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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12309/2026

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n forza di procura speciale in atti con l’avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore- intimata -Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 5520/13/2021, depositata in data02/12/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con ricorso depositato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione dipagamento n. 09720149105080082000, emessa dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente allacartella n. 09720090084953062000.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.11426/2016 pubblicata in data 16 maggio 2016, rigettava il ricorso.Appellava la contribuente; con la pronuncia qui gravata il giudicedell’appello confermava la decisione di primo grado.Veniva quindi proposto ricorso per la cassazione della suddettasentenza, ricorso che questa Corte Suprema con ordinanza n.32302/2019 del 26 settembre 2019, depositata in data 11 dicembre2019, rilevata l’omessa pronuncia in ordine all’operatodisconoscimento, accoglieva nel secondo motivo, ritenendo assorbito ilprimo e rimettendo la causa al giudice dell’appello, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi cassazione.Riassunto il giudizio, la CTR adita definiva il giudizio con sentenzan. 5520/2021del 20 ottobre 2021, depositata il 2 dicembre 2021, conla quale disponeva il rigetto dell’appello della contribuente e lacondanna alle spese di lite.Ricorre quindi nuovamente a questa Corte PANFOLI NATASCIAcon atto affidato a tre motivi di censura.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 c. 3 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 e 2498 n. 4c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR – si sostiene- erroneamente affermato che stante l’avvenuta notifica della cartelladi pagamento, il termine prescrizionale non sarebbe maturato alla datadi notifica dell’intimazione, evidentemente aderendo all’erroneaaffermazione dei due giudici precedenti relativamente all’applicabilitàdella prescrizione decennale.Il motivo è inammissibile.Va ricordato che in argomento da un lato questa Corte ha ritenutoche per i tributi sia del tutto pacifica l’applicazione, in assenza didiversa disposizione normativa, del termine ordinario di prescrizionedecennale previsto nell’art. 2946 c.c. (Cass., n. 33213/2023; Cass. n.12740/2020).D’altro canto, questa Corte ha parimenti affermato che in temadi obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione che attiene allafase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale,vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in baseal principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termineprescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c.,il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla naturadell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi chesorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine diprescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenzadi norme speciali (Cass. n. 23052/2025).

Quanto alle sanzioni,trattandosi di credito insorto sulla base di una cartella esattoriale e nondi una sentenza definitiva, deve applicarsi il principio secondo cui iltermine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valereCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi, è quelloquinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni,dall'art. 20, comma 3, del d.

Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi,dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022).Ciò posto, rileva la Corte che nel presente caso parte ricorrentenon ha trascritto né prodotto a questa Corte la cartella de qua, con ciònon consentendo al Collegio di verificare se essa contenesse o menopretese per sanzioni o interessi – le sole poste di credito erariale per lequali trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale,risultando invece applicabile ai tributi il termine di prescrizionedecennale - anche alla luce del fatto che la circostanza, dalla letturadella sentenza impugnata, non risulta.Di qui l’inammissibilità del motivo.Il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto genericoe pertanto inammissibile il disconoscimento effettuato dalla partericorrente in primo grado, nonostante fosse stato effettuato secondo icriteri statuiti da questa Corte in materia.Il motivo è inammissibile.Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, “lacontribuente ha disconosciuto la copia fotostatica dell’avviso diricevimento AR670093847629 relativo all’atto n.09720090084953062000 con la dicitura “familiare convivente/madre”,asserendo che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimentorisulterebbe del tutto illeggibile e che non sarebbe specificamenteindicata, nello stesso avviso, la ragione per la quale l’atto non è statoconsegnato al destinatario a mani proprie”.

Essa «ha inoltredisconosciuto la copia fotostatica dell’estratto di ruolo asserendo di nonritenere “esistente alcun originale”».Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026A fronte di ciò, la sentenza di appello ha accertato in fatto – constatuizione che sotto questo aspetto risulta non più rivedibile in questasede di Legittimità – che “dalla documentazione prodotta sin dal primogrado dall’Ufficio resistente risulta, al contrario, che il predetto avvisodi ricevimento è stato sottoscritto dal familiare convivente (madre), lacui firma risulta chiaramente apposta; la consegna del documento, indata 20/6/2009, da parte dell’ufficiale notificatore fa pertanto pienaprova, fino a querela di falso, del contenuto della relata stessa”.Non solo.Il sopra descritto disconoscimento, limitatosi – in concreto - asostenere la illeggibilità della firma (risultando ultronea l’allegazioneulteriore riferita al contenuto dell’avviso de quo), non può considerarsicomunque specifico, quindi idoneo a paralizzare l’efficacia probatoriadel documento disconosciuto, salva la sua verificazione.Deve qui ribadirsi che in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte ingiudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli diforma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intendecontestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole distile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557/2019).

Ed ancora: «lacontestazione della conformità all'originale di un documento prodottoin copia non può avvenire con clausole di stile e generiche oonnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro ecircostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento chesi intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differiscadall'originale (Cass. n. 27633/2018).

In tema di notifica della cartellaesattoriale, specificamente, laddove l'agente della riscossione producaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso diricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligatocontesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensidell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una ritualecertificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare lespecifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttoridisponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giustorilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente dellariscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioniinformatiche degli originali in suo possesso» (Cass. n. 23426/2020;Cass. n. 23902/2017).La sentenza di merito ha aderito ai sopradetti principi, dei qualiha fatto corretta applicazione nel caso concreto; essa risulta quindiesente dalle critiche poste con il motivo.Il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere le pronuncia di secondo grado compensato lespese di lite del giudizio di legittimità con motivazione confusa edincoerente, peraltro apparentemente applicando l’art. 15 d.

Lgs. n. 546del 1992 in luogo degli artt. 91 e 92 c.p.c. applicabili al giudizio dicassazione e nonostante la soccombenza totale del resistente, senzafornire legittima motivazione al riguardo.Il motivo è infondato.Alla luce dell’esito del giudizio, opera invero quanto alle spese ilprincipio di soccombenza, in forza del quale le spese di lite vengonoposte a carico della parte sconfitta.Conseguentemente, il ricorso va complessivamente rigettato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di lite stante lamancata costituzione nel presente giudizio dell’intimataAmministrazione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deicontribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n forza di procura speciale in atti con l’avv.[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttorepro tempore- intimata -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio n. 5520/13/2021, depositata in data02/12/2021, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Con ricorso depositato presso la Commissione TributariaProvinciale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione dipagamento n. 09720149105080082000, emessa dall’allora [OSCURATO:SOCIETA]. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, relativamente allacartella n. 09720090084953062000.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.11426/2016 pubblicata in data 16 maggio 2016, rigettava il ricorso.Appellava la contribuente; con la pronuncia qui gravata il giudicedell’appello confermava la decisione di primo grado.Veniva quindi proposto ricorso per la cassazione della suddettasentenza, ricorso che questa Corte Suprema con ordinanza n.32302/2019 del 26 settembre 2019, depositata in data 11 dicembre2019, rilevata l’omessa pronuncia in ordine all’operatodisconoscimento, accoglieva nel secondo motivo, ritenendo assorbito ilprimo e rimettendo la causa al giudice dell’appello, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudiziodi cassazione.Riassunto il giudizio, la CTR adita definiva il giudizio con sentenzan. 5520/2021del 20 ottobre 2021, depositata il 2 dicembre 2021, conla quale disponeva il rigetto dell’appello della contribuente e lacondanna alle spese di lite.Ricorre quindi nuovamente a questa Corte PANFOLI NATASCIAcon atto affidato a tre motivi di censura.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 c. 3 del d. Lgs. n. 471 del 1997 e 2498 n. 4c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR – si sostiene- erroneamente affermato che stante l’avvenuta notifica della cartelladi pagamento, il termine prescrizionale non sarebbe maturato alla datadi notifica dell’intimazione, evidentemente aderendo all’erroneaaffermazione dei due giudici precedenti relativamente all’applicabilitàdella prescrizione decennale.Il motivo è inammissibile.Va ricordato che in argomento da un lato questa Corte ha ritenutoche per i tributi sia del tutto pacifica l’applicazione, in assenza didiversa disposizione normativa, del termine ordinario di prescrizionedecennale previsto nell’art. 2946 c.c. (Cass., n. 33213/2023; Cass. n.12740/2020).D’altro canto, questa Corte ha parimenti affermato che in temadi obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione che attiene allafase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale,vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in baseal principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termineprescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c.,il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla naturadell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi chesorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine diprescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenzadi norme speciali (Cass. n. 23052/2025). Quanto alle sanzioni,trattandosi di credito insorto sulla base di una cartella esattoriale e nondi una sentenza definitiva, deve applicarsi il principio secondo cui iltermine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valereCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi, è quelloquinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni,dall'art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi,dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022).Ciò posto, rileva la Corte che nel presente caso parte ricorrentenon ha trascritto né prodotto a questa Corte la cartella de qua, con ciònon consentendo al Collegio di verificare se essa contenesse o menopretese per sanzioni o interessi – le sole poste di credito erariale per lequali trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale,risultando invece applicabile ai tributi il termine di prescrizionedecennale - anche alla luce del fatto che la circostanza, dalla letturadella sentenza impugnata, non risulta.Di qui l’inammissibilità del motivo.Il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto genericoe pertanto inammissibile il disconoscimento effettuato dalla partericorrente in primo grado, nonostante fosse stato effettuato secondo icriteri statuiti da questa Corte in materia.Il motivo è inammissibile.Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, “lacontribuente ha disconosciuto la copia fotostatica dell’avviso diricevimento AR670093847629 relativo all’atto n.09720090084953062000 con la dicitura “familiare convivente/madre”,asserendo che la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimentorisulterebbe del tutto illeggibile e che non sarebbe specificamenteindicata, nello stesso avviso, la ragione per la quale l’atto non è statoconsegnato al destinatario a mani proprie”. Essa «ha inoltredisconosciuto la copia fotostatica dell’estratto di ruolo asserendo di nonritenere “esistente alcun originale”».Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026A fronte di ciò, la sentenza di appello ha accertato in fatto – constatuizione che sotto questo aspetto risulta non più rivedibile in questasede di Legittimità – che “dalla documentazione prodotta sin dal primogrado dall’Ufficio resistente risulta, al contrario, che il predetto avvisodi ricevimento è stato sottoscritto dal familiare convivente (madre), lacui firma risulta chiaramente apposta; la consegna del documento, indata 20/6/2009, da parte dell’ufficiale notificatore fa pertanto pienaprova, fino a querela di falso, del contenuto della relata stessa”.Non solo.Il sopra descritto disconoscimento, limitatosi – in concreto - asostenere la illeggibilità della firma (risultando ultronea l’allegazioneulteriore riferita al contenuto dell’avviso de quo), non può considerarsicomunque specifico, quindi idoneo a paralizzare l’efficacia probatoriadel documento disconosciuto, salva la sua verificazione.Deve qui ribadirsi che in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte ingiudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli diforma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intendecontestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole distile né generiche asserzioni (Cass. n. 16557/2019). Ed ancora: «lacontestazione della conformità all'originale di un documento prodottoin copia non può avvenire con clausole di stile e generiche oonnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro ecircostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento chesi intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differiscadall'originale (Cass. n. 27633/2018). In tema di notifica della cartellaesattoriale, specificamente, laddove l'agente della riscossione producaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso diricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligatocontesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensidell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una ritualecertificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare lespecifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttoridisponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giustorilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente dellariscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioniinformatiche degli originali in suo possesso» (Cass. n. 23426/2020;Cass. n. 23902/2017).La sentenza di merito ha aderito ai sopradetti principi, dei qualiha fatto corretta applicazione nel caso concreto; essa risulta quindiesente dalle critiche poste con il motivo.Il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere le pronuncia di secondo grado compensato lespese di lite del giudizio di legittimità con motivazione confusa edincoerente, peraltro apparentemente applicando l’art. 15 d. Lgs. n. 546del 1992 in luogo degli artt. 91 e 92 c.p.c. applicabili al giudizio dicassazione e nonostante la soccombenza totale del resistente, senzafornire legittima motivazione al riguardo.Il motivo è infondato.Alla luce dell’esito del giudizio, opera invero quanto alle spese ilprincipio di soccombenza, in forza del quale le spese di lite vengonoposte a carico della parte sconfitta.Conseguentemente, il ricorso va complessivamente rigettato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 15086/2022Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 12309/2026Data pubblicazione 02/05/2026Non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese di lite stante lamancata costituzione nel presente giudizio dell’intimataAmministrazione P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deicontribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7
Sentenza Cassazione n. 12309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris