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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28336/2026

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unale di sorveglianza di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia harigettato l'opposizione, formulata da [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento in data 9 dicembre 2025 con il quale il Magistrato di sorveglianzaaveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale,reputando compatibile con la sussistente residua pericolosità sociale la misuradella detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1.bis, legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.).Per quanto qui d’interesse, il Giudice specializzato ha respinto l’eccezioned’incompetenza territoriale formulata dall’opponente, sulla scorta del principioespresso in sede di legittimità secondo cui la regola posta dall'art. 656, comma6, cod. proc. pen. deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cuiall'art. 677 dello stesso codice, sicché la competenza all'applicazione delle misurealternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensionedella pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficiodel pubblico ministero preposto all'esecuzione.2.

Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del proprio difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, e denuncia la violazione degli artt. 677e 656, comma 6, cod. proc. pen.Rileva che il tenore letterale dell’art. 677 cod. proc. pen. imporrebbe diritenere che la deroga al criterio generale di competenza portata dall’incisocontenuto al secondo comma della disposizione normativa appena menzionata«se la legge non dispone diversamente» è prevista esclusivamente – come iviespressamente indicato – «quando l’interessato non è detenuto o internato».Tale deroga non sarebbe più consentita, invece, quando il presupposto del “nonessere in status detentionis” non ricorra ovvero non ricorra più all’attodell’istruttoria o della decisione, ipotesi nelle quali tornerebbe ad essereapplicabile la regola generale di cui all’art. 677 cod. proc. pen.Con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo il condannato ormaisottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua residenza di Torino, ilTribunale di sorveglianza competente sarebbe quello del locus custodiae e nonquello, incompetente, che ha provveduto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte depositate in data 20 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che si vanno a esporre.1.

In via preliminare, si osserva che l’eccezione è stata tempestivamentesvolta in sede di opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.Sul punto, deve darsi continuità al principio espresso in sede di legittimitàsecondo cui «Anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale dicui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione diincompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase dicontrollo della costituzione delle parti» (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra,Rv. 279529 – 01; Sez. 1, n. 48518 del 10/10/2019, Crescimone, Rv. 277336 –01; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018, R., Rv. 273967- 01;Sez. 1, n. 3113 del09/12/2014, Rv. 261923;Sez. 1, n. 47528 del 02/12/2008, Pulci, Rv. 242074.[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 36144 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Garofalo, Rv. 229582 e Sez. 1,n.3113 del 09/04/2014, Torneo, Rv. 261923, l'eccezione deve essere proposta inun tempo anticipato rispetto a quello antecedente la conclusione dell'udienzacamerale dinanzi al giudice magistrato o tribunale di sorveglianza).Ciò in quanto, si è condivisibilmente osservato che – a fronte della chiaraindicazione contenuta nella rubrica dell'art. 677 cod. proc. pen.

«Competenza perterritorio» – non vi è motivo per non addivenire alla qualificazione dell'anzidettacompetenza come pienamente ragguagliabile a quella disciplinata dall'art. 21cod. proc. pen.Mentre la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere lespecifiche materie indicate dalla legge ha natura funzionale, la competenzaterritoriale – disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 677 cod. proc.pen., soggette, peraltro, a specifiche previsioni derogatorie – è, invece, soggettaal regime generale previsto dal codice di rito per detta forma di competenzaanche con riferimento ai tempi e modi in cui può essere eccepita o rilevata e alleconseguenze in caso di loro inosservanza.2.

L’eccezione in parola è, tuttavia, infondata.[OSCURATO:PERSONA] la tesi del ricorrente la deroga prevista dall’art. 656, comma 6, cod.proc. pen. s’innesterebbe sul solo criterio del locus domicilii per il soggetto libero,e non su quello, autonomo e privo di clausole di salvezza, del locus custodiae,previsto per il soggetto detenuto.La tesi è del tutto priva di pregio, poiché prospetta un’erronea lettura delcombinato disposto di cui agli artt. 656 e 677 cod. proc. pen.L’art. 656 cod. proc. pen., che disciplina l’esecuzione delle pene detentive, alcomma 5, prevede che, sussistendone le condizioni ivi indicate, l’ordine diesecuzione sia sospeso e che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensionesiano notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzioneo, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avvisoche può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una dellemisure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1,della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensionedell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico.Il successivo comma 6 prescrive che «l'istanza deve essere presentata dalcondannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato alpubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, altribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficiodel pubblico ministero».La piana lettura della disposizione appena richiamata non consente in alcunmodo di svolgere il distinguo prospettato dal ricorrente, poiché pone – inevidente deroga rispetto al generale principio di cui all’art. 677 cod. proc. pen. –il criterio secondo cui il pubblico ministero preposto all’esecuzione devetrasmettere l’eventuale istanza di misura alternativa al tribunale di sorveglianzadel luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione.Del resto, in tale senso si è espressa con orientamento consolidato lagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «la competenza all'applicazione dellemisure alternative alla detenzione, nel caso di presentazione dell'istanza aseguito di sospensione dell'esecuzione, appartiene al tribunale di sorveglianza delluogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forzadella regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersispeciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice» (Sez. 1, n.8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398 – 01; Sez. 1, n. 24106del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 – 01; Sez. 1 n. 38171 del 23/09/2008,Confl. comp. in proc.

Codiposti, Rv. 241144 – 01; Sez. 1, n. 389 del 25/11/2004,dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230726 - 01.Si è, inoltre, chiarito, che la competenza per territorio del tribunale disorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'attodella richiesta di una misura alternativa alla detenzione, in applicazione delprincipio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventualimutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successiviprovvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf.

Comp. in proc.Travaglini, Rv. 261606 – 01)e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo lapresentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez., n. 22257del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01)3.

Nel caso in scrutinio è incontestata la circostanza che il ricorrente haavanzato domanda di misure alternative alla detenzione in stato di libertàconseguente alla sospensione dell’ordine di esecuzione disposta dal pubblicoministero presso il giudice che ha pronunciato condanna, ossia l’Autoritàgiudiziaria di Bergamo, sicché – come chiarito dal Giudice dell’opposizione – lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza di Brescia.4.

Per le esposte considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrenteconseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia harigettato l'opposizione, formulata da [OSCURATO:PERSONA], avverso ilprovvedimento in data 9 dicembre 2025 con il quale il Magistrato di sorveglianzaaveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale,reputando compatibile con la sussistente residua pericolosità sociale la misuradella detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1.bis, legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.).Per quanto qui d’interesse, il Giudice specializzato ha respinto l’eccezioned’incompetenza territoriale formulata dall’opponente, sulla scorta del principioespresso in sede di legittimità secondo cui la regola posta dall'art. 656, comma6, cod. proc. pen. deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cuiall'art. 677 dello stesso codice, sicché la competenza all'applicazione delle misurealternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensionedella pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficiodel pubblico ministero preposto all'esecuzione.2. Avverso tale ordinanza il condannato, a mezzo del proprio difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, e denuncia la violazione degli artt. 677e 656, comma 6, cod. proc. pen.Rileva che il tenore letterale dell’art. 677 cod. proc. pen. imporrebbe diritenere che la deroga al criterio generale di competenza portata dall’incisocontenuto al secondo comma della disposizione normativa appena menzionata«se la legge non dispone diversamente» è prevista esclusivamente – come iviespressamente indicato – «quando l’interessato non è detenuto o internato».Tale deroga non sarebbe più consentita, invece, quando il presupposto del “nonessere in status detentionis” non ricorra ovvero non ricorra più all’attodell’istruttoria o della decisione, ipotesi nelle quali tornerebbe ad essereapplicabile la regola generale di cui all’art. 677 cod. proc. pen.Con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo il condannato ormaisottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua residenza di Torino, ilTribunale di sorveglianza competente sarebbe quello del locus custodiae e nonquello, incompetente, che ha provveduto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte depositate in data 20 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che si vanno a esporre.1. In via preliminare, si osserva che l’eccezione è stata tempestivamentesvolta in sede di opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.Sul punto, deve darsi continuità al principio espresso in sede di legittimitàsecondo cui «Anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale dicui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione diincompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase dicontrollo della costituzione delle parti» (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra,Rv. 279529 – 01; Sez. 1, n. 48518 del 10/10/2019, Crescimone, Rv. 277336 –01; Sez. 1, n. 40763 del 08/06/2018, R., Rv. 273967- 01;Sez. 1, n. 3113 del09/12/2014, Rv. 261923;Sez. 1, n. 47528 del 02/12/2008, Pulci, Rv. 242074.[OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 36144 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Garofalo, Rv. 229582 e Sez. 1,n.3113 del 09/04/2014, Torneo, Rv. 261923, l'eccezione deve essere proposta inun tempo anticipato rispetto a quello antecedente la conclusione dell'udienzacamerale dinanzi al giudice magistrato o tribunale di sorveglianza).Ciò in quanto, si è condivisibilmente osservato che – a fronte della chiaraindicazione contenuta nella rubrica dell'art. 677 cod. proc. pen. «Competenza perterritorio» – non vi è motivo per non addivenire alla qualificazione dell'anzidettacompetenza come pienamente ragguagliabile a quella disciplinata dall'art. 21cod. proc. pen.Mentre la competenza della magistratura di sorveglianza a conoscere lespecifiche materie indicate dalla legge ha natura funzionale, la competenzaterritoriale – disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 677 cod. proc.pen., soggette, peraltro, a specifiche previsioni derogatorie – è, invece, soggettaal regime generale previsto dal codice di rito per detta forma di competenzaanche con riferimento ai tempi e modi in cui può essere eccepita o rilevata e alleconseguenze in caso di loro inosservanza.2. L’eccezione in parola è, tuttavia, infondata.[OSCURATO:PERSONA] la tesi del ricorrente la deroga prevista dall’art. 656, comma 6, cod.proc. pen. s’innesterebbe sul solo criterio del locus domicilii per il soggetto libero,e non su quello, autonomo e privo di clausole di salvezza, del locus custodiae,previsto per il soggetto detenuto.La tesi è del tutto priva di pregio, poiché prospetta un’erronea lettura delcombinato disposto di cui agli artt. 656 e 677 cod. proc. pen.L’art. 656 cod. proc. pen., che disciplina l’esecuzione delle pene detentive, alcomma 5, prevede che, sussistendone le condizioni ivi indicate, l’ordine diesecuzione sia sospeso e che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensionesiano notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzioneo, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avvisoche può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una dellemisure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1,della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensionedell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico.Il successivo comma 6 prescrive che «l'istanza deve essere presentata dalcondannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato alpubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, altribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficiodel pubblico ministero».La piana lettura della disposizione appena richiamata non consente in alcunmodo di svolgere il distinguo prospettato dal ricorrente, poiché pone – inevidente deroga rispetto al generale principio di cui all’art. 677 cod. proc. pen. –il criterio secondo cui il pubblico ministero preposto all’esecuzione devetrasmettere l’eventuale istanza di misura alternativa al tribunale di sorveglianzadel luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione.Del resto, in tale senso si è espressa con orientamento consolidato lagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «la competenza all'applicazione dellemisure alternative alla detenzione, nel caso di presentazione dell'istanza aseguito di sospensione dell'esecuzione, appartiene al tribunale di sorveglianza delluogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forzadella regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersispeciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice» (Sez. 1, n.8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398 – 01; Sez. 1, n. 24106del 26/05/2009, Omoregbee, Rv. 243971 – 01; Sez. 1 n. 38171 del 23/09/2008,Confl. comp. in proc. Codiposti, Rv. 241144 – 01; Sez. 1, n. 389 del 25/11/2004,dep. 2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230726 - 01.Si è, inoltre, chiarito, che la competenza per territorio del tribunale disorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'attodella richiesta di una misura alternativa alla detenzione, in applicazione delprincipio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventualimutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successiviprovvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf. Comp. in proc.Travaglini, Rv. 261606 – 01)e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo lapresentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo (Sez., n. 22257del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01)3. Nel caso in scrutinio è incontestata la circostanza che il ricorrente haavanzato domanda di misure alternative alla detenzione in stato di libertàconseguente alla sospensione dell’ordine di esecuzione disposta dal pubblicoministero presso il giudice che ha pronunciato condanna, ossia l’Autoritàgiudiziaria di Bergamo, sicché – come chiarito dal Giudice dell’opposizione – lacompetenza appartiene al Tribunale di sorveglianza di Brescia.4. Per le esposte considerazioni, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrenteconseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28336/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris