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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44912/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e, peraltro, del tutto generico, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione esaustiva e priva di fratture logiche in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. è manifestamente infondato e, peraltro, del tutto generico, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione esaustiva e priva di fratture logiche in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1
Sentenza Cassazione n. 44912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris