CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al piazzale Medaglie d’Oro n. 20 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 11426, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 5 novembre 2015, e pubblicata il 16 dicembre 2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Irpef - Questioni di notificazione - Accesso a condono -Art. 6, dl 193/2016 -Estinzione del giudizio. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate inviava a [OSCURATO:PERSONA] questionario informativo, quindi notificava alla contribuente l’avviso di accertamento, e poi la cartella di pagamento n. 017 2012 0006807587, contestata in questa sede ed avente ad oggetto maggior Irpef, ed accessori, in relazione all’anno 2006, per un valore indicato dalla CTR in Euro 17.387,00. Le notificazioni erano eseguite mediante il rito degli irreperibili, con affissione presso la Casa comunale di Telese (Bn), non essendo stata reperita la contribuente all’indirizzo di residenza. 2. Decorsi i termini utili per l’impugnazione della cartella esattoriale la contribuente, prospettando di essere venuta a conoscenza della pretesa tributaria solo mediante il conseguimento di un estratto di ruolo, in data 4 febbraio 2014 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento ed il presupposto atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, contestando in primo luogo l’omessa regolare notificazione di entrambi i documenti. Allegava, in proposito, di essersi trasferita in diverso Comune, Castellammare di Stabia, e di averne pure dato comunicazione a Poste italiane. La CTP rigettava il ricorso proposto dalla contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che rigettava la sua impugnazione. 4. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata dalla CTR, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. La ricorrente ha successivamente depositato memoria, completa di allegati, con la quale ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, avendo aderito a normativa beneficiale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR in conseguenza della violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla contestazione secondo cui la CTP, nel rilevare d’ufficio la questione dell’inammissibilità del ricorso in primo grado, non lo abbia comunicato alle parti, concedendo alle stesse un termine per controdedurre, ed adottando perciò una decisione c.d. “a sorpresa”. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 21 del Dpr 546 del 1992, dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’invalidità delle notificazioni tentate nei confronti della contribuente, con particolare riferimento a quella relativa alla cartella esattoriale, anche in conseguenza dell’omissione delle formalità previste dalla legge per il reperimento del destinatario di una notificazione. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, in conseguenza dell’accesso della contribuente a normativa condonistica. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv. 4.1. L’istanza è stata ricevuta il 20.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2017 – EQUIDR – 2905824, del 31.5.2017). La contribuente ha quindi prodotto copia dei bollettini di versamento attestanti il versamento delle somme dovute. 5. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 6. In materia di spese di lite occorre confermare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese”, Cass. sez. V, 27.4.2018, n. 10198. 6.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introd