CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 1996
Cassazione n. 50743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1996, avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa in data 14/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 419/22 in data 29/03/2022, irrevocabile il 13/09/2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena detentiva di giustizia. 1.1. Con istanza in data 3/03/2023, la difesa di Cioficu formulò istanza, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., di ulteriore riduzione, nella misura di 1/6, della pena inflitta con la predetta sentenza 1.2. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in data 10/03/2023, il Tribunale di Ragusa rigettò l'istanza in questione. 1.3. Con ordinanza in data 14/04/2023, il Tribunale di Ragusa ha respinto anche l'opposizione proposta nell'interesse di Cioficu. Secondo il Giudice dell'esecuzione, il comma 2 -bis dell'art. 442 cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, in quanto norma di natura processuale, è soggetta al principio del c.d. tempus regit actum, sicché essa, essendo richiesto, per beneficiare dell'ulteriore diminuente, che l'impugnazione non sia stata proposta, può ritenersi applicabile soltanto alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, anche se pronunciate in data anteriore. E dal momento che, nel caso di specie, la sentenza era divenuta definitiva prima dell'introduzione della norma in esame, non poteva trovare applicazione la relativa disciplina "premiale". 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia escluso l'applicabilità dell'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. perché la sentenza era divenuta definitiva prima dell'introduzione della norma in esame. In realtà, la citata disposizione disciplina in esame riguarderebbe la fase dell'esecuzione della pena, sicché essa sarebbe suscettibile di immediata applicazione durante tutto il tempus di esecuzione della pena medesima, senza che rilevi il momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; e potendo la modifica normativa applicarsi anche quando sia di segno peggiorativo, a maggior ragione dovrebbe trovare applicazione quando sia migliorativa. 3. In data 11/10/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il comma 2 -bis dell'art. 442 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150, dettato nell'ambito della disciplina del giudizio abbreviato, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina di nuovo conio non è applicabile ai casi in cui, al momento della sua entrata in vigore, il procedimento penale fosse pendente in fase di impugnazione o fosse stato definito con sentenza irrevocabile. Ciò in quanto il meccanismo operativo della riduzione, affidato al giudice dell'esecuzione, presuppone che il passaggio in giudicato della condanna sia avvenuto a causa della mancata impugnazione. Ed avendo tale presupposto una natura processuale, esso è soggetto al principio del tempus regit actum, di tal che la disciplina in questione è applicabile soltanto rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della stessa; tanto più che, costituendo la riduzione una misura premiale che intende indurre gli imputati a non impugnare, essa non può essere accordata a chi, prima dell'entrata in vigore, aveva scelto, per altre ragioni, di non presentare impugnazione. Né potrebbe invocarsi, nella specie, l'applicazione retroattiva della lex mitior, che il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. esclude in presenza, appunto, di decisioni ormai irrevocabili e che riguarda unicamente le disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano (in termini Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 3/