CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2024
Cassazione n. 31046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di cui agli artt. 61, comma primo, n. 9 e 476, comma 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, oltre che l'insussistenza dei reati contestati, non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all'integrazione della fattispecie penale contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e comunque una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile ha depositato tardivamente la propria memoria ifensiva (24 giugno 2024) atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le emorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi alla data di udienza; che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di liquidazione avanzata dalla Apredetta parte. P. Q. M. lchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle linende. Nulla sulle spese di parte civile. °ma, 8 luglio 2024 sigliere est sor D E [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente nna Maur [OSCURATO:PERSONA] _FRIA Michel ano 3 0 LUG 2024 IL C.ANC11.1.11.-.RE.T.SPERTO Dott.ssa 1)1,1 l)iarnami TrA-- [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE n,(N.,x,ie\,,,„,_ ta,,,L. 5 i- Dj. \PC 5 9-‘__ 491,. \ 1,),,k.1/4x4h LL i 5-21 \l'01Q\ i32•%-1 oh,d:( b\tkeh,qu,44L,4,21, 12A' 0.‘qL:,\;k9,,AArbt. uciL wz.Q, Q-Lt /411-1 4iv \, \AIL3 à•t_ (I\ i(r;j L \C\13tt. Nh