestamente infondate sono la censura sulla sospensione della pena, negata dal Collegio di appello sul fatto che nel periodo seguente al fatto oggetto del presente giudizio CALIENDO ha commesso ulteriori reati, e quella sull'intervenuta prescrizione, poiché il relativo termine va parametrato sull'ipotesi di reato non attenuata, e pertanto nella sua estensione massima, pari a dieci anni, non era decorso al momento della pronuncia in appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]