CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 11/01/2019 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per fatti di bancarotta fraudolenta, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 12/03/2012, concedeva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena e riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare. Il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalla sintesi incontestata dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]