CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 23200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAudita la relazione svolta dal ConsigliceiZS [OSCURATO:PERSONA]; lette serr le conclusioni del PG / n n 5‘,,,,k ‘z. a '%,\ \I\NZsbno )sk? \\O(A\g,a \ ‘ Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'integrale espiazione, alla data del 30 giugno 2021, della pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Pavia del 9 marzo 2020; ha ordinato la liberazione del condannato e la sospensione dell'ordine di esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza sulla richiesta di concessione di misure alternative: ha dichiarato non luogo a procedere sull'ordine di scarcerazione provvisorio, stante la disposta liberazione, prescrivendo che il periodo di detenzione subito dal 1° luglio 2021 fino all'esecuzione del provvedimento di scarcerazione sia scomputato in fungibilità dalla pena residua da espiare. Preso atto del cumulo delle pene per l'esecuzione di tre sentenze di condanna, il Giudice ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con cui si è stabilita la prosecuzione del regime di restrizione domiciliare sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse, al momento di inizio dell'esecuzione, agli arresti domiciliari per i fatti commessi nel 2014 e oggetto della condanna pronunciata dal Giudice per le indagini del Tribunale di Pavia il 17 novembre 2020. La condizione di restrizione domiciliare, infatti, fu in essere sino al 30 giugno 2021, data in cui, anche in ragione dei periodi di liberazione anticipata concessi, il condannato aveva già interamente scontato la pena per il fatto rispetto al quale era agli arresti domiciliari. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ex art. 51-bis ord. pen., di prosecuzione del regime di restrizione domiciliare, avrebbe dovuto intervenire prima del 30 giugno 2021, data l'espiazione della pena riferita all'altro titolo. [OSCURATO:PERSONA] dal 1° luglio 2021 si trova in stato detentivo sine titulo: non per il fatto del 2020, in quanto le pena era già interamente scontata; non per i fatti del 2014, perché non era agli arresti domiciliari per tale titolo; non ai sensi dell'art. 51-bis ord. pen. per assenza di tempestivo provvedimento del Tribunale di sorveglianza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Dato il principio di unitarietà della esecuzione, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti costituisce nuovo e unitario titolo, comprensivo di tutte le sentenze in esso contenute. È dunque impossibile la sospensione, in modo per così dire autonomo, della esecuzione della pena inflitta dall'ultima sentenza posta in esecuzione, scindendone la posizione rispetto agli altri titoli. 1 D 9V 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Al momento della emissione del provvedimento di cumulo Bushi si trovava agli arresti domiciliari con fine pena al 31 ottobre 2021. Il provvedimento di prosecuzione ex art. 51-bis ord. pen. del regime di restrizione domiciliare è stato emesso prima della concessione di un nuovo periodo di liberazione anticipata, sopraggiunto il 27 settembre 2021. Non risponde pertanto al vero che al 1° luglio 2021 Bushi si trovasse detenuto sine título, perché il provvedimento di cumulo è stato emesso il 21 giugno 2021 ed è stato ratificato il 26 luglio 2021 dal Magistrato di sorveglianza che ha disposto la prosecuzione del regime di restrizione domiciliare. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice ha ignorato il principio della unitarietà dell'esecuzione, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che impedisce, una volta che sia intervenuto un provvedimento di cumulo, di considerare autonomamente ed isolatamente le singole pene in esso confluite per trarne conseguenze frammentate in punto di avvenuta - necessariamente parziale - espiazione. Si è infatti affermato che "nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti vige il principio della unitarietà della esecuzione, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica. Ne consegue che, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare la prescrizione di alcune pene - Sez. 1, n. 23571 del 06/05/2008, Rv. 240129 -. 3. Il giudice ha dunque errato nel trarre la conclusione che, nonostante il cumulo, l'interessato avesse scontato la pena riferibile alla condanna per i fatti del 2020, riferendo a detta porzione di espiazione i giorni di liberazione anticipata; ed ha altresì errato, sempre per aver trascurato il principio di unicità dell'esecuzione, nel ritenere l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'esecuzione con prosecuzione del regime degli arresti domiciliari siccome alla data del 30 giugno 2021, e in ragione della valutazione frammentata della unica vicenda esecutiva, l'interessato aveva interamente scontato la pena di cui alla condanna avente per oggetto il reato per il quale era stato ammesso agli arresti domiciliari in cognizione.4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, perché rinnovi il giudizio alla luce del principio di diritto prima richiamato, verificando compiutamente i contenuti della richiesta dell'interessato e specificamente se si esauriscano o meno nella pretesa di indebito frazionamento della vicenda esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Pavia.