Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25579/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1966 avverso la sentenza n. 9560/2020, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 22 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 14 gennaio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e di porto e detenzione in luogo pulbblico di un'arma.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il deposito della somma su un libretto giudiziario non costituisse una modalità rituale dell'offerta della somma, pur essendo essa vincolata e a disposizione della persona offesa; 2) vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta a un motivo di gravame, con cui era stato chiesto di concedere le attenuanti generiche in misura prevalente; 3) vizi della motivazione, per non essere stati motivati il discostamento della pena dai minimi edittali e gli aumenti a titolo di continuazione e per essere la continuazione stata riconosciuta in modo errato sia per la detenzione che per il porto di arma, pur essendo la detenzione dell'arma assorbita nel porto in luogo pubblico.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ribadito il giudizio di equivalenza delle circostanze, trascurando l'ammissione dei fatti e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado in merito all'assoluzione dal reato di sequestro di persona.

Inoltre, nella determinazione della pena, non vi sarebbe nessun riferimento ai parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. anche con riguardo agli alimenti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è privo di specificità.

La Corte territoriale non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. anche perché non risultava che l'offerta fosse stata effettuata tempestivamente, come richiesto dal menzionato articolo, secondo cui il risarcimento del danno deve avvenire "prima del giudizio".

Con siffatta argomentazione il ricorrente non si è affatto confrontato.

Ad ogni modo, deve precisarsi che la Corte territoriale non ha affermato che l'offerta non era rituale in quanto la somma era stata depositata su un libretto giudiziarioi ma ha evidenziato che non risultava che la persona offesa fosse stata resa edotta di tale deposito e, quindi, dell'offerta.

Come già affermato da questa Corte, ai fini dell'applicabilità dell'indicata circostanza attenuante, è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria e integrale, sia anche effettiva.

Ne consegue che la somma di danaro, proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185, comma secondo, cod. pen.), deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta.

Tale risultato può essere ottenuto - salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e Fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta - solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario.

Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273021; Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, deo. 16/03/1996, Rv. 204094).

Nel caso in esame, di contro, non risulta che l'imputato avesse dapprima offerto al creditore la somma e, solo dopo il rifiuto di quest'ultimo, effettuato il deposito giudiziario, dandone notizia al creditore stesso.

Ne discende che l'offerta non poteva ritenersi ritualmente effettuata. 1.2 Le altre doglianze del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono quasi del tutto sovrapponibili alle censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA].

La pena è stata ritenuta congrua, tenuto conto dell'obiettiva gravità dei fatti, connotati da elevatissima aggressività nei confronti della persona offesa, che aveva subito l'introduzione nella sua autovettura di due imputati sotto la minaccia di una pistola, puntata al fianco, e mentre ella guidava l'auto; dopo averla rapinata del contenuto delle slot machines, che trasportava per lavoro, l'avevano fatta scendere dall'auto e legata con delle fascette di plastica ad una ringhiera.

La Corte territoriale ha poi rimarcato che le attenuanti generiche erano state generosamente concesse, a fronte delle modalità dell'azione, "altamente indicative di personalità violente, scaltre e prive di freni inibitori".

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, rilevabili in questa sede.

Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri.

Quanto all'aumento per la continuazione, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto congruo l'aumento operato dal primo giudice, perché, oltre alla detenzione, l'imputato aveva anche portato l'arma in luogo pubblico.Ciò, però, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sta a significare che sono stati applicati due aumenti per effetto della ritenuta sussistenza di due reati.

Dalla sentenza di primo grado, infatti, ove sono indicati i calcoli effettuati nella determinazione della pena, si trae chiaramente che il giudice ha applicato un solo aumento di pena a titolo di continuazione per il porto di arma da sparo.

2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost, 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1966 avverso la sentenza n. 9560/2020, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 22 dicembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 14 gennaio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e di porto e detenzione in luogo pulbblico di un'arma. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il deposito della somma su un libretto giudiziario non costituisse una modalità rituale dell'offerta della somma, pur essendo essa vincolata e a disposizione della persona offesa; 2) vizi della motivazione, per non avere la Corte territoriale dato risposta a un motivo di gravame, con cui era stato chiesto di concedere le attenuanti generiche in misura prevalente; 3) vizi della motivazione, per non essere stati motivati il discostamento della pena dai minimi edittali e gli aumenti a titolo di continuazione e per essere la continuazione stata riconosciuta in modo errato sia per la detenzione che per il porto di arma, pur essendo la detenzione dell'arma assorbita nel porto in luogo pubblico. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ribadito il giudizio di equivalenza delle circostanze, trascurando l'ammissione dei fatti e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado in merito all'assoluzione dal reato di sequestro di persona. Inoltre, nella determinazione della pena, non vi sarebbe nessun riferimento ai parametri indicati nell'art. 133 cod. pen. anche con riguardo agli alimenti a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è privo di specificità. La Corte territoriale non ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. anche perché non risultava che l'offerta fosse stata effettuata tempestivamente, come richiesto dal menzionato articolo, secondo cui il risarcimento del danno deve avvenire "prima del giudizio". Con siffatta argomentazione il ricorrente non si è affatto confrontato. Ad ogni modo, deve precisarsi che la Corte territoriale non ha affermato che l'offerta non era rituale in quanto la somma era stata depositata su un libretto giudiziarioi ma ha evidenziato che non risultava che la persona offesa fosse stata resa edotta di tale deposito e, quindi, dell'offerta. Come già affermato da questa Corte, ai fini dell'applicabilità dell'indicata circostanza attenuante, è indispensabile che la riparazione stessa, oltre che volontaria e integrale, sia anche effettiva. Ne consegue che la somma di danaro, proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 185, comma secondo, cod. pen.), deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto - salva la valutazione di congruità rimessa al giudice e Fuori del caso di versamento diretto del danaro nelle mani di colui cui spetta - solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona con effetto liberatorio per il debitore al momento del deposito della somma presso la cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario. Il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è altresì rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (Sez. 5, n. 21517 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273021; Sez. 1, n. 2837 del 13/12/1995, deo. 16/03/1996, Rv. 204094). Nel caso in esame, di contro, non risulta che l'imputato avesse dapprima offerto al creditore la somma e, solo dopo il rifiuto di quest'ultimo, effettuato il deposito giudiziario, dandone notizia al creditore stesso. Ne discende che l'offerta non poteva ritenersi ritualmente effettuata. 1.2 Le altre doglianze del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono quasi del tutto sovrapponibili alle censure sollevate da [OSCURATO:PERSONA]. La pena è stata ritenuta congrua, tenuto conto dell'obiettiva gravità dei fatti, connotati da elevatissima aggressività nei confronti della persona offesa, che aveva subito l'introduzione nella sua autovettura di due imputati sotto la minaccia di una pistola, puntata al fianco, e mentre ella guidava l'auto; dopo averla rapinata del contenuto delle slot machines, che trasportava per lavoro, l'avevano fatta scendere dall'auto e legata con delle fascette di plastica ad una ringhiera. La Corte territoriale ha poi rimarcato che le attenuanti generiche erano state generosamente concesse, a fronte delle modalità dell'azione, "altamente indicative di personalità violente, scaltre e prive di freni inibitori". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, rilevabili in questa sede. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. Quanto all'aumento per la continuazione, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto congruo l'aumento operato dal primo giudice, perché, oltre alla detenzione, l'imputato aveva anche portato l'arma in luogo pubblico.Ciò, però, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non sta a significare che sono stati applicati due aumenti per effetto della ritenuta sussistenza di due reati. Dalla sentenza di primo grado, infatti, ove sono indicati i calcoli effettuati nella determinazione della pena, si trae chiaramente che il giudice ha applicato un solo aumento di pena a titolo di continuazione per il porto di arma da sparo. 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost, 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 25579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris