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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06675/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Palermo il 14 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste Cauli, che componeva la pattuglia che aveva eseguito il controllo su strada di [OSCURATO:PERSONA] -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato e appariva vagliato nel pieno rispetto delle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva di attenuare la pena irrogata all'imputato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 700,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Palermo il 14 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). [OSCURATO:PERSONA] che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste Cauli, che componeva la pattuglia che aveva eseguito il controllo su strada di [OSCURATO:PERSONA] -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato e appariva vagliato nel pieno rispetto delle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva di attenuare la pena irrogata all'imputato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, determinata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
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