CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 27609/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 03/03/2026 il Tribunale di Catanzaro, decidendosull'appello ex art. 322bis cod. proc. pen. proposto nell'interesse di AntonioProcopio, in qualità di socio e amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, terzainteressata, ha rigettato l'impugnazione, confermando il provvedimento del13/12/2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimoTribunale aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo dellasuddetta società e del relativo patrimonio in precedenza disposto in relazione aireati di trasferimento fraudolento di valori (capo 1), associazione per delinquere,truffa aggravata e autoriciclaggio (capi 17, 22 e 47) contestati all'indagato PietroProcopio.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lasocietà terza interessata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che diseguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione dell 'art. 512bis cod. pen. in relazione al capo 19dell'imputazione. Secondo la difesa il Tribunale del riesame ha omesso dimotivare (o ha motivato in maniera apparente) in ordine agli elementi di novità,dedotti nell'istanza di dissequestro, in forza dei quali si era sostenutal'insussistenza dell'intestazione fittizia della società e quindi del fumus del reatodi trasferimento fraudolento di valori, ed in particolare: 1) la relazionedell'amministratore giudiziario della società in sequestro, il quale aveva riferitoche l'impresa risultava incentrata sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] mentre nonemergeva dalla documentazione sociale l'ingerenza nella gestione dell'indagatoProcopio Pietro; 2) la consulenza redatta dai consulenti della difesa, i quali,visionata la documentazione contabile, avevano riferito che la [OSCURATO:PERSONA] srlera stata costituita con capitali non riconducibili all'indagato.2.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen., violazione di legge in relazione al ritenuto nesso di pertinenzialità tra lasocietà in sequestro e le truffe asseritamente commesse dall'indagato PietroProcopio tramite la società Alipadania. Il difensore lamenta la mancanza dimotivazione in relazione all'elemento di novità dedotto nell'istanza didissequestro costituito dalla consulenza redatta, per conto del ricorrente, dallostudio Caputi, nella quale i consulenti attestavano che dalla documentazionecontabi le esaminata non era emersa a lcuna prova documentale(contabile/fiscale) di passaggi di merce dalla Alipadania alla [OSCURATO:PERSONA];risultava quindi smentita l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'indagatoaveva conferito il provento delle truffe perpetrate con la prima società a quelladell'odierno ricorrente.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sonoentrambi infondati.1.1. Giova premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ilricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod.proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentitodedurre vizi della motivazione. Per giurisprudenza costante, le lacunemotivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cuila motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non ancheallorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611). Si è poi precisato che la motivazione "assente" è quellache manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, mentre s'intende per"motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparatoargomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.269656).Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in relazione alle singoledoglianze contenute nell'atto di appello cautelare in maniera congrua e conformeai principi di diritto che disciplinano la materia.1.2. In primo luogo, giova evidenziare che secondo il costante orientamentodi questa Corte, che qui si intende ribadire, in sede di appello avverso laordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare (personale oreale), il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento genetico, dovendosi limitare al controllo chel'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata inordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei amodificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenzadegli indizi o delle esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivodell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (explurimis Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 – 01). Inoltre,sebbene in tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente allepronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portatapiù ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata (coprendo solo lequestioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato deglidella vicenda è consentito solo dall'allegazione di un mutamento della situazioneprocessuale determinato dall'esistenza di elementi di novità in precedenza nonvalutati (cfr Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 – 01).Alla luce di tali principi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente,risulta corretta la decisione del Tribunale di limitare la sua valutazione ai solielementi di novità dedotti dall'appellante, atteso che il provvedimento geneticoera stato già confermato in sede di riesame (con provvedimento oramaiirrevocabile).1.3. Adeguata è anche la motivazione con la quale i Giudici dell'appellocautelare hanno ritenuto che i suddetti elementi di novità non erano idonei adeterminare un significativo mutamento del quadro cautelare sia per quantoriguarda il fumus del reato di cui all'art. 512bis cod. pen. sia per quanto riguardail ritenuto nesso di pertinenzialità tra i reati di truffa contestati all'indagato e lasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Si è infatti evidenziato che tanto l'amministratoregiudiziario dei beni in sequestro (nella sua relazione) quanto i professionistiincaricati dalla difesa (nella loro consulenza tecnica) si erano limitati adesaminare e valutare quanto emergeva dalla documentazione ufficiale dellasocietà, ma proprio in quanto si trattava di documenti ufficiali gli stessi nonerano idonei a confutare un'ipotesi accusatoria in cui si ipotizzano intestazionifittizie e condotte fraudolente; ciò un quanto siffatte azioni illecite, perdefinizione, implicano la dissimulazione di una realtà effettiva dietro lo schermodi una realtà meramente apparente, costituita con dati ufficiali non veritieri edocumenti (materialmente o ideologicamente) falsi. Il fatto che nelladocumentazione societaria della [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore giudiziario nonavesse trovato traccia della presenza dell'indagato, così come la circostanza che iconsulenti di parte non avevano rinvenuto nella documentazione contabile efiscale della società tracce di rapporti commerciali con la Alipadania sono statidunque ritenuti non rilevanti né decisivi in quanto ben potevano costituire lanaturale e necessaria conseguenza del disegno criminoso dell'indagato, vale adire, secondo l'ipotesi accusatoria: far figurare la [OSCURATO:PERSONA] come di proprietàdi terzi e non lasciare traccia della merce distratta dalla società Alipadania versola società in sequestro.Si tratta di una motivazione esistente, di certo non apparente, nella quale,peraltro, non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (aben vedere neppure prospettati dal ricorrente).2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al qualeconsegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente