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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16064/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, poi ulteriormente sviluppati con una memoria, deduce, nel primo e nel secondo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di cessione della sostanza e, nel terzo, violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché asserenti vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve affermarsi la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, evidenziando che, in tal senso, depongono: 1) il dato quantitativo dello stupefacente detenuto, pari complessivamente a 22,7 grammi, da cui erano ricavabili 154,7 dosi medie singole; 2) le modalità di presentazione della sostanza, posto che lo stupefacente era conservato in distinti involucri; 3) la suddivisione in dosi di parte della sostanza rinvenuta (il rilievo è riferibile quanto meno all'involucro contenente 0,5 grammi di sostanza stupefacente); 4) il rinvenimento di un bilancino di precisione; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi significativi di una non modesta gravità del fatto, in particolare valorizzando la modalità della condotta e la gravità del pericolo (detenzione illecita, al di fuori della propria abitazione, suddivisa in dosi, di 22,7 grammi di hashish destinata allo spaccio, pari a 154 dosi) e la personalità del prevenuto come emergente dalle stesse; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, poi ulteriormente sviluppati con una memoria, deduce, nel primo e nel secondo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di cessione della sostanza e, nel terzo, violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché asserenti vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve affermarsi la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, evidenziando che, in tal senso, depongono: 1) il dato quantitativo dello stupefacente detenuto, pari complessivamente a 22,7 grammi, da cui erano ricavabili 154,7 dosi medie singole; 2) le modalità di presentazione della sostanza, posto che lo stupefacente era conservato in distinti involucri; 3) la suddivisione in dosi di parte della sostanza rinvenuta (il rilievo è riferibile quanto meno all'involucro contenente 0,5 grammi di sostanza stupefacente); 4) il rinvenimento di un bilancino di precisione; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso e comunque manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi significativi di una non modesta gravità del fatto, in particolare valorizzando la modalità della condotta e la gravità del pericolo (detenzione illecita, al di fuori della propria abitazione, suddivisa in dosi, di 22,7 grammi di hashish destinata allo spaccio, pari a 154 dosi) e la personalità del prevenuto come emergente dalle stesse; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.M
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