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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36651/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO Ldato avviso alle -P7-73 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal Tribunale di Rovereto la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] UI per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trento, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO Ldato avviso alle -P7-73 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal Tribunale di Rovereto la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] UI per il ministero del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trento, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 36651/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris