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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 85/2012

ECLI:EU:T:2012:85
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011TO0218(02)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto, in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce di aver subito.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TO0218(02)_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto, in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60), e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce di aver subito. [OSCURATO:PERSONA] 1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 85/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris